La tutela di finalità  proprie della pubblica amministrazione

La legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste è volta a garantire, 'ex parte obiecti ' , una più ampia tutela del bene ambientale

La sentenza

Un’associazione ambientalista ex art. 13, l. n. 349/1986 ha impugnato l’atto con cui la regione Calabria si pronunciava positivamente sulla compatibilità  ambientale dei lavori di adeguamento di una strada provinciale. Il progetto interessava un sito ambientale ad elevato valore naturalistico, che- ad avviso della ricorrente- sarebbe stato gravemente danneggiato dalla realizzazione dell’opera.La regione Calabria ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse dell’associazione ambientalista e per omessa notifica ai comuni il cui territorio è attraversato dalla strada provinciale. L’associazione ambientalista si è difesa osservando che il ricorso è stato regolarmente notificato ad almeno uno dei controinteressati (la provincia di Cosenza) e che il proprio interesse a ricorrere è scaturito dalle esigenze di tutelare l’area di rilevante pregio naturalistico interessata dai lavori, in linea con le finalità  statutarie.
Con la sentenza in commento il giudice amministrativo rigetta l’eccezione di carenza di interesse ad agire dell’associazione ambientalista, sollevata dalla regione resistente, mentre accoglie l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa notifica ai comuni interessati dai lavori di adeguamento ed espressamente indicati nell’atto impugnato. In particolare, ad avviso del tribunale amministrativo sussiste in capo alla ricorrente   l’interesse concreto ad agire, ai sensi dell’art. 1 c.p.c., in quanto la rimozione del provvedimento mira a tutelare un’ampia zona ad elevato valore ambientale, in linea con le finalità  statutarie dell’associazione. In merito all’eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa notifica, il collegio ritiene che gli enti esponenziali- chiaramente individuabili nel provvedimento impugnato- siano litisconsorti necessari. Ne consegue l’inapplicabilità  della norma che prevede il beneficio della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, in quanto la stessa riguarda solo fattispecie concernenti una pluralità  di soggetti non facilmente individuabili.

Il commento

La decisione in esame offre l’occasione al giudice amministrativo per fornire un’interpretazione della legittimatio ad causam delle associazioni ambientaliste ispirata al principio di sussidiarietà  orizzontale. In presenza dell’indiscussa legittimazione ad agire della ricorrente- direttamente discendente dal combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18, co. 5, l. n. 349/1986- il giudice amministrativo coglie l’occasione per esaltarne il ruolo di ente esponenziale dell’interesse generale alla tutela dell’ambiente, piuttosto che quello di centro autonomo di imputazione degli interessi diffusi. L’interesse generale alla tutela dell’ambiente, invero, rappresenta il sostrato comune all’interesse pubblico ambientale, istituzionalmente perseguito dall’amministrazione pubblica, ed agli interessi diffusi fatti valere in giudizio dalle associazioni ambientaliste.
Alla menzionata conclusione il giudice amministrativo perviene proprio valorizzando il principio di sussidiarietà  orizzontale, di cui all’art. 118, u. co., Cost., che è nato proprio in seno alla materia ambientale e che presenta interessanti implicazioni anche sul piano processuale. A detto principio, infatti, un orientamento giurisprudenziale ricollega la necessità  di ampliare la legittimazione delle associazioni ambientaliste (estendendola anche alle articolazioni locali), in linea con le sollecitazioni provenienti dal diritto internazionale ed europeo, nonché dalla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia. In proposito, va rammentato che la convenzione di Aarhus introduce una presunzione per la quale qualsiasi organizzazione non governativa di protezione ambientale ai sensi della legislazione nazionale deve essere considerata titolare di un ” interesse sufficiente ” per contestare le decisioni concernenti la partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale (art. 9, n. 2). Detta convenzione prevede, altresì, che il pubblico- inteso come ” una o più persone fisiche o legali e, in accordo con la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi ” (art. 2, n. 5)- abbia la possibilità  di ricorrere contro atti adottati in violazione della normativa nazionale in materia ambientale (art. 9, n. 3).
Quest’ultima previsione- pur non avendo efficacia diretta nel diritto dell’Unione- impone al giudice nazionale di interpretare le norme processuali in linea con l’obiettivo di garantire un ampio accesso alla giustizia in materia, nonché con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale (cfr. Corte di giustizia, 8 marzo 2011, C-24/9). Sulla scorta della normativa internazionale richiamata e di quella europea di attuazione, la Corte di giustizia ha di recente seguito un’interpretazione estensiva della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (in virtù dell’art. 1 bis della direttiva 85/337/CEE), tradizionalmente imbrigliata entro le strette maglie dell’art. 263, par. 4, TFUE, ed ha riconosciuto alle stesse la possibilità  di far valere in giudizio la violazione della normativa di tutela dell’ambiente derivante dal diritto dell’Unione perpetrata mediante atti concernenti gli interessi generali della collettività  e non quelli dei singoli (cfr. Corte di giustizia, 12 maggio 2011, C-115/9).
Giusta quanto precede, la valorizzazione del principio di sussidiarietà  orizzontale, operata dal giudice amministrativo, non può non risolversi in un ampliamento dei meccanismi di accesso alla tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche meta-individuali, in linea con la tendenza che sta emergendo di recente anche nel nostro ordinamento (si pensi alla c.d. class action nei confronti della pubblica amministrazione).



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