Il Tribunale di Milano riconosce discriminatorio l'articolo 3 del bando

"Il concetto di cittadino va costituzionalmente interpretato e si riferisce a colui che appartiene stabilmente alla comunità  italiana"

Il Tribunale di Milano ha depositato il 19 novembre la sentenza con cui si dichiara discriminatorio l’articolo 3 del bando sul servizio civile che riconosce ai soli cittadini italiani la possibilità  di presentare domanda. Dopo il ricorso di un gruppo di ragazze e ragazzi di origine straniera, supportati da Avvocati per niente onlus e dall’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, che erano stati esclusi dal servizio civile volontario pur residenti in Italia da oltre dieci anni, il giudice di Milano ha ordinato all’Ufficio nazionale per il servizio civile di modificare e riaprire il bando per almeno dieci giorni per permettere anche ai cittadini stranieri di parteciparvi.
In base al principio di solidarietà  contenuto nell’articolo 2 della Costituzione, si sottolinea nell’ordinanza che anche gli stranieri possono partecipare al progresso materiale e spirituale della società  “adempiendo a quei doveri inderogabili di solidarietà  politica, economica e sociale”.

Il Giudice: “Il cittadino è colui che appartiene stabilmente alla comunità “

Secondo il giudice  Fabrizio Scarzella della sezione lavoro del Tribunale di Milano, infatti, il termine stesso cittadino “va costituzionalmente interpretato e si riferisce a colui che appartiene stabilmente alla comunità  italiana con conseguente illegittimità , per discriminatorietà , della limitazione stabilita all’articolo 3 del bando impugnato”. Il Servizio civile è un’attività  da svolgersi su base esclusivamente volontaria – si prosegue nella sentenza – finalizzata a scopi ulteriori rispetto alla difesa della Patria, venuti meno i presupposti della sua equiparazione come prestazione sostitutiva svolta dagli obiettori di coscienza da quando non risulta più obbligatorio il servizio militare. Questo significa che tutti i cittadini, non solo italiani, possono perseguire gli obiettivi di solidarietà  e cooperazione a livello nazionale ed internazionale, ragioni per cui il Giudice ha deciso che il bando deve essere riaperto a partire dalla comunicazione dell’ordinanza avvenuta il 19 novembre.
“La solidarietà  sociale prevista dall’articolo 2 della nostra Costituzione deve essere aperta anche a coloro che appartengono alla comunità  in modo stabile e che desiderano concorrere al progresso materiale della società  e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà  politica, economica e sociale”, sostengono gli avvocati dei ragazzi Alberto Guariso e Livio Neri.
La sentenza ha due precedenti, ribaditi anche nell’ordinanza, che risalgono al 2012 su pronuncia dello stesso Tribunale di Milano su un ricorso presentato da un ragazzo pakistano e l’altro al marzo 2013 su pronuncia della Corte d’appello di Milano.
“Bene la decisione del Tribunale di Milano. Accolgo la loro richiesta, nell’ambito delle mie funzioni e nel rispetto delle leggi”, ha commentato positivamente il ministro per l’integrazione Cecile Kyenge che ha sottolineato il valore e l’importanza del servizio civile. “Un tribunale si è pronunciato e questo verrà  sicuramente guardato con attenzione dal mio ministero”, ha concluso.

Per approfondire leggi e scarica l’ordinanza (in allegato) in formato Pdf.

gallo@labsus.net
Twitter: @AngelaGallo1

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