Approvata il 1 febbraio 2005

ARTICOLO 9

Diritti e universalità delle garanzie sociali

1. Il Friuli Venezia Giulia assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro, alla dignità del lavoratore e alla protezione sociale.

2. Il Friuli Venezia Giulia tutela l’infanzia e promuove la crescita e la partecipazione attiva nella società degli adolescenti e delle giovani generazioni.

3. Il Friuli Venezia Giulia assicura il carattere universalistico delle garanzie sociali, condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva indipendentemente da disabilità, sesso, età, religione e orientamento sessuale.

 

ARTICOLO 1

Sussidiarietà sociale

1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure tributarie e fiscali, l’autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, in particolare, incentiva l’associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.

……

ARTICOLO 13

Informazione e partecipazione

1. La Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell’informazione e della comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all’informazione sull’attività legislativa e amministrativa.

2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.

3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.