La responsabilità  dei privati per attività  con finalità  pubbliche

Responsabilità  comune tra amministrzione e privati nell'interesse generale

La sentenza

Con questa sentenza, la corte dei conti ha confermato la sentenza di primo grado che condannava un consigliere comunale al risarcimento del danno causato al comune di Roma nell’erogazione di contributi a favore di cooperative e associazioni attive nel settore dell’assistenza domiciliare a persone malate di HIV e AIDS. In base alla legge 135 del 199, infatti, l’assistenza domiciliare può essere svolta direttamente dalle ASL o, in alternativa, da associazioni di volontariato o assistenziali sulla base di convenzioni.
Nel caso in esame, al momento della liquidazione dei contributi assegnati, i rendiconti delle spese sostenute prodotti da alcuni dei soggetti convenzionati includevano anche documentazione fittizia per attività  non svolte, fatture false per spese mai sostenute, simulazioni di prestazioni, causando una illecita distrazione di somme ottenute per fini pubblici.
Il consigliere comunale condannato in primo grado lamenta, tra gli altri motivi di gravame, il difetto di giurisdizione contabile. Tale eccezione di giurisdizione viene rigettata dalla corte dei conti che fa leva su due distinte considerazioni. Da un lato, viene evidenziata la commistione di ruoli tra l’attività  del ricorrente quale consigliere comunale e quella svolta dello stesso quale presidente e legale rappresentante di alcune delle associazioni beneficiarie dei contributi, che poi avevano dolosamente utilizzato i contributi per scopi diversi da quelli cui erano destinati. Per cui la condotta del ricorrente in veste di consigliere comunale viene ritenuta idonea a favorire le assegnazioni e le erogazioni risultate poi indebite e dannose per il comune.
D’altro canto, la corte evidenzia anche che il coinvolgimento di associazioni private in regime di convenzione nella prestazione di attività  assistenziali ” a fini pubblicistici ” non fa venire meno l’esigenza di controllo contabile sulle modalità  di utilizzo dei relativi fondi gestiti dal soggetto privato.

Il commento

Nell’ottica specifica di questa rivista interessa sottolineare, pertanto, l’indifferenza della natura pubblica o privata del soggetto che svolga l’attività  di rilievo pubblicistico, rispetto alla sussistenza della giurisdizione contabile, giustificata proprio dalla intrinseca finalità  pubblica della attività  svolta. Secondo la corte, in definitiva, l’investitura di un soggetto privato da parte della pubblica amministrazione per lo svolgimento di un’attività  avente fini pubblici, che gli sia affidata per l’utilità  della stessa amministrazione e che sia caratterizzata da particolari vincoli diretti ad assicurare il buon andamento dell’attività  (obblighi convenzionali, quali il rendiconto) fa nascere un rapporto di servizio con l’amministrazione che legittima la giurisdizione contabile per il danno erariale.
C’è da chiedersi se anche l’attività  di interesse generale che sia realizzata in base ad una autonoma iniziativa di cittadini attivi e che sia favorita da un’amministrazione in osservanza del principio di sussidiarietà , possa essere oggetto di controllo da parte del giudice contabile.
Applicando a questa diversa fattispecie il principio della sentenza precedentemente commentata, sembra che la risposta al quesito possa essere positiva, ove il rapporto che si instauri tra l’amministrazione che decida di favorire e i cittadini attivi favoriti si concretizzi anche nella messa a disposizione di risorse finanziarie e/o materiali, messa a disposizione che potrà  essere regolamentata da atti provvedimentali e/o di tipo negoziale. Anche in tal caso, infatti, sussisterebbero i requisiti sopra evidenziati: affidamento di tale attività  ai privati da parte dell’amministrazione (sostituita o affiancata dall’iniziativa dei cittadini attivi) e vincolo finalistico imposto dall’utilizzo di risorse pubbliche e, in termini generali, dal principio di legalità , alla cui soggezione non sfugge l’iniziativa autonoma in via sussidiaria prevista dall’art. 118 della costituzione.
La soluzione prospettata, che merita un compiuto approfondimento sistematico e funzionale in una sede più adatta, è del resto coerente con la natura più profonda della sussidiarietà , intesa come strumento fondamentale per realizzare un modello di ” amministrazione condivisa ” , in cui cittadini attivi e amministrazioni condividono obiettivi, risorse e anche responsabilità , sia nel senso originario e positivo del termine responsum, di ” dare risposte ” , sia nell’accezione negativa di essere responsabili dei danni eventualmente prodotti [1]. Questo anche nell’ottica di tutelare i cittadini terzi e la collettività  da effetti negativi e eventuale spreco di risorse pubbliche come conseguenza dell’iniziativa autonoma dei cittadini attivi che si riveli, in qualche misura, antigiuridica.


[1] Cfr. G.Arena, Cittadini attivi, Laterza, Bari 26, p. 99.