Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell`articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 1.
Attivita’ di mediazione

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita’ necessarie per l’autorizzazione a svolgere attivita’ di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.

2. L’attivita’ di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo’ essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa’ cooperative con capitale versato non inferiore a 2 milioni di lire nonche’ da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 2 milioni.

3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l’attivita’ di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

4. L’autorizzazione e’ rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e puo’ essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta.

5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo’ comunque procedere al rilascio dell’autorizzazione o al suo rinnovo.

6. Ai fini dell’autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all’offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all’autorita’ concedente gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita’;
c) fornire all’autorita’ concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche’ di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell’attivita’ di selezione di manodopera; l’idoneita’ delle competenze professionali e’ comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all’orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 2 maggio 197, n. 3, 9 dicembre 1977, n. 93, e 1 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell’attivita’ di mediazione e’ vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull’origine territoriale, sull’opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

1. Nei confronti dei prestatori di lavoro l’attivita’ di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.

11. Il soggetto che svolge l’attivita’ di mediazione indica gli estremi dell’autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.

12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalita’:
a) di controllo sul corretto esercizio dell’attivita’;
b) di revoca dell’autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell’attivita’ svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 1;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.

13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 puo’ essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.