La sentenza
L’Associazione ” Italia Nostra ” impugna tutti gli atti antecedenti e conseguenti con cui il Comune di Salerno, previo esperimento di asta pubblica, aveva prima alienato alcuni terreni ed i relativi diritti edificatori e poi affidato la realizzazione sugli stessi di un crescent (un blocco unitario di unità immobiliari disposte a semicerchio). La ricorrente lamenta da un lato la vendita di un’area demaniale, fruibile dalla collettività , e dall’altro la violazione dei principi riguardanti la pubblicità dei bandi di gara, sanciti dal codice dei contratti pubblici. I resistenti invece eccepiscono, per un verso, l’inammissibilità del ricorso e, per un altro, la sua infondatezza nel merito.
Il giudice ritiene inammissibile il ricorso proposto per carenza di legittimazione e di interesse ad agire a motivo del fatto che, in questa circostanza, ” Italia Nostra ” non avrebbe agito per la tutela di interessi ambientali, cui è per statuto dedicata, ma per altri e diversi profili. Questi ultimi avrebbero potuto essere fatti valere soltanto nell’ipotesi in cui questa avesse partecipato alla procedura, per la quale peraltro non aveva i requisiti necessari previsti dall’avviso di asta pubblica.
Il Commento
La sentenza affronta il nodo della legittimazione processuale attiva di un’associazione di cittadini, nello specifico operante nel settore ambientale, offrendo una soluzione controcorrente rispetto agli indirizzi giurisprudenziali di riferimento e opinabile per due ordini di motivi.
Per meglio comprendere la questione discussa, è tuttavia opportuno qualche cenno generale sul tema. Per quanto concerne le associazioni ambientaliste è la stessa legge (artt. 13 e 18, comma 5 della l. n. 349/1986) a prevedere che queste possano ricorrere in sede amministrativa. A ciò si aggiunga che per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex multisTar Calabria, Catanzaro, 24 giugno 211, n. 917e Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 22, n. 5365 e2 ottobre 26, n. 576) l’ambito di operatività di tale tipo di associazione e quindi della conseguente legittimazione non è da considerarsi limitato solo ad una tutela in senso stretto del bene, dovendosi ricomprendere invece anche la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, l’ambiente in senso ampio, cioè il paesaggio urbano, rurale e naturale, i monumenti, i centri storici e quindi la qualità della vita. Nel caso di specie ” Italia Nostra ” aveva fondato le proprie doglianze anche sulla circostanza che l’area non sarebbe stata più demaniale ma privata e destinata all’edificazione di un condominio, facendo quindi valere sia un interesse alla conservazione del paesaggio sia al mantenimento della qualità della vita.
Ma anche per altro verso l’interpretazione operata dal giudice non sembra essere del tutto condivisibile: la giurisprudenza ha infatti affermato (cfr.Tar Liguria, 11 maggio 24, n. 747eTar Puglia, Lecce, 5 aprile 25, n. 1847) come dalla sussidiarietà orizzontale discenda il corollario per cui la tutela dell’interesse difeso dall’associazione non solo possa ma debba essere esercitata anche sindacando l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso connesse. Secondo tale tesi, detta teoria della giustizia nell’amministrazione, il ricorso giurisdizionale non sarebbe quindi altro che una forma di cura degli interessi pubblici (cfr.Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 27, n. 826).
In quest’ottica dovrebbe ritenersi quindi possibile anche un ricorso che vada a censurare, nell’ambito di un procedimento i cui esiti incidano sull’ambiente e sull’ecosistema, anche l’eventuale mancato rispetto dei principi posti dall’ordinamento in tema di pubblicità dei bandi di gara e più in generale del principio di imparzialità , sancito dall’art. 97 della costituzione. Del resto non sembra condivisibile una tutela a ” compartimenti stagni ” dei principi costituzionali, dovendo questi al contrario convivere, bilanciarsi e coordinarsi nel perseguimento del bene comune.
ALLEGATI (1):