Il ruolo dei cittadini attivi in materia di sicurezza nasce dall’esigenza di proteggere, essere protetti e proteggersi adoperandosi in prima persona sul controllo del territorio. La normativa si concentra sulla stesura di politiche volte al miglioramento della sicurezza urbana che tocca, più di altri temi, la sensibilità dei cittadini.
L’articolo 3, in particolare i commi dal 4 al 44, chiariscono in che modo le amministrazioni ed i sindaci, possono avvalersi dei cittadini: cittadini non armati che segnalino situazioni di pericolo e rischiose per la sicurezza urbana, che collaborino attivamente con le istituzioni.
Le amministrazioni pubbliche “ favoriscono le autonome iniziative dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”. Le domande che sorgono spontanee sono le seguenti: L’ordine pubblico può essere un bene comune? La sicurezza deve essere il fine oppure la base per il raggiungimento di scopi relativi all’integrazione e all’interiorizzazione di valori condivisi? Il testo di legge in materia di sicurezza è oggi al centro del dibattito politico. Il tema è delicato e apre diverse possibili interpretazioni. La presunta politicizzazione dell’intervento dei cittadini sul territorio, l’attuazione delle cosiddette ronde, spesso richiama colori politici ben definiti anche se la legge chiarisce come l’intervento di cittadini associati debba essere apartitico e legato ad associazioni iscritte ad un apposito elenco, tenuto a cura del prefetto senza alcun riferimento a correnti politiche o dichiaratamente schierate.
La domanda rimane sempre la stessa: qual è il bene comune?
La sussidiarietà orizzontale si prefigge come obiettivo quello di difendere ed accudire i beni comuni rendendoli la chiave del dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione. Il mantenimento dell’ordine pubblico deve essere il mezzo attraverso cui poter realizzare una efficace integrazione, migliorando la vivibilità e rafforzando i rapporti sociali dove l’uso della forza e il controllo come metodo risolutivo, non portano certo alla creazione di una solidarietà sociale.
La presente legge in materia di sicurezza ed il successivo decreto legge attuativo, non aggiungono precisazioni in merito alla possibilità di creare confronto promuovendo un dialogo e non parlano di sussidiarietà orizzontale. L’intervento dei cittadini, così come descritto dalla legge, non riguarda la difesa di un bene ma il mantenimento del controllo sul territorio, senza adoperarsi ad un miglioramento effettivo. Possiamo parlare di sussidiarietà parziale o in potenza perché la legge conferma l’assenza del bene comune principale: creare un confronto e non un controllo, promuovere il dialogo e non una mera segnalazione di eventi dannosi per la sicurezza. Il mantenimento dello status quo pare essere l’obiettivo di questo decreto dove il cittadino partecipa ma non costruisce nulla.
Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 4 a 44 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 29, n. 94
Articolo 1
Requisiti per l’iscrizione e tenuta dell’elenco delle associazioni di osservatori volontari
1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e’ istituito l’elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui all’art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 29, n. 94, per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana
ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al precedente comma, le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 4, 41 e 42 dell’art. 3 della legge 15 luglio 29, n. 94, e dalla vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall’atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attivita’ di volontariato con finalita’ di solidarieta’ sociale nell’ambito della sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 28, richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque
riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:
a) svolgere la propria attivita’ gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne’ di organizzazioni sindacali ne’ essere ad alcun titolo riconducibili a questi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 25;
e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a svolgere attivita’ di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o dell’atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche’ della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e’ indirizzata al Prefetto della provincia dove l’associazione intende operare ed ha una sede.
4. L’iscrizione e’ effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2 nonche’ del possesso da parte degli associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori volontari.
Legge 15 luglio 29, n. 94
"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
Articolo 3
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 4 e 41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.