In questo caso le procedure di democrazia partecipativa si saldano con quelle dell'amministrazione condivisa

La bozza di Regolamento era appena stata trasmessa agli assessori competenti quando la Giunta Marino è caduta. In attesa che una nuova amministrazione capitolina decida di rimettere in moto il processo per adottare il Regolamento riteniamo doveroso non sprecare il prezioso lavoro svolto finora, mettendo a disposizione di chiunque voglia avvalersene la bozza che riportiamo in allegato.

La bozza del Regolamento di Roma Capitale presenta alcuni aspetti comuni con il Regolamento di Monza. In particolare, si evidenziano: la definizione di amministrazione condivisa, il favor per la prossimità territoriale, l’assetto amministrativo con la creazione di un ufficio specifico e l’individuazione della collaborazione come funzione istituzionale, le tipologie dei patti di collaborazione, il privilegio degli interventi sui beni in disuso o degradati, il rapporto con gli strumenti urbanistici, le forme di agevolazione, la valutazione del regolamento a due anni dall’entrata in vigore e la realizzazione di un portale dell’amministrazione condivisa.

Tra le peculiarità del regolamento dei beni comuni urbani di Roma Capitale va considerata la previsione di un’Assemblea dei beni comuni, convocata dal Municipio su cui ricadono i beni comuni oggetto del patto di collaborazione complesso al fine di discutere, esaminare le diverse proposte di patto concorrenti tra loro. Si tratta di un procedimento volto a favorire lo sviluppo degli interventi dei beni comuni che tenga conto del consenso più ampio tra gli interessati dopo pubblica discussione, prescindendo da formule strettamente competitive. L’Assembla, in ogni caso, può essere convocata entro quindici giorni dalla pubblicazione di avvisi per la stipula di Patti di collaborazione. In questo caso le procedure di democrazia partecipativa si saldano con quelle dell’amministrazione condivisa. All’Assemblea partecipano gli abitanti del Municipio, i rappresentanti dello stesso e quelli dell’Ufficio dell’amministrazione condivisa. È utile osservare che, a conferma che il metodo di approvazione degli interventi prescinde da strumenti tecnicamente competitivi, l’art. 9, c. 4, prevede l’assunzione diretta della manutenzione e della riqualificazione dei beni immobili per effetto del Patto di collaborazione.

Peculiare è anche il rapporto tra Ufficio per l’amministrazione condivisa e organi di indirizzo politico amministrativo. L’attività istruttoria e la stipula dei Patti di collaborazione spetta unicamente ai dirigenti competenti, eventualmente individuati dall’Ufficio dell’amministrazione condivisa, ma – nel caso dei patti di collaborazione complessi – la firma del dirigente è preceduta necessariamente da una delibera di approvazione della Giunta contenente i patti da approvare. Quindi, in questo specifico caso, pur mantenendo le funzioni distinte livello politico e livello amministrativo si sovrappongono in ragione della complessità dei Patti presi in esame (art. 8).

L’art. 11, c. 3, similmente al regolamento di Brescia ma in termini più ampi, prevede la possibilità che oggetto di intervento siano anche i beni che sono già sottoposti a programmi, progetti e bandi finalizzati a promuoverne una data destinazione. Sicché, sia pure in via temporanea, è possibile incidere su programmi che abbiano finalità diverse da quelle definite nel regolamento. Tutti i beni oggetto di interventi di collaborazione confluiscono in una banca dati consultabile sul portale dell’amministrazione condivisa e presso la Casa della Città.

Infine, si segnala l’uso a fini regolativi e con impatto behavioural della comunicazione. L’art. 16, infatti, non assicura solo la diffusione delle informazioni, ma ha lo scopo di rinsaldare la rete dei soggetti attivi, promuovere il coinvolgimento dei cittadini e promuovere lo scambio di esperienze.