Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

ARTICOLO 1

Finalità della legge

1. La Regione Basilicata riconosce i diritti sociali quali istituzioni della comunità solidale e della cittadinanza democratica regionale e ne persegue la tutela e promozione mediante l’attivazione di servizi e interventi improntati a principi di universalità, selettività, responsabilità ed equità.

2. Nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto Regionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalle Carte internazionali dei diritti di cittadinanza dell’Organizzazione delle Nazione Unite e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la presente legge delinea e regola la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, al fine di:

a. affermare l’eguale dignità sociale delle persone e garantire l’effettiva tutela dei diritti di cittadinanza, favorendo un accesso incondizionato alle opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale, di affermazione dell’autonomia personale e di autorealizzazione dei progetti di vita di ciascuno;

b. perseguire l’eliminazione o la riduzione progressiva all’interno della comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, di insicurezza e di emarginazione, rafforzando le basi della coesione sociale e familiare e promuovendo condizioni di sicurezza, di stabilità delle relazioni e di mutua solidarietà;

c. assicurare unitarietà e continuità di risposta ai bisogni disostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone edelle famiglie, attraverso l’impegno congiunto e coordinato delleistituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delleformazioni sociali;

d. esaltare il valore degli investimenti sociali ai fini dellaqualificazione e dell’espansione dell’economia regionale, sostenendo inparticolare la crescita dell’economia sociale e l’affermazione di unmodello regionale di sviluppo socialmente e territorialmente sostenibile.

3. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale organizza sul territorio regionale gli interventi aventi contenuto sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo e socio-lavorativo, realizzati dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie Locali, anche in collaborazione con altre istituzioni, o affidati secondo le modalità previste dalla legge ai soggetti sociali, e comprendenti tutte le attività relative alla predisposizione ed all’erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni dirette a rimuovere o alleviare le situazioni di deprivazione, di difficoltà e di bisogno occorrenti alla persona ed alla famiglia nel corso della vita.

4. Le norme della presente legge si armonizzano e si integrano con quelle contenute nella legge 8 novembre 2 n. 328, nonché nel D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e ad esse fanno rinvio per quanto non espressamente previsto e laddove applicabili e congruenti.

ARTICOLO 2
Principi ispiratori delle politiche sociali integrate
1. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale
persegue le finalità di cui al precedente art. 1 attraverso:
a. l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza
sociale idonei ad assicurare l’eguaglianza di opportunità a condizioni
sociali e stati di bisogno differenti;
b. il coordinamento sistematico e l’integrazione funzionale delle
politiche sociali con le politiche della salute, dell’ambiente, della
formazione e della scuola, della casa, dei trasporti, del lavoro, della
cultura e del tempo libero;
c. l’osservanza del principio di sussidiarietà per la
responsabilizzazione ed al protagonismo delle istituzioni locali, sia
per il sostegno alle capacità di iniziativa e di auto-organizzazione degli
attori sociali;
d. l’esaltazione del ruolo delle comunità locali quali sistemi di
produzione di valore sociale e fattori di rafforzamento delle reti di
relazioni solidali tra persone, famiglie, organizzazioni sociali e
istituzioni;
e. la promozione dell’educazione, dell’informazione, dell’iniziativa e
della partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati ai fini
della formazione di una domanda sociale autonoma e responsabile;
f. la leale cooperazione e la concertazione permanente tra i livelli
istituzionali e tra questi e le organizzazioni sindacali, le categorie
economiche, le organizzazioni del terzo settore, le associazioni degli
utenti e dei consumatori;
g. l’adozione di strategie della promozione e della prevenzione, quali
criteri prioritari di approccio alle politiche sociali integrate, ed il
perseguimento della qualità, dell’adeguatezza, dell’appropriatezza degli
interventi, unitamente alla personalizzazione dei medesimi ed
all’implementazione dei più efficaci sistemi di verifica e di controllo;
h. l’ampliamento e la qualificazione delle prestazioni attraverso il
pluralismo e la differenziazione dell’offerta, la concorrenza tra le
proposte e la libertà di opzione tra di esse;
i. il sostegno alla condizione ed all’occupazione femminile, la
conciliazione lavoro-famiglia, la valorizzazione sociale della differenza
di genere e delle attività di produzione sociale promosse dalle donne ed
il contrasto all’uso della violenza sulle donne con azioni efficaci contro
la violenza sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e
familiari;
j. l’attuazione di strategie di de-istituzionalizzazione dei servizi di
protezione sociale ed il perseguimento sistematico della domiciliarità
degli interventi;
k. la valorizzazione della vita familiare e del contesto di stabili
relazioni affettive, nelle forme previste dalla legge, quali dimensioni
privilegiate per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, la
promozione dell’autonomia e della vita indipendente delle persone.

2. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo fondamentale degli
attori sociali, di cui al successivo art. 14, e la complementarietà e pari
dignità delle loro attività ai fini dello sviluppo della rete integrata dei
servizi di cittadinanza sociale. A tale scopo assicurano:
a. la partecipazione a scala regionale e territoriale degli attori
sociali ai processi di programmazione, attuazione e valutazione delle
politiche sociali integrate;
b. l’attivazione delle più appropriate forme di collaborazione e di
intesa per lo sviluppo dell’offerta dei servizi, anche attraverso la
progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse;
c. la promozione di attività di carattere socio-economico finalizzate
all’incremento di capitale sociale, alla valorizzazione delle risorse
locali, all’inclusione dei soggetti deboli.

3. I servizi previsti dalla programmazione regionale e locale vengono
organizzati ed erogati secondo modalità e soluzioni di intervento conformi
agli indirizzi di cui al precedente comma 1 ed orientate al perseguimento di
obiettivi di omogeneità, congruità, efficienza, efficacia e sostenibilità.

ARTICOLO 3
Livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali
1. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale
assicura l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali
previsti dall’art. 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, così come
definiti dall’art. 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2 n. 328 e
dall’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14 febbraio 21, e funzionalmente
integrati con i livelli essenziali di assistenza erogati dal sistema
sanitario regionale.

2. Le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza
sociale hanno caratteri di adattabilità e di multidimensionalità, funzionali
agli obiettivi di personalizzazione e di appropriatezza, e sono erogate
all’interno di organiche aree di intervento concernenti:
a. l’informazione, il supporto e la presa in carico delle persone e
delle famiglie con bisogni sociali e socio-sanitari;
b. il sostegno alle responsabilità familiari, di tutela materno-
infantile e di protezione dei minori e degli adolescenti;
c. le azioni ed i servizi di sostegno alle persone anziane;
d. le misure di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione
sociale;
e. i servizi di supporto alle persone con disabilità fisica, psichica,
psichiatrica e sensoriale;
f. gli interventi a sostegno della vita autonoma e della permanenza a
domicilio delle persone non autosufficienti;
g. le azioni e i servizi per la prevenzione e il trattamento delle
devianze e delle dipendenze patologiche;
h. il reinserimento sociale degli ex detenuti e dei soggetti in stato di
detenzione, in esecuzione penale esterna o comunque sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
i. l’accoglienza e l’integrazione dei migranti e delle persone senza
dimora.

3. In ciascuno degli Ambiti Socio-Territoriali, di cui al successivo
art. 9 comma 1 lett. a, è assicurata l’attivazione dei seguenti servizi e
strutture:
a. segretariato sociale e servizio sociale professionale per
l’informazione, la consulenza e la prima assistenza alle persone ed alle
famiglie;
b. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personale e familiare;
c. servizi di supporto ai minori sotto tutela;
d. servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili;
e. servizi socio-educativi per l’infanzia, l’adolescenza e
l’integrazione dei soggetti deboli o maggiormente esposti a fattori di
rischio sociale;
f. strutture residenziali e semiresidenziali per persone in condizioni
di particolare bisogno, deprivazione e fragilità;
g. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

4. La programmazione regionale stabilisce i criteri di finanziamento, le
priorità d’intervento, le soluzioni operative e le caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi relativi ai livelli
essenziali delle prestazioni sociali e ne garantisce la distribuzione
omogenea sul territorio.

5. La programmazione locale assicura la concreta erogazione delle
prestazioni sociali con modalità di accesso e di presa in carico ispirate a
criteri di pari opportunità, non discriminazione e rispetto della dignità
personale, e con particolare attenzione alle problematiche di reinserimento
delle persone e dei gruppi sociali a rischio di esclusione.

