Nello specifico, la ricorrente risulta proprietaria di alcuni immobili classificati nel previgente PRG nella zona ” D1-Industriale di completamento ” , nella quale gli interventi edilizi erano subordinati alla sola concessione edilizia. Per effetto delle delibere impugnate, gli immobili sarebbero subordinati alla preventiva approvazione di un piano attuativo, imponendo nuovi e pregiudizievoli oneri a carico delle ricorrente.
La sentenza
L’impugnazione deriva dal fatto che, il Comune di Pian Camuno, (in violazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale n. 23 del 23 giugno 1997) con la variante a forma semplificata, non si è limitato ad approvare la modifica del perimetro, intesa ad assicurare un migliore assetto urbanistico del piano attuativo già previsto, ma ha sostanzialmente provveduto ad assoggettare, a preventivo piano attuativo, un’area che in origine era assoggettata ad intervento diretto.
Inoltre, l’amministrazione comunale ha utilizzato lo strumento del piano di lottizzazione d’ufficio (PLU) per finalità estranee a quelle proprie invece di ricorrere al piano attuativo di iniziativa pubblica (PIP), espressamente previsto dall’ordinamento urbanistico per attuare la programmazione urbanistica-economica (in violazione dell’articolo 27 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e dell’art. 28 della legge n.115 del 17 agosto 1942, degli artt. 3 e 6 della legge regionale n. 23 del 1997).
Il legislatore con la legge regionale n. 23 del 23 giugno 1997, ha previsto casi tassativi e specifici di varianti urbanistiche soggette a procedura semplificata. In questo caso vi sono due interpretazioni diverse della stessa legge laddove l’amministrazione resistente la intende come strumento flessibile per la pianificazione urbanistica svincolandosi dall’analisi testuale delle singole previsioni che ne limitano l’utilizzo. Questa interpretazione corrisponderebbe ad una visione dell’ordinamento urbanistico regionale di tipo localistico, affidando al Comune l’intera disciplina.
Al contrario la ricorrente ne da’ una interpretazione strettamente legata valore testuale dei singoli casi elencati, evidenziando la necessità di coordinamento, dei singoli strumenti urbanistici di fonte locale e la maggiore garanzia di tutela dei soggetti portatori degli interessi coinvolti dalla pianificazione, come previsto dalla suddetta legge regionale.
Ad ogni modo, la ratio della legge regionale in questione implicherebbe che le varianti agli strumenti urbanistici non pregiudichino le situazioni soggettive dei terzi, già consolidate in forza del PRG, quale strumento primario di pianificazione. In questo senso, la legge mira a rendere più agile e flessibile il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione, tra il Comune in questione e la Regione.
Poiché la variante semplificata è consentita per zone già sottoposte dal PRG a strumentazione urbanistica attuativa quali sono i piani di recupero (Consiglio di stato, sez. V, 14 luglio 1995 n. 18, Id., sez. IV, 25 settembre 1992 n. 789), nella fattispecie in esame, secondo il Tar, non può essere adottata .
In merito al secondo motivo di impugnazione delle delibere comunali, vi è l’utilizzo del PLU e non del PIP, come strumento urbanistico per fini estranei a quelli previsti dall’ordinamento urbanistico.
Il piano di lottizzazione è prevedibile ed approvabile quando si tratti di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata (cfr. Tar Lazio, Roma sez. II, 19 gennaio 1999 n. 331; Id, sez. II, 1 marzo 1998 n. 374), la ricorrente lamenta, per l’appunto, che la lottizzazione d’ufficio sarebbe preclusa dal fatto che la zona è quasi completamente urbanizzata. Ancora più grave, in ordine alle lamentate doglianze, il fatto che l’amministrazione ha proceduto d’ufficio alla lottizzazione senza previamente verificare, ai sensi dell’art. 28 legge n. 115 del 1942, la volontà dei privati, proprietari delle aree, di procedere essi stessi alla lottizzazione.
Il commento
Il Tar Lombardia, nella fattispecie della pronuncia in esame, ha favorito un indirizzo giurisprudenziale volto alla necessità di coordinamento tra diversi livelli di governo in materia urbanistica, secondo la logica del principio di sussidiarietà (ex articolo 117 comma III della Costituzione, competenza concorrente in materia di governo del territorio e residuale, edilizia e urbanistica, della Regione).
La lettura della legge regionale n. 23 del 23 giugno 1997, ad opera del Giudice, sacrifica la flessibilità degli strumenti urbanistici, ma offre maggiore garanzia di imparzialità della valutazione degli interessi legati alla pianificazione urbanistica.
Il diritto della ricorrente, proprietaria degli immobili sottoposti a riperimetrazione per effetto delle delibere comunali, viene in questo caso fatto salvo proprio in virtù del fatto che gli strumenti previsti dall’ordinamento urbanistico volgono nel senso della garanzia di tutti gli attori coinvolti nella pianificazione. A tal riguardo, il PRG costituisce strumento partecipativo, come si evince da una pronuncia del Consiglio di stato secondo cui ” le modifiche sostanziali ai progetti dei piani regolatori comunali e loro varianti […] va compiuta in funzione dell’esigenza di partecipazione dei privati ” (Consiglio di stato, sez. IV, 31 gennaio 1995, n. 38).
Inoltre, per ciò che attiene al secondo motivo di impugnazione, vi è l’utilizzazione meramente arbitraria, da parte del Comune, di uno strumento attuativo del piano regolatore (il PLU) per finalità estranee. La lottizzazione d’ufficio, rimette all’iniziativa privata la realizzazione degli interventi di lottizzazione e solo in via surrrogatoria, in caso di inerzia dei privati proprietari, ne consente la realizzazione. In proposito, il Tar precisa in maniera testuale che: ” risulta dunque di fatto violata la norma che può ritenersi l’antesignana del principio di sussidiarietà orizzontale ” , l’art. dell’art. 27 L. n. 115/1942. Affermando che: ” la giurisprudenza è univoca nel senso di negare la legittimità di imposizione ai privati di lottizzare aree già dotate delle opere di urbanizzazione, il Giudice salvaguarda la posizione del terzo leso, la ricorrente appunto, dinnanzi alla pubblica amministrazione ” .
Proprio questo è il profilo della sentenza che merita rilievo, in quanto rende merito alla giurisprudenza in materia di sussidiarietà orizzontale. La evocazione testuale e autorevole del Tar rafforza il riconoscimento del principio in termini di tutela del cittadino nei confronti della amministrazione attraverso il richiamo ad una collaborazione tra i soggetti della pianificazione urbanistica. Tenendo conto del fatto che la sentenza in esame risale al 21, è innovativo il richiamo al principio di sussidiarietà , come motivo di risoluzione della controversia in favore della ricorrente.