Ancora una volta il rilancio del paese passa attraverso la sussidiarietà  orizzontale

Si sta parlando delle disposizioni di cui all‘art. 24 del decreto, contenenti misure di agevolazione della partecipazione delle comunità  locali nella tutela e valorizzazione del territorio. Secondo quanto previsto dalla norma, i comuni potranno d’ora in poi determinare, con un’apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi che intendano riqualificare una zona determinata del territorio urbano o extraurbano e che siano promossi – in virtù del principio costituzionale di sussidiarietà  orizzontale – direttamente dai cittadini, singoli o associati.
Gli interventi che la norma prende in considerazione sono i più vari e vanno dalla pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ad interventi di decoro urbano, di recupero e anche di riuso di aree e beni immobili inutilizzati, con finalità  di interesse generale. Per agevolare lo svolgimento di queste operazioni da parte dei cittadini volontari, la norma autorizza i comuni a deliberare riduzioni o esenzioni dai tributi inerenti al tipo di attività  posta in essere dai cittadini attivi.
Queste disposizioni si pongono in linea di continuità  con quanto già  precedentemente disposto da un’altra norma statale del 2008, che per prima aveva dato applicazione all’art. 118, c. 4, cost. L’art. 23 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, poi convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplinando procedure per la realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale svolti dalla società  civile, faceva, infatti, implicitamente appello alle risorse che possono essere liberate tramite il principio di sussidiarietà  orizzontale per la valorizzazione del nostro territorio, cosìcome riconosciuto successivamente dal giudice amministrativo.
L’art. 24 del decreto legge Sblocca Italia si porta ancora un po’ più avanti, perché il legislatore statale, nell’attribuire ai comuni la facoltà  di prevedere sgravi fiscali, vincola quest’ultimi al requisito dell‘esercizio sussidiario dell’attività  posta in essere, riconoscendo esplicitamente l’importanza del principio di cui all’art. 118, c. 4. Appare, dunque, nient’affatto casuale la circostanza che queste disposizioni si trovino in un decreto il cui obiettivo è quello di ” sbloccare ” la ripresa economica del nostro paese.
Come è stato messo in rilievo in un nostro recente editoriale, la sussidiarietà  non rappresenta solo un nuovo paradigma per l’esercizio delle funzioni amministrative ma chiama tutti gli attori, sociali ed istituzionali, ad assumersi le proprie responsabilità  nella cura dei beni comuni. Questi, se lasciati in uno stato di degrado ed abbandono, impoveriscono di fatto tutta la comunità , mentre se la cittadinanza se ne riappropria e li valorizza nell’interesse generale, crea i presupposti per la creazione di nuovo capitale sociale. Si possono dunque costituire nuove reti di relazioni, sviluppare idee e rivitalizzare energie che creano sviluppo per tutti e, in qualche caso, danno vita a nuova occupazione.

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Art. 23 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185
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