Agiscono in giudizio, contro la Commissione Aeroportuale dell’Aeroporto di Orio al Serio, l’Associazione Legambiente Onlus, il Comitato Aeroporto di Bergamo ed alcuni cittadini, specificatamente residenti, ovvero proprietari di immobili nel territorio adiacente a detto aeroporto, o comunque interessato dalla sua operatività . Nello specifico, le parti propongono ricorso principale avverso la zonizzazione acustica approvata dalla suddetta Commissione con deliberazione del 22 novembre 2010.
La Sentenza
Tra i motivi addotti dalle parti ricorrenti si asserisce che la zonizzazione operata dalla Commissione sarebbe un piano o programma che, dunque, ai sensi dell’art. 11 comma 5 dlgs 3 aprile 2006 n ° 152, andrebbe sottoposto a valutazione ambientale strategica – VAS, in modo da garantire la partecipazione dei cittadini interessati alle relative scelte, VAS prevista in modo espresso a pena di illegittimità dell’atto e nel caso di specie non eseguita.
Se ne deduce, inoltre, eccesso di potere per carenza di istruttoria, irrazionalità e falso presupposto da parte della Commissione Aeroportuale.
Al ricorso principale hanno resistito l’ENAC e le amministrazioni ministeriali, l’ENAV, la SACBO S.p.a., la Provincia e il Comune di Bergamo e la Regione eccependo l’inammissibilità del ricorso per diversi motivi, tra i quali, in primis, la carenza di legittimazione in capo ai ricorrenti.
Il Tar, entrando nel merito del giudizio, estromette l’ENAV, dichiarando l’ente in alcun modo qualificabile come controinteressato in senso stretto agli atti impugnati e passa, così, all’ordine delle questioni preliminari. Disattese le eccezioni di irricevibilità del ricorso per i motivi presentati, ritiene altresìinfondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dei ricorrenti che viene affrontata dal giudice sotto un triplice profilo: quello dell’associazione Legambiente, quello del Comitato e quello delle persone fisiche.
Nello specifico, rispetto alle associazioni ambientaliste a livello nazionale, si argomenta che la loro legittimazione ad impugnare atti amministrativi in materia ambientale deriva direttamente dalla legge, ovvero dal combinato disposto degli artt. 18 comma 5 e 13 della l. 8 luglio 1986 n ° 349; pertanto, la legittimazione attiva è attribuita alle associazioni iscritte nell’apposito elenco ministeriale, nel quale figura, peraltro, anche Legambiente; e si aggiunge altresìche la legittimazione de qua, cosìcome confermato da recente giurisprudenza, si ritiene estesa non solo agli atti esplicitamente inerenti alla materia ambientale, ma anche a tutti quegli atti che influenzino la qualità della vita in un dato territorio.
Il giudice, pur consapevole del forte contrasto giurisprudenziale in termini di estensione di legittimazione, appellandosi al principio di sussidiarietà orizzontale, finisce col riconoscere altresìla legittimazione ad agire del Comitato Aeroportuale, purché esso per statuto si proponga di agire in ordine ai ” problemi di salvaguardia e tutela relativi all’impatto ambientale dell’aeroporto di Orio al Serio ” ; condizione di fatto soddisfatta dal soggetto in questione.
In ultimo, si accorda in via del tutto pacifica e facendo appello ai criteri della ” vicinitas ” e di uno ” specifico pregiudizio ” alla situazione del ricorrente, finanche la legittimazione delle persone fisiche ” in quanto soggetti in potenza pregiudicati nella loro qualità di vita dalle emissioni acustiche del relativo traffico aereo ” .
Per i restanti motivi addotti, infine, con argomentazione altrettanto articolata, il Tar Brescia, 15 luglio 2013, n. 668 accoglie in parte il ricorso principale e per l’effetto annulla l’atto di zonizzazione acustica aeroportuale cosìcome approvato il 22 novembre 2010 dalla Commissione Aeroportuale dell’Aeroporto Di Orio al Serio.
Il commento
La sentenza in commento merita rilievo in questa specifica sede perché costituisce un notevole esempio di come il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale possa essere messo virtuosamente a servizio della nota questione della legittimazione ad agire di soggetti portatori di interessi diffusi. Una questione da sempre controversa e che, dagli albori della sua manifestazione, ha registrato, specie in materia ambientale, importanti contrasti giurisprudenziali fra decisioni (C.d.S. sez. IV 28 maggio 2012 n. 3137) che ritengono che la legittimazione dei soggetti inclusi nell’apposito elenco ministeriale sia esclusiva e che, pertanto, intervenuto il legislatore a colmare un eventuale vuoto di tutela, non sarebbe legittimo ampliarne ulteriormente l’ambito; e decisioni di segno opposto (C.d.S. sez. V 22 marzo 2012 n. 1640), per cui la legittimazione va estesa anche agli enti non iscritti, purché volti per statuto a finalità di tutela ambientale e caratterizzati da presenza sul territorio e attività non episodiche.
Nel caso di specie, il nostro giudice ha potuto concedersi di allinearsi a questo secondo indirizzo perché ” maggiormente consono al principio di sussidiarietà orizzontale ” ; principio che, dunque, ha consentito di riconoscere ad una realtà dell’associazionismo spontaneo – nel caso di specie, il Comitato Aeroporto di Bergamo – la legittimazione ad agire per la salvaguardia delle condizioni di vita e di salute delle popolazioni interessate, quindi di un interesse generale.
A ben vedere, l’applicazione di detto principio a rinforzo della legittimazione processuale non è altro che una delle tante declinazioni della sussidiarietà orizzontale fedeli alle implicazioni più innovative riconducibili al principio stesso. In sostanza, la possibilità concessa dall’art. 118, comma 4 ° Cost. ai privati di conseguire al meglio la cura degli interessi pubblici si estende fino alla legittimazione all’accesso alle vie giurisdizionali per controllare l’attività delle pubbliche amministrazioni.
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- Tar Puglia, Lecce, 5 aprile 2005, n. 1847
- Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554
- Cons. st., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4909
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