La sentenza
La decisione assume rilievo in quanto il Tar applica il principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nell’art. 118 4 ° c. Cost. nei rapporti di politica economica tra sistema delle imprese ed ente locale, in relazione a scelte strategiche del soggetto pubblico circa la valorizzazione e lo sviluppo di insediamenti produttivi del proprio territorio; è da sottolineare, inoltre, il riferimento all’art. 41 Cost. quale disposizione che mira a perseguire un obiettivo comune a quelli dell’art. 118 Cost. ossia quello di favorire “l’iniziativa economica privata”.
Tale pronuncia si pone dunque in contrasto con l’interpretazione in dottrina secondo cui l’ambito privilegiato, o, addirittura, esclusivo del principio di sussidiarietà orizzontale nel nostro ordinamento sarebbe costituito dal settore dell’assistenza e dei servizi sociali: sia pure indirettamente, nella decisione emerge che “attività di interesse generale” da favorire obbligatoriamente ex art. 118 Cost. è anche quella di libera lottizzazione e commercializzazione di terreni (e dunque imprenditorialetout court ) qualora ciò comporti un miglioramento complessivo delle condizione economica del territorio e non solo un mero incremento del profitto dei singoli operatori.