La sentenza
Il caso esaminato dalla sentenza in commento riguarda un assessore comunale che non si era astenuto nella votazione di una delibera di erogazione di un contributo (peraltro di modestissima entità ) ad un’associazione sportiva e ricreativa presieduta dal fratello; la sezione regionale del Molise della Corte dei conti ha escluso che questo comportamento abbia determinato un danno patrimoniale ingiusto in capo all’amministrazione.
La Corte non giunge a questa conclusione escludendo l’illegittimità della condotta tenuta dall’assessore convenuto, sulla quale la sentenza esprime anzi un giudizio fortemente negativo: il comportamento di tale soggetto è definito infatti ” sicuramente censurabile ” , non solo perché integra la violazione di norme di diritto positivo, ma anche perché ” ragioni di opportunità , di trasparenza e di correttezza istituzionale … avrebbero consigliato, nel caso di specie, che lo stesso si astenesse dal partecipare alla votazione ” .
La sentenza fonda la conclusione su altre considerazioni. In particolare, l’assessore non viene condannato a risarcire l’amministrazione perché il denaro erogato all’associazione è stato comunque utilizzato ” nell’interesse della collettività ” e non ” per finalità di tipo privatistico, o comunque diverse da quelle della collettività ” (e questo elemento era già stato ritenuto decisivo dal medesimo giudice in un caso molto simile: cfr.Corte dei conti, sez. reg. Molise, 7 marzo 25, n. 1); a queste condizioni, non è ravvisabile alcun danno patrimoniale, poiché il Comune ha erogato il denaro nell’esercizio di una propria ” finalità istituzionale ” , che discende dal principio di sussidiarietà (inteso sia nella sua accezione c.d. verticale che in quella c.d. orizzontale): viene infatti in rilievo, da un lato, il carattere tendenzialmente generale della competenza del Comune (articolo 118, comma 1) e, dall’altro, la previsione che gli enti locali ” favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ” (art. 118, comma 4, Cost.).
Il commento
Sebbene espresso in termini molto sintetici, il punto di vista della Corte sul principio di sussidiarietà (in primis orizzontale) assume grande rilievo: esso comporta l’attribuzione diretta (e non mediata da altre fonti normative) se non di funzioni, quantomeno di compiti ai Comuni: in questo senso si veda anche M. Galdi, Compiti atipici degli enti locali e diritto privato, in AA.VV. (a cura di Stanzione P. e Saturno A.), Il diritto privato della pubblica amministrazione, Padova, 26, 143 ss.
Si noti che la decisione in commento non si pone in contrasto con alcuni precedenti in materia: tali precedenti si sono infatti formati su fattispecie che non sono assimilabili a quella esaminata in questa sede: in particolare, l’erogazione da parte delle amministrazioni di contributi alle associazioni private è stata ritenuta illegittima in un caso perché era stata effettuata da un Comune in stato di dissesto finanziario (Corte conti, sez. II, 1 gennaio 25, n. 2); in altri casi perché era stata effettuata a favore di associazioni di dipendenti (nonostante l’espresso divieto introdotto dall’articolo 9, comma 1, legge 537 del 24 dicembre 1993: si vedano in proposito Corte Conti, sez. III, 16 dicembre 23 , n. 569, eCorte Conti, sez. I, 23 settembre 25, n. 292 ); in altri casi ancora perché l’erogazione era avvenuta nonostante fosse stato già acclarato ̽tramite un’ispezione amministrativa̽ il carattere solo apparentemente solidaristico dell’associazione beneficiaria (Corte Conti, sez. II, 2 dicembre 22, n. 353/A) o comunque perché risultava manifesto l’intento di distrarre le somme erogate dalla finalità pubblica (Corte Conti, sez. III, 11 marzo 22, n. 77/A).
Dall’esame di questa casistica giurisprudenziale emerge che, al di fuori del campo di applicazione degli specifici divieti normativi, non vi è una preclusione di principio alla possibilità per le amministrazioni di effettuare erogazioni a favore di associazioni che svolgano attività di rilevanza sociale; la sentenza commentata si spinge però ancora oltre, affermando che, in forza del principio di sussidiarietà , l’attività volta a sostenere (anche economicamente) le iniziative di queste associazioni rappresenta una finalità istituzionale degli enti locali.