La sentenza
Dinanzi al Tar campano viene impugnata la variante parziale al Piano Urbanistico Comunale di Salerno (PUC) – approvata con delibera del Consiglio Comunale 21 gennaio 2013, n. 2 – con la quale si rendevano edificabili alcune aree di proprietà comunale, site in zone urbanizzate ed ubicate a ridosso della c.d. ” città compatta ” . Ad essere impugnata è, altresì, la delibera comunale del 18 marzo 2013, n. 8, che andava a definire quindi l’elenco di immobili appartenenti al patrimonio comunale, da alienare mediante una procedura ad evidenza pubblica. Tra gli ambiti interessati rientrava, in particolare, la nota Piazza Mazzini della città di Salerno. Avverso i detti esiti della procedura di variante, insorgono dunque i ricorrenti in qualità di proprietari/usufruttuari di unità immobiliari site nella ridetta Piazza Mazzini (o nelle immediate vicinanze), lamentando lo specifico e concreto pregiudizio derivante dalla perdita di uno spazio libero dinanzi all’abitazione in vista della paventata realizzazione di nuovi edifici. A sostegno delle ragioni dei ricorrenti, spiegano intervento ad adiuvandum l’associazione FDC e Italia Nostra Onlus; intervento in merito al quale, il Comune ne eccepisce la pregiudiziale inammissibilità .
Il tribunale di Salerno accoglie il ricorso presentato e, in via preliminare, si pronuncia sull’eccezione sollevata a proposito della legittimazione processuale dei due soggetti intervenuti in giudizio. In particolare, dichiara inammissibile l’intervento dell’associazione FDC, stante la mancata produzione in giudizio dello statuto dal quale verificare le relative finalità istituzionali perseguite, e respinge, invece, l’eccezione di inammissibilità dell’intervento di Italia Nostra Onlus, invece statutariamente preposta alle finalità di protezione dell’ambiente, proprie dell’amministrazione dello Stato, le quali – aggiunge il giudice – costituiscono anche applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
La sentenza poi, sulla scorta di una dettagliata argomentazione in diritto, si chiude con l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il commento
La pronuncia in commento rappresenta una nuova tappa della lunga opera interpretativa che la giurisprudenza sta compiendo in ordine al tema della legittimazione processuale. Un percorso che nell’ultimo trentennio ha visto i giudici impegnati nella ricerca di nuovi criteri utili ad andare oltre il riconoscimento della mera legittimazione formale di soggetti portatori di interessi diffusi.
Lungo questo percorso si è potuto assistere all’entrata in gioco del principio di sussidiarietà orizzontale. Il principio costituzionale, infatti, viene sempre più spesso chiamato in causa per risolvere domande pertinenti alle eccezioni di legittimazione processuale attiva; talora, agendo come criterio di supporto ai criteri consueti di differenziazione che il giudice utilizza, altre volte, invece, assumendo finanche una forza innovativa e vincolante in grado di orientare la verifica stessa della sussistenza della legittimazione processuale.
Il caso di specie rileva in questo contesto quasi come – potremmo dire – una ‘battuta d’arresto’ in un percorso che, invece, rispetto all’utilizzo della sussidiarietà ex art. 118, co. 4, Cost., ha tutti gli elementi per essere definito evolutivo.
Il giudice campano, infatti, chiamato in causa per esprimersi sull’eccezione di legittimità processuale dell’associazione FDC e Italia Nostra, si limita a verificare che le associazioni intervenute in giudizio siano statutariamente – e non in modo occasionale – preposte alle finalità di protezione dell’ambiente. Proprio sulla base di tale verifica, il Tar Campania non può riconoscere la legittimazione processuale all’associazione FDC (comitato non riconosciuto ex lege nell’apposito elenco ministeriale), stante la mancata produzione in giudizio dello statuto da cui accertare le sue finalità istituzionali. Si ferma qui, quindi, la verifica del giudice e non lascia tracce di un’interpretazione evolutiva all’insegna del principio di sussidiarietà orizzontale posto, com’è noto, in funzione di favorire la libera iniziativa delle formazioni sociali che perseguono finalità di interesse pubblico.
Piuttosto, un rapido richiamo al principio costituzionale viene fatto nell’argomentazione che il giudice elabora per riconoscere, al contrario, la legittimazione processuale di Italia Nostra, associazione che, però, è già di per sé notoriamente legittimata ad agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali e che risulta, tra l’altro, riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986. In questo secondo caso, dunque, la sussidiarietà orizzontale viene sìinvocata, ma senza alcuna valenza innovativa o forza vincolante; anzi, in questa sede, il giudice ne fa menzione proprio in relazione a un caso – quello di Italia Nostra – che, probabilmente, avrebbe potuto trovare le ragioni di legittimazione in altri ben consolidati e noti motivi.
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