Deliberazione legislativa 137 del 1 luglio 2004

ARTICOLO 7

Promozione dell’associazionismo

1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:

a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;

b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo;

c) tutelare i consumatori nell’esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.

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ARTICOLO 9

Le formazioni sociali

1. La Regione, nell’ambito delle funzioni legislativa, d’indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, riconosce e valorizza:

a) l’autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali;

b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.

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ARTICOLO 64

Enti, aziende, società e associazioni