Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

•a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell’associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;

•b) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

•c) istituisce l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale;

•d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

ARTICOLO 2 (Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, senza finalità di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

3. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nell’ammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.