La prima caratteristica che risalta del regolamento lucchese sull’amministrazione condivisa è che il suo principale presupposto normativo lo si rinvenga nello Statuto comunale, il cui art. 3, c. 2, già faceva proprio l’obiettivo programmatico dell’attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e di integrazione tra l’iniziativa pubblica e quella privata.
Inoltre è da apprezzare il fatto che, sin dall’art. 1, si evidenzi come ogni intervento in cui si concretizza la cura o la gestione dei beni comuni urbani debba essere, in primo luogo, uno strumento per il pieno sviluppo della persona umana e manifestazione concreta di pratiche partecipative attraverso cui costruire legami di comunità . Evidentemente il regolamento lucchese mette, se possibile, ancor più in evidenza l’obiettivo di attuare i doveri solidaristici dell’amministrazione condivisa in linea con lo spirito del principio di sussidiarietà orizzontale e l’art. 2 della Costituzione.
Il catalogo dei principi rimane sostanzialmente inalterato, sebbene scompaia l’enucleazione esplicita del principio di trasparenza. Anche le disposizioni relative alla nozione di ” cittadini attivi ” sono sostanzialmente riprodotte con l’unica differenza che si prevede, nel regolamento lucchese, l’ipotesi aggiuntiva di stipulare patti di collaborazione nell’ambito dei programmi di alternanza scuola/lavoro, previa intesa con le istituzioni scolastiche.
L’art. 5, relativo ai patti di collaborazione, è più sintetico ed è qui che si rinvengono le prime modifiche di impatto sostanziale. Lo sono, a giudizio di chi scrive, la cancellazione di tutta una serie di disposizioni che avrebbero lo scopo di dettagliare e rendere più certo e stabile il contenuto dei patti di collaborazione. Scompare, di fatti, ogni riferimento alla previsione di un monitoraggio e una valutazione del patto e dei suoi risultati; all’eventualità di un affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi; alle cause di esclusione di singoli cittadini per l’inosservanza del regolamento o delle clausole del patto; alle conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione. D’altra parte, l’affiancamento dell’amministrazione si rinviene implicitamente dal fatto che sia comunque prevista l’individuazione di una struttura amministrativa dedicata alla realizzazione dell’amministrazione condivisa.
Occorre poi osservare che il comune di Lucca circoscrive il proprio contributo all’amministrazione condivisa più di quanto non sia previsto dal modello standard di regolamento proposto da Labsus. Ad esempio, l’amministrazione si impegna soltanto alla fornitura di un supporto tecnico e materiale nei limiti delle risorse disponibili, cosìcome alle stesse condizioni fornisce in comodato d’uso gratuito i beni strumentali e i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività . Vengono ridotte anche le misure di agevolazione e di sostegno in materia di canoni e tributi locali ma forse la scelta meno convincente è la cancellazione delle disposizioni relative alle agevolazioni di natura amministrativa, ovvero le possibili semplificazioni nel procedimento per l’ottenimento dei permessi strumentali alla realizzazione dei patti. Si tratta, invece, di innovazioni che possono potenzialmente ridurre di molto gli oneri burocratici e favorire l’azione sussidiaria dei cittadini e la collaborazione tra quest’ultimi e amministrazione, per di più a costo zero. Sempre sul fronte dell’azione amministrativa non sono esplicitate le regole che disciplinano i casi di inerzia dell’amministrazione, né si fa menzione dell’impegno del comune nel favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi a condizioni agevolate.
Naturalmente non bisogna dimenticare che il comune di Lucca ha di fatto esercitato semplicemente la facoltà di adattamento del testo originario del regolamento al proprio contesto urbano. Si tratta di una soluzione possibile, e anche auspicabile, se si prendono nella giusta considerazione le esperienze pregresse maturate dall’amministrazione e la propria realtà territoriale che – è facile pensare, anche alla luce delle disposizioni statutarie – abbia alle spalle già solide esperienze di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Tuttavia l’esigenza di sintesi, se da una parte cerca un compromesso con gli oggettivi limiti delle risorse disponibili, dall’altra però cancella alcune disposizioni che accrescerebbero la certezza delle situazioni giuridiche e l’imputazione delle responsabilità nell’ambito dei patti di collaborazione.
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