Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21

ARTICOLO 13

Diritto alla salute

1. La Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e garantendo la qualità delle prestazioni.

2. La Regione, nell’attuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralità e della dignità della persona malata.

3. La Regione riconosce nell’attività fisica e sportiva un momento determinante per la salute e la formazione della persona. Tutela e valorizza la diffusione dello sport, favorendo la realizzazione di strutture adeguate.

4. La Regione adotta misure volte a garantire la salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro, mediante la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento.

5. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale anche al fine di garantire a tutti una migliore qualità della vita.

(…)

ARTICOLO 16

Sussidiarietà

1. La sussidiarietà è principio dell’azione politica e amministrativa della Regione.

2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni singoli o associati, ed alle Province, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.

3. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell’associazionismo ed in particolare la formazione e l’attività delle associazioni di volontariato.

ARTICOLO 17

Autonomie funzionali

1. La Regione valorizza il ruolo delle autonomie funzionali anche per lo svolgimento di attività di interesse generale.