La giornata internazionale dell’albero
Primo aspetto per lo più simbolico trattato dalla nuova legge è quello di istituire nella giornata del 21 novembre di ogni anno, la ” Giornata internazionale dell’albero ” attraverso cui il Ministero dell’ambiente lancerà apposite giornate di studio e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università al fine di promuovere il rispetto del patrimonio boschivo e arboreo. La volontà del legislatore è quella di diffondere una nuova cultura civica che miri allo sviluppo sostenibile armonico tra comunità umana e ambiente. In occasione del 21 novembre le istituzioni scolastiche provvedono di concerto con le amministrazioni locali a mettere a dimora specie arboree autoctone e tipiche del Mediterraneo, secondo le modalità stabilite da appositi decreti dei ministeri competenti per materia.
Piantumazione di alberi per i nuovi nati
Le amministrazioni comunali dovranno tener conto che entro sei mesi dalla nascita o adozione di un nuovo cittadino residente si dovrà provvedere alla piantumazione di nuovi alberi tenendo conto dei periodi migliori per portare a buon fine la piantumazione. Gli uffici anagrafici dovranno fornire informazioni in merito alla tipologia e luogo dove l’albero è stato piantato alle persone che fanno richiesta di registrazione anagrafica. Le procedure per la messa a dimora di alberi per ogni nuovo nato vengono predisposte da ogni singolo comune.
Interessante che ogni primo cittadino due mesi prima della scadenza naturale del suo mandato dovrà presentare il ” bilancio arboreo ” del suo comune, indicando il numero degli alberi piantati sulle aree pubbliche, dando anche evidenza allo stato di manutenzione delle aree verdi comunali.
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico
La legge 1/213 prevede la costituzione presso il Ministero dell’Ambiente di un ” Comitato per lo sviluppo del verde pubblico ” che dovrà promuovere l’applicazione delle normative in tema di sviluppo del verde pubblico e privato, monitorare l’attività degli enti locali e di concerto con la Conferenza Unificata predisporre i criteri per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici. Ogni anno verrà presentato al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione delle normative di settore.
Da segnalare che il Ministero dell’ambiente dovrò provvedere a stabilire i criteri per il censimento degli alberi cosiddetti monumentali su tutto il territorio nazionale e dovrà esserne pubblicato l’elenco su internet. Stesso procedimento sulla base di quello nazionale, dovrà essere adottato apposito censimento da Regioni e Comuni. L’abbattimento di alberi monumentali costituisce reato e sono previste sanzioni amministrative da euro 5. a euro 1..
Nuove disposizioni urbanistiche per i comuni
Come detto nell’incipit di questo articolo la legge 1/213 promuove lo sviluppo delle aree verdi urbani secondo il principio per cui bisogna optare per il recupero delle unità abitative e residenziali e produttive esistenti, in favore di una minore quantità di concessioni edilizie. A tal fine i comuni dovranno prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di nuove aree edificabili.
Se proprio non si potrà limitare la costruzione di nuovi edifici allora questi dovranno basarsi su criteri per il risparmio e l’efficienza energetica, prevedere l’assorbimento delle polveri sottili, ridurre gli effetti di calore estivo e prevedere sistemi di raccolta per le acque piovane,
Proprio in merito alla realizzazione di nuovi edifici residenziale dovranno tenersi rapporti minimi tra presenza di spazi pubblici per attività collettive, parcheggi e spazi verdi e qualora i comuni non abbiano già provveduto al rispetto di tali principi di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, dovranno essere approvato le necessarie varianti urbanistiche entro il 31 dicembre di ogni anno.
Da segnalare che le entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, saranno destinate per una quota minima del 5% alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale.
Da segnalare inoltre che le amministrazioni comunali e provinciali ciascuno per le loro competenze sono chiamate a creare le cosiddette ” cinture verdi ” delle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani insieme alla creazione di aree verdi in zone ad alta densità abitativa.