ARTICOLO 4
Interventi organici di assistenza per la non autosufficienza
1. La Regione riconosce quale funzione preminente e qualificante della
rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale la realizzazione
di un organico complesso di interventi di assistenza per l’autonomia
possibile e per le cure a lungo termine a favore delle persone non
autosufficienti.

2. Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le
persone che, a causa delle patologie e delle disabilità, anche correlate
all’età, da cui affette, non possono provvedere alla cura di se stesse e
mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri.
L’individuazione dei soggetti destinatari degli interventi di cui al presente
articolo è effettuata sulla base dei criteri e secondo le modalità previsti
per le valutazioni finalizzate all’accesso alle prestazioni di assistenza
domiciliare ed alle residenze sanitarie assistite.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1 è istituito un Fondo
speciale per la non autosufficienza, integrativo di quello nazionale di cui
all’art. 21 della legge 8 novembre 2 n. 328, collocato all’interno del
Fondo regionale dei servizi di cittadinanza sociale di cui al successivo art.
27.

4. Le azioni e prestazioni finanziabili con le risorse del Fondo
speciale di cui al precedente comma 3 non sono sostitutive di quelle
sanitarie ed assistenziali attualmente garantite e sono dirette a sostenere
la personalizzazione e la domiciliarità degli interventi.

5. Il Piano regionale di cui al successivo art. 15 definisce:
a. le tipologie e i livelli della non autosufficienza, le procedure di
accertamento e le corrispondenti misure assistenziali;
b. le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni;
c. gli indirizzi operativi per la personalizzazione degli interventi;
d. le aree e le priorità di intervento;
e. i criteri di ripartizione delle risorse tra gli Ambiti Socio-
Territoriali di cui al successivo art. 12;
f. le forme di monitoraggio degli interventi e di verifica circa
l’impiego efficace delle risorse finanziarie assegnate.

6. Il Piano intercomunale di cui all’art. 16, nel quadro degli indirizzi
programmatici e gestionali emanati dalla Regione, dettaglia le modalità
organizzative dell’attuazione integrata degli interventi e del raccordo tra
soggetti pubblici e privati operanti nel campo della non autosufficienza.

7. Al fine di dare organicità e continuità agli interventi integrati per
la non autosufficienza le Aziende Sanitarie istituiscono apposite strutture
dipartimentali per l’area della fragilità, nonché istituiscono o consolidano,
se già esistenti, Unità Operative Ospedaliere espressamente deputate
all’integrazione delle attività fra Ospedale e territorio per il trattamento
di patologie croniche.

ARTICOLO 5
Diritti dei cittadini utenti
1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni della rete regionale
integrata dei servizi di cittadinanza sociale tutte le persone residenti o
domiciliate nel territorio regionale, ivi compresi i cittadini lucani
emigrati e le loro famiglie, nonché i minori di qualsiasi nazionalità, le
donne straniere in stato di gravidanza e, nel rispetto delle norme dello
Stato e degli accordi internazionali, gli stranieri, gli apolidi e i profughi
temporaneamente presenti sul territorio regionale, che versino in condizioni
contingenti di difficoltà e di bisogno.

2. Priorità di intervento è assicurata alle persone in condizioni di
povertà o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie
esigenze, a quelle con particolari difficoltà di inserimento nella vita
sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché alle persone bisognose di
interventi assistenziali a seguito di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, in stato detentivo, in esecuzione penale esterna o in quanto ex
detenuti.

3. I destinatari degli interventi della rete regionale integrata sono
informati sui diritti di cittadinanza e sugli strumenti di tutela, sulla
disponibilità delle prestazioni sociali e sociosanitarie, sui requisiti per
accedervi e sulle relative procedure, sulle tariffe praticate, sulla modalità
di erogazione delle prestazioni, nonché sulle possibilità di scelta tra di
esse. Essi hanno diritto ad essere garantiti nella riservatezza e nella
facoltà di esprimere il consenso sul tipo di prestazione o a presentare
osservazioni ed opposizioni.

4. I cittadini utenti dei servizi di cui alla presente legge concorrono
di norma alla copertura del costo delle prestazioni, secondo i criteri
stabiliti dalla programmazione regionale e territoriale in riferimento alle
condizioni sociali ed alle fasce di reddito.

