La sentenza
Un’associazione di cittadini avente finalità di tutela ambientale chiede la riforma della sentenza di primo grado con la quale il TAR Piemonte aveva dichiarato l’assenza di legittimazione processuale attiva nel proporre ricorso per l’annullamento dell’autorizzazione alla costruzione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali. Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di prime cure, sostenendo l’insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti necessari a dimostrare l’esistenza degli elementi qualificanti in concreto la differenziazione della posizione del soggetto ricorrente.
Il commento
La sentenza in commento interviene nuovamente sul tema della legittimazione processuale attiva delle associazioni di cittadini che difendono l’ambiente, offrendo nuovi ed interessanti spunti di riflessione su due aspetti: i presupposti per il riconoscimento della legittimazione attiva e il ruolo dei singoli quali difensori dei beni comuni.
Nella decisione in commento i giudici di Palazzo Spada affermano come la legittimazione ad agire in giudizio a favore delle associazioni non riconosciute di protezione ambientale possa ritenersi sussistente solo in presenza dei seguenti requisiti: 1. il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa; 2. lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo; 3. la rappresentatività della collettività locale di riferimento. I giudici precisano che tali ultimi due requisiti sono comprovati soltanto se tali associazioni sono costituite da un periodo di tempo significativo e sono caratterizzate da un’adeguata consistenza del numero e della qualità degli associati, tali da evidenziare l’effettività e riferibilità , ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato.
Tale impostazione interpretativa non risulta pienamente condivisibile. Come si è già avuto modo di sottolineare, alla competenza ministeriale di individuare le associazioni ambientaliste cui è attribuita la facoltà di intervento in giudizio (artt. 13 e 18 della legge 7 luglio 1986, n. 349) da tempo la giurisprudenza amministrativa, sulla scia di alcune pronunce europee (cfr. C. giust., 8 marzo 211, C-24/9 e C. giust., 12 maggio 211, C-115/9), «affianca il potere del giudice di applicare direttamente » tali norme, «accertando, caso per caso, la sussistenza della legittimazione » qualora l’associazione ambientalista operi localmente in ambito circoscritto e abbia partecipato al procedimento (cfr. Cons. St., Sez. IV, 2 ottobre 26, n. 576). Peraltro tale ultimo aspetto non è determinante, potendosi sostenere che la sussidiarietà orizzontale, perfettamente delineata in questa ipotesi, possa sicuramente costituire immediatamente criterio di legittimazione processuale di un’associazione di cittadini (cfr. sul punto Puglia, Lecce, 5 aprile 25, n. 1847).
Leggendo le motivazioni della decisione in commento si potrebbe pensare che i beni comuni possano essere tutelati solo da associazioni ” consolidate ” . Tale considerazione tuttavia non è del tutto esatta, laddove i giudici non negano la legittimazione processuale agli abitanti delle zone limitrofe al sito interessato, i quali avevano ampiamente dimostrato, mediante perizia, la sussistenza di un pregiudizio personale recato dall’impianto (diminuzione del valore delle proprietà , incremento del traffico pesante, rumore costante ed emissioni).
In casi come questo è evidente che un eventuale accoglimento del ricorso proposto da singoli cittadini produrrebbe un’utilità non solo nei loro confronti ma anche del bene comune sottostante: la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della qualità della vita. Come giustamente sottolineato «i cittadini ricorrenti assumono cosìun ruolo ‘sussidiario’ sul piano processuale, poiché la ” autonoma iniziativa ” dei cittadini ” singoli ” si sostanzia pure in ” attività d’interesse generale ” , coerentemente con quanto previsto dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione » (cfr. Tar Lombardia, Milano, II, 9 luglio 29, n. 4345 ma vedi anche Cons. St., sez. VI, 13 settembre 21, n. 6554).
ALLEGATI (1):