ARTICOLO 2
1. All’articolo 1 dello Statuto della Regione è anteposto il seguente preambolo:
‘Preambolo
(…)
La Regione inscrive la propria attività e la propria organizzazione nel principio di sussidiarietà, riconoscendolo quale prioritario criterio di regolazione dei rapporti tra le Istituzioni pubbliche regionali e la società nelle sue diverse articolazioni.
(…)
ARTICOLO 13
1. Dopo l’articolo 1 nonies dello Statuto della Regione è inserito il seguente:
‘Art. 1 decies – 1. La Regione promuove e favorisce le autonome iniziative e le attività dei cittadini, singoli o associati, dirette alla realizzazione dell’interesse generale, in base al principio di sussidiarietà.
2. La Regione e gli altri enti locali assolvono le proprie funzioni anche attraverso le attività di rilevanza sociale svolte dalle famiglie, dalle associazioni, dalle comunità e dalle altre formazioni sociali.’.