5. Il Difensore Civico della Regione Basilicata, nell’ambito delle sue
prerogative e con i suoi strumenti di intervento, esercita la funzione di
Garante dei diritti di accesso e dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali, di cui alla presente legge, anche attraverso un rapporto permanente
di consultazione e collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli
utenti.

ARTICOLO 6
Carta della qualità dei servizi sociali
1. A tutela della trasparenza dell’offerta dei servizi, i soggetti
erogatori delle prestazioni sociali e socio-sanitarie di cui alla presente
legge adottano la Carta della qualità dei servizi di cittadinanza sociale,
redatta in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione. L’adozione della
Carta della qualità dei servizi sociali da parte dei soggetti erogatori delle
prestazioni sociali e socio-sanitarie costituisce requisito indispensabile
nell’ambito delle procedure amministrative di cui al Tit. IV della presente
legge.

2. La Carta della qualità dei servizi sociali, pubblicizzata nelle forme
più opportune ed accessibili e comunque esposta nei luoghi in cui avviene
l’erogazione delle prestazioni in modo da consentirne la visione da parte dei
cittadini utenti, contiene tutte le informazioni concernenti:
a. le caratteristiche delle prestazioni, le modalità di accesso, gli
orari e i tempi di erogazione;
b. le tariffe delle prestazioni;
c. gli standards di qualità garantiti all’interno dei livelli essenziali
di assistenza;
d. l’assetto organizzativo del soggetto erogatore;
e. le procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione
delle informazioni;
f. le procedure di tutela dei diritti dei cittadini in ordine ad ogni
eventuale disservizio e le modalità per avanzare proposte o reclami nei
confronti dei responsabili dei servizi;
g. il rispetto dei contratti di lavoro e delle connesse normative;
h. ogni ulteriore elemento di conoscenza utile all’utente per
l’esercizio del diritto di accesso ai servizi e, ove possibile, di scelta
tra di essi.

3. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano agli utenti, ai
loro familiari ed ai loro rappresentanti idonee forme di partecipazione al
controllo della qualità delle prestazioni anche mediante la costituzione di
comitati misti di sorveglianza.

4. La Regione provvede alla redazione del Catalogo delle prestazioni
sociali fruibili all’interno della rete regionale integrata e ne cura
l’aggiornamento periodico e la socializzazione. L’attività di controllo sulla
correttezza delle Carte della qualità dei servizi sociali è effettuata dalle
Province.

ARTICOLO 7
Relazioni sindacali e tutela degli operatori
1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti operanti nella rete
regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, in relazione alle
rispettive competenze e responsabilità, garantiscono l’attuazione della
presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione,
concertazione e contrattazione sindacale, vigilano sulla corretta
applicazione dei contratti di lavoro ed assicurano il confronto permanente
con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria
e regolamentare previsti dalla presente legge.

2. I soggetti gestori assicurano in ogni caso la piena osservanza delle
clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste
a garanzia della salvaguardia del trattamento giuridico ed economico dei
lavoratori interessati, anche ove ricorrano a contratti di prestazione o ad
altre forme atipiche di utilizzazione delle risorse professionali, nonchè la
verifica dei presupposti di qualificazione degli operatori e l’osservanza
delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

3. La Regione e gli enti locali vigilano sull’osservanza dei regimi
contrattuali degli operatori dei servizi di cui alla presente legge e
adottano le misure necessarie perché i soggetti interessati provvedano alla
immediata regolarizzazione dei rapporti di lavoro eventualmente difformi.

