ARTICOLO 1 Principi e finalità
1.
2. La Regione riconosce la responsabilità sociale come un processo che, attraverso il miglioramento continuo, assicura all’interno delle organizzazioni il perseguimento dei diritti umani, economici, del lavoro e sociali.
3. La tracciabilità sociale è intesa come la possibilità di rilevare e verificare le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l’implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciuti dalle normative internazionali, europee e nazionali, nell’attività di produzione e distribuzione di beni e servizi. La Regione promuove la tracciabilità sociale come obiettivo da perseguire anche per la valorizzazione, l’innovazione, la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico toscano.
4. La Regione promuove l’attuazione e la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale nelle organizzazioni e tra i cittadini; riconosce il ruolo dei soggetti coinvolti, favorendone la funzione di portatori di interessi e il loro coinvolgimento nella definizione delle buone pratiche di responsabilità sociale.
5. La Regione promuove anche a livello internazionale la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale.
6. Con il termine organizzazione si intende ogni gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, o parte o combinazione di essi, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
ARTICOLO 2 Informazione, formazione e comunicazione
1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione che assicurano la diffusione tra le organizzazioni e i cittadini, degli strumenti che favoriscono una maggiore conoscenza e sensibilità rispetto alle tematiche relative alla responsabilità sociale.
ARTICOLO 3 Interventi a favore delle imprese
1. Ai fini dell’articolo 1, comma 4, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di piccole e medie imprese:
a) promuove le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all’introduzione e allo sviluppo di modelli di rendicontazione e sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale; tra gli strumenti di promozione potranno anche essere previste semplificazioni amministrative ed agevolazioni fiscali;
b) prevede, nell’ambito delle politiche e delle azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che orientano le imprese all’adozione di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, della qualità, ambiente, responsabilità sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all’adozione di modelli di rendicontazione sociale secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali e in raccordo con le linee guida regionali.
ARTICOLO 4 Imprese destinatarie degli interventi
1. Sono destinatarie degli interventi le imprese di cui all’articolo 3, di tutti i settori economici operanti sia singolarmente che attraverso consorzi e società consortili ed associazioni di imprese, in particolare quelle localizzate in distretti industriali e sistemi produttivi locali.
2. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
ARTICOLO 5 Programmazione
1. Il piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 marzo 2, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli indirizzi e destina le risorse, sulla base delle disponibilità di bilancio, per:
a) gli interventi volti a realizzare le azioni di cui all’articolo 2, comma 2;
b) gli interventi a sostegno dell’adozione di sistemi di gestione certificati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Il piano definisce inoltre le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi sulla base delle valutazioni degli effetti prodotti dai programmi precedenti.
ARTICOLO 6 Commissione etica regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto la Commissione etica regionale, di seguito denominata CER, con le seguenti funzioni:
a) formulare pareri e proposte alla Giunta regionale in materia di progetti per la diffusione, l’incoraggiamento e lo studio delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese;
b) analizzare la realtà imprenditoriale toscana anche attraverso studi e indagini;
c) proporre strumenti per garantire la trasparenza e la funzionalità del processo di miglioramento graduale e di coinvolgimento della catena di fornitura che accompagnerà le imprese all’introduzione di sistemi di gestione certificabili, anche attraverso accordi con organismi terzi;
d) operare per la trasparenza e la qualità dei processi di certificazione e di rendicontazione delle imprese anche attraverso la piena acquisizione della relativa documentazione.
2. La CER, quale organo consultivo della Giunta regionale, collabora con la struttura regionale competente in materia di responsabilità sociale delle imprese per presenziare, monitorare, svolgere attività di tutoraggio e verificare il processo graduale tramite cui le imprese e le organizzazioni attivano azioni di miglioramento continuo volte all’introduzione di sistemi di gestione della certificazione di responsabilità sociale. La CER entro il 31 dicembre di ogni anno presenta alla Giunta e al Consiglio la relazione sulla propria attività.
3. La CER resta in carica tre anni ed è presieduta dall’Assessore regionale alle Attività produttive.
4. Fanno parte della CER:
a) un rappresentante designato dell’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere);
b) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) toscana, un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) toscana e un rappresentante dell’Unione regionale province toscane (URPT) designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) due rappresentanti designati dalle Associazioni senza fini di lucro toscane;
d) un rappresentante designato dalle Organizzazioni non governative (ONG) toscane, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo);
e) un rappresentante designato dal Comitato regionale del consumatori utenti;
f) un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) dodici rappresentati designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, a livello regionale, delle categorie produttive e ripartiti come segue:
1) due rappresentanti del settore artigianato;
2) due rappresentanti del settore industria;
3) tre rappresentanti del settore agricoltura;
4) due rappresentanti del settore terziario (commercio, turismo e servizi);
5) tre rappresentanti delle cooperative;
h) tre rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena;
i) un rappresentate designato dall’Associazione bancaria italiana (ABI);
j) tre rappresentanti della Regione Toscana, fra cui il dirigente responsabile per materia e due esperti individuati dalla Direzione generale competente;
k) un rappresentante designato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), uno dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed uno dalla Direzione regionale del Ministero del Lavoro;
l) il consigliere o la consigliera di parità nominata ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2, n. 196 (Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
m) la Presidente, o sua delegata della Commissione per le pari opportunità presso il Consiglio regionale;
n) un esperto di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro designato dalla competente struttura della Giunta regionale;
o) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate dalla Giunta regionale fra quelle riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).
5. La Giunta regionale può individuare inoltre rappresentanti di altre organizzazioni che ne facciano richiesta, sulla base delle loro competenze e della possibilità di apportare contributi alla progettazione e al buon esito delle iniziative programmate dalla Commissione.
6. La partecipazione alla CER avviene a titolo gratuito, senza alcun compenso a carico del bilancio regionale, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per la rappresentanza istituzionale della stessa.
7. Il funzionamento della CER è disciplinato con regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
8. Il dirigente della struttura regionale competente, a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.), individua:
a) i sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi tra coloro che hanno rappresentanze in almeno tre categorie di cui all’articolo 6, comma 4, lettera g) e che hanno il maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale;
b) i sindacati dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi tra coloro che hanno il maggior numero di iscritti nelle categorie di cui all’articolo 6, comma 4, lettera g).
ARTICOLO 7 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 comma 1, lettera b), e 6 si fa fronte per l’anno in corso con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 511 "Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico – spese correnti", nella UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese correnti" e nella UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento" del bilancio di previsione 26.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. IL VICEPRESIDENTE GELLI Firenze, 8 maggio 26 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 3.5.26.