La sentenza
La pronuncia in esame ha come oggetto l’impugnazione del bando di gara indetto dal Comune di Sanremo per la concessione di un compendio demaniale marittimo, e di tutti gli atti e documenti ad esso annessi. I ricorrenti, in qualità di residenti del Comune, lamentano, nello specifico, la violazione della prescrizione normativa regionale (art. 11 bis, comma 3, lett. a), l.r. Liguria 28 aprile 1999, n. 13) che subordina il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime alla condizione che la percentuale delle spiagge libere nel territorio comunale sia almeno pari al venti per cento del fronte totale delle aree balneabili: condizione ben lontana dall’essere soddisfatta nell’attuale assetto delle spiagge liguri.
La difesa comunale eccepisce, oltre all’infondatezza del ricorso, il difetto di legittimazione dei ricorrenti, sostenendo che gli stessi non sarebbero titolari di alcuna situazione giuridica sostanziale che possa connotare un interesse legittimo all’annullamento degli atti ritenuti lesivi.
Il giudice risolve il caso di specie accogliendo nel merito il ricorso e respingendo l’eccezione preliminare del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti con l’apporto di interessanti motivazioni inerenti, in particolare, la materia del federalismo demaniale, ma non anche il principio di sussidiarietà orizzontale, invece evocato in giudizio dalle parti ricorrenti.
Il commento
La pronuncia in commento rileva in questa sede perché riguardante un nuovo caso di ” giustiziabilità di interessi meta-individuali ” e, dunque, di legittimazione ad agire in giudizio. Un profilo di diritto processuale amministrativo di non poco conto che, nel fatto in esame, si è sostanziato in una questione di legittimazione a ricorrere da parte di singoli che fanno valere interessi trascendenti la loro specifica sfera giuridico-patrimoniale, e agendo nella sostanza a tutela di interessi superindividuali. La difesa dell’Amministrazione comunale, nel caso presente, eccepisce l’assenza, in capo ai ricorrenti, della titolarità di una situazione giuridica sostanziale tale da legittimarli ad un’impugnativa giurisdizionale, mancando agli interessi che essi intendono tutelare il requisito della differenziazione.
Come è ormai noto, la giurisprudenza amministrativa, in forza delle istanze emergenti dalla società e nell’ottica della piena valorizzazione dei principi costituzionali, ha assegnato un ruolo sempre più significativo alla tematica della apertura della tutela giurisdizionale agli interessi diffusi o superindividuali, cosìda consentir loro di ” penetrare il sacro recinto ” del processo[1]. Il Tar Liguria, con la sentenza n. 1348 si inserisce in tale processo di apertura riconoscendo all’azione intrapresa dai singoli un legame con l’azione amministrativa e arriva, pertanto, a convenire sulla loro legittimazione processuale sulla scorta di un percorso argomentativo complesso. Tra i passaggi utilizzati dal giudice per addurre le sue motivazioni troviamo scelte ampie e disparate: da un lato, seppur in posizione di supporto, viene richiamato il collaudato strumento tecnico della ” vicinitas ” , tramite il quale riesce a dimostrare l’esistenza di un legame tra bene inciso dall’azione amministrativa e soggetto ricorrente, elevando quello che era stato dibattuto come interesse di fatto, ad interesse legittimo; dall’altro lato, invece, arriva finanche ad intraprendere strade ermeneutiche sostanzialmente nuove, quali quelle in cui il richiamo è alle previsioni normative contenute nella disciplina del c.d. ” federalismo demaniale ” . A tal proposito, l’esplicito riferimento è all’art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 85 del 2010 che, nello specifico, impone all’ente territoriale di disporre del bene pubblico ” nell’interesse della collettività rappresentata ” e di favorire la massima valorizzazione funzionale del bene medesimo, ” a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata ” . Il Collegio giudicante, valorizzando al massimo queste disposizioni, afferma che ” le nuove previsioni normative inerenti la destinazione funzionale dei beni pubblici e la partecipazione dei cittadini ai relativi procedimenti comportano il diretto riconoscimento, in capo ai soggetti residenti nel territorio comunale, della legittimazione ad impugnare gli atti di destinazione dei beni pubblici comunali ” ; si precisa, altresì, che tale condizione non viene meno laddove la controversia non riguardi propriamente un bene comunale, bensì, come nella fattispecie, ” un bene del demanio statale la cui gestione sia affidata ex lege all’ente locale, attesa la sostanziale assimilabilità delle due situazioni ” .
In tutto questo, si ha la sensazione di una ” grande assenza ” : il Collegio ritiene di non dover affrontare il tema della sussidiarietà orizzontale che, invece, avrebbe probabilmente potuto trovare ampio spazio tra le motivazioni della decisione. Per contro, ad evocare il principio costituzionale sono le parti stesse del giudizio che, per contrastare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva prospettata dalle Amministrazioni resistenti, sostengono che proprio ” la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale comporta il riconoscimento dei singoli ad impugnare senza che sia necessaria l’intermediazione di alcun ente portatore di interessi generali, i provvedimenti che incidono negativamente sulla qualità della vita dei soggetti residenti in un determinato territorio ” .
In sostanza, sembra, dunque, che il giudice ligure non abbia voluto cogliere l’occasione per inserire la sua pronuncia in quel percorso che sta tentando, ormai da qualche anno, di sottrarre il suddetto principio dal piano della mera astrattezza ed elevarlo a valore portante in grado di condurre la riflessione sulla legittimazione processuale a tutela di interessi diffusi verso terreni più ampi e inconsueti.
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[1] La citazione è di M. Nigro, Esperienze e prospettive del processo amministrativo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1981, 403 ss.
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