ARTICOLO 8
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni sono titolari della programmazione, dell’attuazione e della
valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le
Aziende Sanitarie Locali, degli interventi socio-sanitari, nonché delle
funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni
della rete regionale integrata. Essi esercitano le funzioni e gestiscono gli
interventi di propria competenza in forma associata con gli altri Comuni del
medesimo Ambito Socio-Territoriale, secondo quanto stabilito al successivo
art. 12, e riconoscono la Conferenza Istituzionale dell’Ambito quale sede
permanente di governo, concertazione e controllo, aperta alla partecipazione
attiva dei cittadini, delle formazioni del terzo settore e delle
organizzazioni sindacali.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 i Comuni:
a. adottano il Piano intercomunale, di cui al successivo art. 16, e ne
perseguono la realizzazione;
b. approvano una convenzione per la gestione associata dei servizi di
cui alla presente legge con gli altri Comuni inseriti dalla Regione
nell’Ambito Socio-Territoriale di cui al successivo art. 12;
c. definiscono i procedimenti amministrativi e le relazioni funzionali
tra le strutture comunali e l’Ufficio del Piano Sociale, di cui al
successivo art. 12 comma 7;
d. adottano i regolamenti necessari alla gestione in ambito locale della
rete regionale integrata, con particolare riferimento alle modalità
organizzative dell’erogazione dei servizi ed ai criteri di accesso e di
compartecipazione economica degli utenti;
e. assumono la Carta della qualità dei servizi sociali di cui al
precedente art. 5, con le ulteriori specificazioni di cui al successivo
art. 12 comma 6 lett. b;
f. esercitano le funzioni amministrative di cui al Tit. IV della
presente legge;
g. provvedono al coordinamento in sede locale delle politiche sociali
con le politiche dell’educazione, della cultura, della casa, dei
trasporti,dello sviluppo economico.

3. Al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di trasparenza,
di qualità e di equità nell’organizzazione degli interventi di propria
competenza, oltre che di agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi
allestiti a livello locale, i Comuni istituiscono sedi permanenti di
concertazione, controllo e vigilanza con le formazioni del terzo settore, con
le organizzazioni sindacali e con gli altri soggetti pubblici impegnati a
livello locale.

ARTICOLO 9
Funzioni delle Province
1. Le Province partecipano attivamente alla costruzione ed al
potenziamento della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale e concorrono in particolare alla effettuazione dei seguenti
interventi:
a. formazione ed attuazione degli strumenti di programmazione regionale
e locale;
b. raccolta di dati conoscitivi e svolgimento di analisi sui fenomeni e
sui bisogni sociali emergenti sul territorio;
c. realizzazione e gestione del Sistema Informativo Sociale;
d. integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari con le attività di
formazione ed orientamento professionale e con le azioni di integrazione
socio-lavorativa dei servizi per l’impiego;
e. organizzazione, di concerto con la Regione, delle iniziative di
formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale dei
servizi sociali integrati;
f. attività di controllo sulla correttezza delle Carte della qualità dei
servizi sociali;
g. sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata dei
servizi, in collaborazione con i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali
interessate.

2. Le Province svolgono funzioni permanenti di coordinamento e di
supporto operativo delle attività dei Comuni associati e promuovono
iniziative di partenariato istituzionale a sostegno dei Piani intercomunali
di cui al successivo art. 16.

ARTICOLO 1
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, con il concorso degli enti locali e delle
formazioni sociali e del terzo settore le funzioni di programmazione,
indirizzo e coordinamento della rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale, avendo cura di coordinarle con gli strumenti
programmatici afferenti alle politiche dello sviluppo locale, della
formazione, del lavoro, della casa, dei trasporti, dell’ambiente, della
cultura e del tempo libero. A tale scopo essa:
a. suddivide, con deliberazione del Consiglio Regionale, previa
consultazione dell’ANCI e dell’UPI, il territorio regionale in Ambiti
Socio-Territoriali omogenei per la gestione integrata dei servizi di cui
alla presente legge, facendoli coincidere con i Distretti Socio-Sanitari;
b. adotta ed attua il Piano Regionale, di cui al successivo art. 15;
c. istituisce la Consulta permanente per la programmazione sociale e
sanitaria e attiva tutte le sedi della concertazione e consultazione con
le forze sociali;
d. emana indirizzi di attuazione ai Comuni e direttive vincolanti alle
Aziende Sanitarie Locali per promuovere la programmazione e gestione
integrata dei servizi socio-sanitari;
e. assicura, in collaborazione con le Province, le attività di
formazione degli operatori e gli interventi di assistenza tecnica a favore
dei Comuni;
f. sviluppa azioni di supporto agli Uffici di Piano di cui al successivo
art. 12, comma 5, e definisce i criteri di competenza e professionalità
richiesti per l’individuazione e la nomina dei Coordinatori tecnici di
detti Uffici;
g. garantisce la fruibilità dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali di cui al precedente art. 3;
h. fornisce ai soggetti operanti nella rete regionale integrata lo
schema generale di riferimento della Carta della qualità dei servizi
sociali e cura la redazione del Catalogo delle prestazioni sociali;
i. definisce le tipologie, le procedure, le condizioni, i requisiti e i
criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle
strutture e dei soggetti erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari e
predispone gli schemi-tipo degli accordi contrattuali con essi;
j. stabilisce indirizzi e criteri per l’individuazione di criteri
oggettivi ed uniformi nella determinazione del concorso degli utenti alla
copertura del costo delle prestazioni ed ai fini del rilascio dei titoli
di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali comunali;
k. ripartisce il Fondo regionale per i servizi di cittadinanza sociale,
secondo le modalità stabilite dal Piano di cui al successivo art. 15,
previa verifica della congruità delle previsioni programmatiche degli enti
locali destinatari dei contributi;
l. istituisce l’Albo regionale dei soggetti erogatori dei servizi
sociali e socio-sanitari, nonché gli albi e registri degli attori sociali
previsti dalla normativa regionale;
m. istituisce e disciplina l’Osservatorio delle Politiche Sociali;
n. istituisce e coordina, in collaborazione con le Province, il Sistema
Informativo Sociale;
o. emana indirizzi per la composizione e l’elezione delle consulte
territoriali degli utenti dei servizi, di cui al successivo art. 12 comma
4; p. emana linee-guida ai Comuni ed alle Aziende Sanitarie per la
definizione e implementazione della cartella sociale degli utenti dei
servizi;
q. cura l’analisi dei bisogni di salute e di benessere sociale della
popolazione regionale e attiva gli strumenti di monitoraggio, di
valutazione e di controllo dello stato di attuazione della programmazione
regionale e territoriale e della qualità degli interventi erogati dalla
rete regionale integrata.

