La sentenza
L’Associazione Legambiente impugna tutti gli atti antecedenti e conseguenti con cui un comune lombardo, attraverso l’approvazione di un Programma Integrato di Intervento (PII), aveva consentito la realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale nei pressi di un Parco Agricolo su una superficie destinata sino ad allora ad attività agricola. La ricorrente, attraverso un’articolata analisi dell’azione amministrativa non ritenuta conforme al quadro normativo statale e regionale di riferimento, lamenta l’eccessivo consumo di suolo considerato ad elevata valenza ecologica in ragione della prossimità sia ad ambiti di tutela e valorizzazione paesistica sia a territori agricoli di cintura metropolitana protetti dalle norme del Parco. I resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e d’interesse da parte dell’organizzazione. Il giudice, respinte le eccezioni, annulla le delibere di adozione e approvazione del PII nonché gli atti consequenziali.
Il Commento
In più occasioni si è avuto modo di analizzare la giurisprudenza sulla legittimazione processuale attiva delle associazioni operanti nel settore ambientale, per le quali, come giustamente sottolinea anche la pronuncia in commento, è la stessa legge (artt. 13 e 18, comma 5 della l. n. 349/1986) a prevedere la possibilità di ricorrere in sede amministrativa. Orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati (cfr. ex multis Tar Calabria, Catanzaro, 24 giugno 2011, n. 917 e Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5365 e 2 ottobre 2006, n. 5760), in ragione dell’evoluzione interpretativa e normativa in materia, anche a livello costituzionale, hanno portato a considerare pienamente ricompresi anche la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente in senso ampio, e, quindi, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici in quanto ” idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri ” (cfr. sentenza in commento, contra Tar Campania, Salerno, 8 novembre 2011, n. 1769). Con riferimento a questi aspetti la pronuncia, pur confermando nella sostanza l’impostazione interpretativa consolidata, contiene due passaggi argomentativi che meritano di essere evidenziati. In primo luogo il giudice lombardo, pur non sbagliando nel ricondurre al principio di sussidiarietà orizzontale ante litteram l’attribuzione ex lege della legittimazione processuale in sede amministrativa delle associazioni ambientaliste, non sembra cogliere appieno la portata di tale principio per come espresso dal legislatore costituzionale che invece ” sancisce e conclude un percorso di autonomia non più collegato al fenomeno della entificazione, ma correlato più semplicemente alla società civile e al suo sviluppo democratico a livello quasi sempre volontario ” (cfr. Consiglio di Stato n. 5760/2006 cit.). Tale limitazione interpretativa risulta maggiormente evidente più oltre quando si afferma aprioristicamente la maggiore capacità delle associazioni di cogliere in misura maggiore del singolo ” la dimensione superindividuale degli interessi tutelati e delle relative lesioni ascrivibili ad atti amministrativi illegittimi ” . Come noto l’art. 118, comma 4, non preferisce in alcun modo una delle due posizioni, riconoscendo anche al singolo la possibilità di difendere, promuovere e valorizzare con il suo operato i beni comuni, non limitando peraltro l’operato alla tutela di ” finalità proprie dell’amministrazione dello Stato ” (cfr. in questo senso sentenza in commento).
Il secondo aspetto da sottolineare riguarda la possibilità per le associazioni ambientaliste di impugnare anche atti amministrativi generali di valenza urbanistica e di natura pianificatoria, purché incidenti negativamente sull’interesse oggetto di tutela sul quale poggia la legittimazione processuale e la cui sussistenza deve essere oggetto di attenta valutazione motivo per motivo alla luce dello scopo statutario perseguito. Sul punto la pronuncia quindi conferma quella giurisprudenza (cfr. Tar Liguria, 11 maggio 2004, n. 747 e Tar Puglia, Lecce, 5 aprile 2005, n. 1847) che in ragione della tutela dell’interesse difeso dall’associazione riconosce la possibilità di sindacare l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso connesse (c.d. teoria della giustizia nell’amministrazione, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826).
LEGGI ANCHE:
- CGA Sicilia, 27 settembre 2012, n. 811
- Tar Campania, Salerno, 8 novembre 2011, n. 1769
- Tar Calabria, Catanzaro, 24 giugno 2011, n. 917
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