Legge regionale 19 Ottobre 2004, n.25

ARTICOLO 2
Principi e finalità

1. La Regione concorre a dare attuazione ai princìpi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

…..

e) l’attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l’esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

……

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l’associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell’azione dei poteri pubblici;

ARTICOLO 54
Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l’intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

……

ARTICOLO 55
Autonomie funzionali – Cooperazione

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.

2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all’attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.