La sentenza
Un Condominio di Civitavecchia impugna l’ordinanza n. 168 del 22/4/211 del Comune con la quale si ordinava al Condominio ricorrente di ricondurre allo stato originario la canna fumaria interna all’edificio ed ogni altro provvedimento “preordinato, collegato, connesso e conseguente”.
Il Condominio infatti comprende un locale a piano terra i cui proprietari con D.I.A. del 18/6/29 ne comunicavano i lavori di trasformazione, e con annessa relazione tecnica del professionista incaricato, comunicavano altresìla realizzazione di un bypass della canna fumaria perché parzialmente ostruita al livello del primo piano.
Terminati i lavori, giungono tempestive le lamentele di alcuni condomini relative all’immissione di fumo e cattivi odori, a seguito delle quali, si perviene presto a delibere condominiali in cui si dispone prima la non autorizzazione alla canna esterna e poi finanche il mandato al Condominio perché agisse giudizialmente per la soppressione della stessa.
E’ a questo punto che viene notificata l’ordinanza comunale impugnata che ordinava di ricondurre allo stato originario la canna fumaria interna all’edificio, pur consentendo ai proprietari del locale a pian terreno di rimuovere solo successivamente il tratto di condotta alternativo, collocato sul prospetto esterno dello stabile.
Il Giudice, sentite le parti, ritiene che le argomentazioni del Comune in realtà vadano a confermare l’ingerenza della pubblica amministrazione comunale in un contenzioso relativo all’uso delle parti comuni di un edificio, di cui si sottolinea il carattere strettamente privato e limitato ai condomini interessati. Al provvedimento impugnato si attribuiscono pertanto i dedotti vizi di irragionevolezza, di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di sviamento dalla funzione pubblica che giustifica l’attribuzione di potestà imperative all’amministrazione, “sotto il profilo della violazione dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà , che impongono di contenere l’intervento autoritativo della pubblica amministrazione, in danno della libertà privata, nei limiti della necessaria tutela dell’interesse pubblico affidato”. Si escludono, inoltre, dal contenzioso anche eventuali ragioni d’interesse pubblico di contrasto alla violazione dell’originario progetto dell’edificio.
Il Tribunale laziale, cosìargomentando la sua decisione, accoglie il ricorso del Condominio di Civitavecchia e annulla il provvedimento impugnato.
Il commento
La sentenza in commento rileva in questa sede perché vede l’organo giudicante argomentare la sua decisione anche intorno al principio di sussidiarietà orizzontale, sostanzialmente interpretandolo nella sua accezione negativa.
Sembra questo, infatti, un altro caso di giurisprudenza in cui la lettura del principio si muova in senso piuttosto riduttivo, favorendo una sua valutazione in negativo.
Più approfonditamente, nella pronuncia in esame il giudice ricorre alla sussidiarietà per annullare un provvedimento che si è ritenuto lesivo della libertà privata al punto da non giustificare l’intervento autoritativo della pubblica amministrazione. Ad essere prefigurata, così, è quella relazione in cui il soggetto pubblico deve ritrarsi dalle proprie responsabilità per accrescere la sfera d’azione libera dei soggetti privati. Pur essendo questa una lettura legittima ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, essa d’altra parte comporta il rischio di alimentare la contrapposizione tra sfera pubblica e sfera privata che il principio de quo intende invece superare.
Se, peraltro, osservare il principio di sussidiarietà orizzontale dal punto di vista giurisprudenziale significa valutare come questo vada ad incidere, in termini applicativi, sulle relazioni reali tra cittadini, soggetti privati e pubbliche amministrazioni, a maggior ragione occorre verificare che ad essere trasmessa sia la “vera essenza” del principio stesso, quella cioè, che piuttosto che scindere rigidamente i confini tra i soggetti, ne favorisca l’incontro e la cooperazione, senza dover ricorrere cosìa dinamiche escludenti tra pubblico e privato.
In questo senso, a volte, risulta preferibile una lettura della sussidiarietà orizzontale nella sua accezione positiva che appare perfino più consona anche all’origine etimologica della parola; il termine latino subsidium è infatti indicativo di un intervento che rinforzi l’efficacia dell’azione compiuta dal sussidiato, esattamente quel tipo di relazione che il principio dovrebbe favorire per garantire la sua portata giuridicamente innovativa.
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