Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1

ARTICOLO 2

Europa, autonomie e formazioni sociali

1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell’Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d’Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell’Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture.

2. La Regione si impegna a promuovere accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell’interesse delle rispettive collettività.

3. Riconosce il carattere policentrico della società marchigiana ed in particolare il suo esprimersi nelle diverse articolazioni democratiche delle autonomie locali, funzionali e sociali.

4. Riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

5. Garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali all’esercizio dell’attività legislativa e amministrativa.

6. Valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria attività.

7. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

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ARTICOLO 4

Sviluppo economico e rapporti sociali

 

1. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell’emarginazione e promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell’inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.

2. La Regione riconosce il ruolo dell’impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l’utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell’impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione.

3. La Regione promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.

4. Riconosce e promuove l’attività dei marchigiani emigrati all’estero e dei loro discendenti.

5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l’esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.

6. Promuove i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell’ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.

7. Riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un’equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.