Criterio soggettivo v. criterio oggettivo.

L ' elemento che connota, nell ' ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un ' attività  propria del Comune in forma sussidiaria.

Il Parere

Un comune lombardo richiede alla competente sezione regionale della Corte dei conti un parere sulla corretta applicazione di alcune disposizioni statali ed, in particolare, dell’art. 4, comma 6 del d.l. 95/2012 (c.d. spending review), concernente l’erogazione di contributi da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma prevede che dal 1 ° gennaio 2013 queste possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da società , associazioni e fondazioni, esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità  con la disciplina comunitaria e che, qualora forniscano servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche gratuitamente, tali enti non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. La norma esclude espressamente da tale divieto una serie di soggetti tra i quali le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. In merito alla suddetta norma, nel quesito si chiede un parere sulla legittimità  dell’erogazione di contributi a soggetti e/o associazioni che svolgono la propria attività  a favore della cittadinanza (e indirettamente a favore del Comune) ed in particolare se le pro-loco possano essere annoverate tra le associazioni rappresentative di cui sopra.
La Corte risponde al quesito proposto seguendo il solco interpretativo tracciato con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, vietate dal d.l. n. 78/2010, sostenendo come ” tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, è lo svolgimento, da parte del privato, di un’attività  propria del Comune in forma sussidiaria ” . Restano dunque ammesse le spese relative ad iniziative organizzate da Amministrazioni pubbliche, direttamente o indirettamente, ” purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività  di valorizzazione del territorio ” . Con particolare riguardo al quesito proposto, il Collegio ritiene che le associazioni che svolgono attività  in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge, che ricomprende invece l’attività  prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica, quale beneficiaria diretta.

Il Commento

Come noto, il legislatore nazionale è intervenuto a più riprese sul tema delle contribuzioni erogate dagli enti locali ad enti di varia natura, delineando un quadro non sempre chiaro ed uniforme. Il parere ha il pregio di trovare in tale variegato contesto normativo il filo rosso comune delle disposizioni, individuando un unico criterio ermeneutico ai fini della loro concreta applicazione.
Si era già  avuto modo di affrontare la tematica delle spese per sponsorizzazioni (cfr. Corte dei conti, Lombardia, 13 giugno 2011, n. 349), vietate dal d.l. n. 78/2010. La Corte dei conti in particolare ne ha escluso la sussistenza qualora il contributo sia finalizzato, non a promuovere l’immagine del Comune, ma al sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del Comune, svolte nell’interesse della collettività , anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà  orizzontale. Seguendo tale impostazione quindi l’attività  di competenza dell’Ente locale è esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province, rappresentando dunque una modalità  alternativa di erogazione del servizio pubblico.
Nella deliberazione qui sintetizzata è di notevole interesse il modus interpretativo che sembra quasi ribaltare l’ottica del legislatore il quale, come si è visto, stabilisce le ipotesi di esclusione seguendo un criterio meramente soggettivo e cioè in base alla tipologia giuridica dell’interessato. La Corte invece sembra preferire un criterio oggettivo, ritenendo determinanti la finalità  perseguita e la qualità  del destinatario dell’attività  svolta. L’interpretazione proposta, pur rendendo maggiormente complessa l’attività  dell’Amministrazione che di volta in volta è chiamata a tener conto del fine pubblico perseguito e della rispondenza delle modalità  in concreto adottate al raggiungimento della finalità  sociale, garantisce senza dubbio una reale portata generale ed astratta alle disposizioni in oggetto, lasciando aperta la possibilità  di sostegno a prescindere dalla forma che i cittadini sceglieranno per svolgere la propria attività .