Riqualificazione degli edifici esistenti
Per quanto riguarda in ultimo il recupero degli edifici esistenti l’obiettivo è quello di tutelare il patrimonio arboreo delle aree scoperte di questi edifici, i lastrici solari potranno essere trasformati in giardini pensili, le pareti potranno essere reinverdite attraverso tecniche di verte paretale.
La gestione degli spazi verdi tra sussidiarietà e senso di responsabilità civica
Nei mesi scorsi Labsus ha portato avanti uno studio sulle diverse esperienze regolamentari degli enti locali volte a favorire l’adozione di spazi verdi e spazi pubblici: sono ormai numerose le amministrazioni comunali che chiamano i cittadini e le associazioni a compartecipare alla gestione della cura e manutenzione di piazze, parchi e piccole aree urbane.
La legge 1/213 apre a livello legislativo, non solo quindi attraverso i regolamenti comunali alla possibilità che le aree di verde pubblico da un lato e gli eventuali immobili di origine rurale riservati alle attività sociali e culturali di quartiere, possono essere concessi in gestione per la manutenzione ordinaria ai cittadini, con il diritto di prelazione per coloro che vivono nelle aree in cui sussistono questi spazi comuni. L’affidamento può avvenire con forme di evidenza pubblica in forma ristretta senza necessità di un bando di gara. Per poter partecipare alle procedure di assegnazione i cittadini devono costituirsi in consorzio che deve rappresentare almeno il 66% della proprietà della lottizzazione. Le Regioni e i Comuni possono favorire la costituzione di consorzi tra cittadini, prevedendo eventuali riduzione sui tributi.
Da un punto di vista pratico la disposizione della legge sugli spazi verdi urbano presenta alcuni aspetti positivi, ma anche delle criticità . Da accogliere con favore la possibilità da parte degli enti locali di prevedere sgravi fiscali per chi si prende cura dei ” beni comuni ” , che può fungere da vero e proprio incentivo ad attivarsi. Quante volte si sente dire ” Ma io pago le tasse perché devo curarmi io di un parco o della pulizia del marciapiede sotto casa? ” , in questo caso ci potrebbe essere da un lato un vantaggio di ordine economico e senza ombra di dubbio una maggiore responsabilizzazione da parte dei cittadini a sentirsi compartecipi della gestione dello spazio pubblico e un’azione civica ed educativa importante. Punto critico però è la previsione di creazione di un ” consorzio ” che ha quasi un valore di esclusività nella gestione dello spazio verde o spazio pubblico, si fa da questo punto di vista un passo indietro rispetto alle previsioni di molti regolamenti comunali che al contrario si aprono a una visione di inclusione della cittadinanza attiva prevedendo la possibilità di ” adozione ” e presa in carico dello spazio richiesto non solo ai singoli cittadini, ma ad associazioni, scuole e anche parrocchie. Forme giuridiche più snelle rispetto al consorzio sarebbero auspicabili proprio per favorire l’applicazione concreta della portata sussidiaria dell’articolo 4 della legge 1/213.
Altro discorso può invece essere considerato se oltre al semplice coinvolgimento dei cittadini si voglia creare un vero e proprio partenariato pubblico-privato anche alla luce di vincenti esperienze di oltre oceano. Christian Iaione nel suo saggio ” Città e beni comuni ” pone l’attenzione sulle esperienze statunitensi che vedono un’azione no profit tra pubblico e privato per la cura dei beni comuni locali, sia attraverso sistemi di micro-donazioni a favore del bene comune, sia attraverso forme di attività sempre no profit volte a fornire servizi aggiuntivi in dati quartieri. In Italia potrebbero avviarsi progetti similari sfruttando l’istituto giuridico delle fondazioni, in questo caso dette di partecipazione o come in parte attuato dalla Fondazione Cariplo e la Fondazione per il Sud con le fondazioni di comunità .
Ora la legge 1/213 deve essere posta al vaglio della sua reale applicazione e quindi la palla passa agli enti locali e alla loro capacità di recepire le nuove disposizioni e i nuovi spunti per una gestione sempre più partecipata e condivisa della comunità e della città .