àˆ illegittima l'estromissione di collaborazione con le associazioni

Il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione deve essere inteso come volto a rafforzare in ogni momento il rapporto di collaborazione

La sentenza

Con la sentenza del Tar Liguria del 18 novembre 23, n. 1479 il G.A. tutela il ruolo delle associazioni di protezione degli animali, sottolineando che il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, va inteso alla luce del principio di sussidiarietà  orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.).
La creazione di un rapporto di collaborazione di tipo reticolare tra cittadini ed amministrazioni, permette la creazione “di un circolo virtuoso tra pubblico e privato sociale, in cui, senza rapporti di supremazia e gerarchia, si coamministra, assicurando lo sviluppo della persona umana” [1]. In questo quadro, le istituzioni, devono rimuovere gli ostacoli (art. 3, comma 2, Cost.), non frapporne di ulteriori e limitativi della autonomia dei cittadini (singoli o associati).
Si pone infatti come ostacolo all’autonomia dell’associazione protezionistica (nello specifico Guardie Zoofile), quale espressione di cittadinanza attiva nella società  civile, la delibera della Giunta Regionale, che ne circoscrive il contributo solo per il caso di “carenza – dimostrata – di personale regionale ovvero di volontari specializzati”, stabilendo un generale divieto di espletare la propria attività  “su quelle parti del territorio dove i Comuni, le Province e le AZL già  si avvalgono di personale proprio o di volontari specializzati”.

Il commento

L’aver dichiarato la delibera in questione come viziata da illegittimità  per contrasto con l’art. 23 l. reg. n. 23/, che invece incentiva le forme di collaborazione tra la Regione e gli Enti locali con le diverse realtà  associative che a vario titolo operano per la tutela del della fauna locale (anche prevedendo la partecipazione alla attività  di vigilanza e controllo ai soggetti convenzionati con il Comune), permette di mettere a fuoco come l’applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale sia strettamente legato alla reale applicazione della sussidiarietà  nella sua accezione verticale, in una lettura dell’art. 5 Cost., che, parlando di autonomie, non indica solo gli enti locali, ma “adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
In questo combinarsi “di fattori noti, in modo originale, il principio di sussidiarietà  orizzontale, riconosce l’autonomia delle persone” [2], permettendo nell’evoluzione della società  civile, il completo articolarsi della democrazia pluralista [3].


[1] G. ARENA, Relazione al Convegno Cittadini attivi per una nuova amministrazione, tenutosi a Roma il 7-8 febbraio 23.

[2] G. ARENA, Relazione al Convegno Cittadini attivi per una nuova amministrazione, tenutosi a Roma il 7-8 febbraio 23.

[3] A. MOSCARINI, Competenza e sussidiarietà  nel sistema delle fonti. Contributo allo studio dei criteri ordinatori del sistema delle fonti, Cedam, 23, 3; S. MANCINI, G. TROVATI, Inizia l’era del cittadino protagonista, in Il Sole-24 ore, 14 luglio 23, n. 191, p.29.