2. La Regione promuove e sostiene altresì progetti ed iniziative dirette
alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali ed al sostegno
dell’economia sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli innovativi
di amministrazione e gestione integrata dei servizi, anche attraverso
iniziative di cooperazione interregionale e transnazionale.

3. La Giunta Regionale attiva un tavolo permanente di coordinamento
interdipartimentale delle strutture deputate all’attuazione delle politiche
della salute e del benessere, dell’ambiente, della formazione e della scuola,
della casa, del lavoro, della cultura e del tempo libero, e ne disciplina le
modalità operative.

4. La Giunta Regionale esercita funzioni di vigilanza e controllo
sull’adempimento degli atti che la presente legge attribuisce alla competenza
degli enti locali e delle Aziende Sanitarie Locali, li diffida a provvedere
in caso di inadempienze gravi, adotta in ultima istanza interventi di
carattere sostitutivo nominando commissari ad acta.

ARTICOLO 11
Compiti delle Aziende Sanitarie Locali
1. Le Aziende Sanitarie Locali riconoscono il ruolo assegnato ai Comuni
dalla legge 8 novembre 2 n. 328 e dalla presente legge e adottano le
azioni e le misure necessarie per affrontare in un’ottica organica ed
unitaria i bisogni sanitari, socio-sanitari e sociali dei cittadini,
nell’osservanza delle direttive in tal senso emanate dalla Regione. A tal
fine le Aziende Sanitarie Locali:
a. stabiliscono rapporti di leale ed attiva collaborazione con i Comuni
ed assicurano, nelle forme e con le modalità operative di cui ai
successivi artt. 12 e 16, le attività sanitarie a rilevanza sociale e le
prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, di cui all’art. 3-septies
del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, in modo da garantirne l’integrazione,
su base distrettuale, con le attività sociali a rilevanza sanitaria di
competenza dei Comuni;
b. adottano le misure necessarie al rafforzamento delle funzioni proprie
dei Distretti socio-sanitari, per quanto attiene all’organizzazione dei
servizi territoriali e delle loro relazioni sia con le strutture sociali
comunali sia con le strutture ospedaliere, e istituiscono articolazioni
organizzative di tipo dipartimentale per l’area dei soggetti fragili onde
assicurarne la presa in carico e l’attivazione di percorsi terapeutico-
assistenziali a carattere continuativo.

