La sentenza
La pronuncia resa dal Tar Basilicata, pur non menzionando espressamente il principio di sussidiarietà , contribuisce alla definizione della posizione degli organismi privati (ONLUS, associazioni di volontariato etc) nei confronti delle pubbliche amministrazioni; i soggetti privati difatti sono legittimati, latu sensu, alla partecipazione all’attività amministrativa solo ed esclusivamente nei limiti di quanto previsto dai loro statuti: è escluso, ad esempio, come nel caso di specie, che un’associazione, avente tra i propri fini la “tutela della natura e dell’ambiente”, possa avere accesso ad atti concernenti un procedimento relativo, in particolare, ai lavori di ristrutturazione di una piazza.
Il commento
L’interpretazione giurisprudenziale in oggetto, forse restrittiva, ha certamente il pregio di favorire una maggiore responsabilizzazione delle formazioni sociali: è necessario infatti che queste operino ed interagiscano con gli enti pubblici esclusivamente nei settori di specifica competenza, sviluppando in tal modo una particolare professionalità ed esperienza in un determinato settore e, parallelamente, evitando di diventare “comitati civici” a finalità indefinite, senza alcun preciso obiettivo, trasformandosi progressivamente in soggetti politici locali.
E’ da ritenere, sul punto quindi, che ai fini di una compiuta realizzazione del principio di sussidiarietà , inteso anzitutto come collaborazione ed interazione tra pubblico e privato per finalità di interesse generale, sia indispensabile da parte delle formazioni sociali non ampliare eccessivamente le sfere di interesse ma agire coerentemente con gli obiettivi statutari.