La necessità di classificare alcuni beni come culturali è presente in molti ordinamenti giuridici. Una simile concezione mira a garantire una particolare tutela a quei beni ritenuti di particolare importanza per esprimere la storia, l’arte, la cultura di una popolazione. I beni culturali sono beni di tutti non solo perché retaggio di una cultura che accomuna un popolo ed un territorio nelle sue vicende storiche, ma anche perché sono destinati a poter essere fruibili dal maggior numero possibile di individui a soddisfazione del loro bisogno di cultura. Partendo da questo presupposto, ci si aspetterebbe che gli ordinamenti giuridici agevolino la circolazione delle informazioni legate ai beni culturali, garantendo la possibilità di accedere non solo direttamente al luogo dove il bene si trova, ma anche, perlomeno, di poter prendere conoscenza delle qualità estetiche e delle forme del bene tramite la disponibilità di riproduzioni illustrative. La nostra epoca, caratterizzata da una forte componente tecnologica, ha sicuramente i mezzi per fare in modo che il più classico esempio di riproduzione, la fotografia, possa raggiungere utenti in qualsiasi angolo del globo, facendoli partecipi di quello che è il primo approccio ad un’opera, cioè quello visivo. Allo stesso tempo, però, tali riproduzioni sviluppano un mercato il cui controllo genera forti interessi economici e giuridici. Il Codice dei Beni Culturali italiano, agli articoli 107 e seguenti, prevede una particolare disciplina sulla riproduzione dei beni culturali, tramite la quale si esercita un controllo sull’utilizzo dell’immagine dei beni culturali. In particolare, si prevede, prima di procedere alla riproduzione, la necessità di un’autorizzazione amministrativa ed un conseguente pagamento quale corrispettivo. Se questo avvenga per meri e vani fini lucrativi o se vi sia un’encomiabile ragione di sorveglianza sulle utilizzazioni del bene culturale, non traspare dalla lettera della legge. Non pare quindi fuori luogo paventare il rischio di un’enclosure su un bene comune quale il bene culturale in ragione del tentativo di appropriazione di quel bene immateriale che è la sua immagine.
ALLEGATI (1):