Il Tar non fa espressamente riferimento al principio di sussidiaretà orizzontale al contrario del ricorrente, purtuttavia emerge con evidenza l’impostazione secondo cui, pur in un sistema caratterizzato da una pluralità di soggetti pubblici e privati erogatori di servizi e prestazioni, deve rimanere un certo grado di responsabilità e di scelta in capo alla ASL
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