2. Ai fini delle procedure di programmazione locale di cui al successivo
art. 16, le Aziende Sanitarie Locali istituiscono un apposito capitolo di
bilancio, con risorse suddivise per distretto, da destinare all’integrazione
dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

ARTICOLO 12
Governo dell’Ambito Socio-Territoriale
1. L’Ambito Socio-Territoriale rappresenta un’area omogenea del
territorio regionale, coincidente con il Distretto Socio-Sanitario e, a
seguito del riordino delle Comunità Montane, con l’ente istituzionale
intermedio sovracomunale.

2. I Comuni inclusi in ciascun Ambito Socio-Territoriale regolano
l’esercizio della gestione associata dei servizi di cui alla presente legge
sulla base di una convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3
del D. Lgs. 18 agosto 2 n. 267, e in conformità con quanto previsto dalla
presente legge.

3. E’ istituita la Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-
Territoriale per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di
indirizzo, di coordinamento e di controllo per la realizzazione degli
interventi e dei servizi della rete regionale integrata sull’intero
territorio dell’Ambito.

4. La Conferenza Istituzionale è composta, per ciascuno degli Ambiti
Socio-Territoriali di cui al precedente art. 11 comma 1 lett. a, dai Sindaci
dei Comuni associati. Alla Conferenza partecipano a titolo consultivo il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o
suo delegato e un amministratore della Provincia o suo delegato.

5. Per la trattazione delle questioni afferenti alle persone sottoposte
a provvedimenti giudiziari di detenzione o a misure di pena alternative è
invitato ai lavori della Conferenza il Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria o suo delegato.

6. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, la Conferenza:
a. si dota di un proprio regolamento;
b. integra la Carta della qualità dei servizi sociali, di cui al
precedente art. 6, con specifiche indicazioni attinenti agli strumenti di
regolazione e di tutela degli utenti;
c. convoca le conferenze di programmazione e di valutazione sociale;
d. attribuisce ad uno dei Comuni associati, per la durata del Piano di
cui al successivo art. 16, il ruolo di Comune capofila per la presidenza e
la conduzione politica della Conferenza;
e. favorisce l’istituzione ed il funzionamento della Consulta
territoriale degli utenti dei servizi;
f. adotta tutte le risoluzioni utili al perseguimento a livello
comprensoriale degli obiettivi della presente legge.

7. Presso la Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale è
istituito l’Ufficio del Piano Sociale, struttura tecnica di supporto cui i
Comuni associati conferiscono, anche ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2 n. 267, funzioni di coordinamento e di gestione
amministrativa del Piano di cui al successivo art. 16.

8. La Conferenza Istituzionale definisce l’assetto organizzativo e
funzionale dell’Ufficio del Piano Sociale, in armonia con le azioni e i
servizi di supporto di cui al precedente art. 9 lett. f, e ne affida la
direzione ad un Coordinatore tecnico, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 12 comma 2 lett. a) della legge 8 novembre 2 n. 328, individuato
e nominato nel rispetto delle procedure selettive e dei criteri indicati
dalla Regione.

ARTICOLO 13
Gestione integrata dei servizi
1. I soggetti pubblici della rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale adottano gli atti di programmazione di rispettiva
competenza nell’ottica di realizzare un’offerta unitaria, coordinata e
multidimensionale di interventi e servizi di assistenza sanitaria e di
protezione sociale.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la Regione sostiene il processo
di integrazione dei servizi sociali e sanitari anche attraverso l’emanazione
di linee guida e di indirizzi di gestione circa le modalità tecnico-
organizzative dell’erogazione delle prestazioni integrate ed incentivando la
realizzazione, anche a titolo sperimentale, di modelli di innovazione
amministrativa, organizzativa e gestionale.

3. I Comuni associati negli Ambiti Socio-Territoriali e le Aziende
Sanitarie Locali di riferimento esercitano le rispettive funzioni di
programmazione, definendo di concerto e adottando il Piano di cui al
successivo art. 16, e procedono alla verifica congiunta della disponibilità e
della congruità delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli
interventi integrati al fine di ottimizzarne l’impiego e di garantire la
sostenibilità, la qualità e l’efficacia delle prestazioni.

4. Al fine di supportare l’organizzazione integrata degli interventi le
Aziende Sanitarie Locali attivano Centri operativi distrettuali e, in
raccordo con i Comuni associati, dispongono una allocazione unitaria degli
Uffici del Piano Sociale e delle Direzioni dei Distretti Socio-Sanitari,
assicurano l’attivazione decentrata di Sportelli Unici di accesso ai servizi
sociali e sanitari, provvedono alla costituzione di una Unità di Valutazione
Integrata.

5. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Direttore di Distretto e il
Coordinatore tecnico dell’Ufficio del Piano Sociale definiscono i criteri di
individuazione del servizio e del responsabile della presa in carico per
ciascun utente dei servizi socio-sanitari e adottano protocolli unitari di
cura e assistenza per la predisposizione e la valutazione professionale dei
bisogni, per la compilazione e l’aggiornamento delle cartelle sociali, per la
messa a punto dei programmi personalizzati e per l’erogazione integrata dei
servizi, in conformità con le linee guida e gli indirizzi regionali di cui al
precedente comma 2.

6. Il Direttore di Distretto e il Coordinatore tecnico dell’Ufficio del
Piano Sociale sono sottoposti a procedimenti di valutazione annuale dalla
Conferenza Istituzionale dell’ambito socio-territoriale in ordine al
conseguimento degli obiettivi di integrazione previsti dalla programmazione
concertata di cui al presente articolo.

ARTICOLO 14
Ruolo e attività degli attori sociali
1. Gli attori sociali concorrono alla realizzazione delle finalità delle
presente legge sia in quanto rappresentanti e tutori della domanda sociale,
sia in quanto produttori di servizi. Ai fini e per gli effetti della presente
legge sono considerati attori sociali:
a. le organizzazioni sindacali e gli enti di loro emanazione;
b. le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’albo
regionale di cui alla L.R. 1 aprile 2 n. 4;
c. le associazioni e gli organismi di rappresentanza delle famiglie;
d. le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 2 gennaio 2
n.1;
e. le associazioni e gli enti di promozione sociale previsti dalla legge
7 dicembre 2 n. 383;
f. le cooperative sociali di cui alla L.R. 23 luglio 1993 n. 39;
g. le imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 25 n.118;
h. le fondazioni, gli enti morali, gli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose, gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
nonché gli altri soggetti privati con finalità non lucrative di cui
all’art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2 n. 328.

2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione degli
attori sociali di cui al precedente comma 1 alla programmazione,
realizzazione e valutazione concertata degli interventi e dei servizi della
rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale allo scopo di
favorire:
a. l’organizzazione e l’espansione delle rete locale dei servizi, anche
attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete
delle risorse;
b. l’integrazione delle politiche sociali, anche mediante la
valorizzazione delle capacità di sperimentazione e innovazione degli
attori sociali;
c. lo sviluppo di attività socio-economiche capaci di incrementare il
capitale sociale, di valorizzare le risorse locali, di sostenere
l’inclusione dei soggetti deboli.

3. In conformità con quanto previsto dalla legge 1° agosto 23 n.26,
sono valorizzate in ambito locale le funzioni che oratori, parrocchie e altre
strutture di ispirazione religiosa svolgono per la promozione
dell’integrazione sociale e per il contrasto all’emarginazione.

4. Gli attori sociali di cui al precedente comma 1 svolgono le
rispettive funzioni ed attività in conformità alle specifiche normative
nazionali e regionali ed agli indirizzi stabiliti nella presente legge e
negli atti di programmazione di cui al successivo Tit. III. Ove richiesto ai
fini dell’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge,
gli attori sociali si iscrivono agli albi o registri regionali di settore.

5. Ai fini di cui al precedente comma 2 e in conformità con quanto
previsto dall’art. 5 della 2 gennaio 21 n. 1, gli enti locali possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro regionale per attivare interventi e servizi integrativi,
sperimentali, innovativi, idonei a realizzare forme di solidarietà
organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie, anche attraverso il
coinvolgimento attivo delle persone anziane.

6. La Regione e gli enti locali sostengono le attività delle
organizzazioni di volontariato operanti all’interno della rete regionale
integrata dei servizi di cittadinanza sociale valorizzando la funzione e
l’attività del Centro di Servizi per il Volontariato, di cui all’art. 15
della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive norme di attuazione.

7. Nel quadro delle competenze ad essa attribuite dal D. Lgs. 5 aprile
22 n. 77, la Regione riconosce e valorizza il servizio civile volontario
dei giovani impegnati in progetti di interesse sociale, gestiti dai soggetti
iscritti nel relativo Albo regionale, anche attraverso il riconoscimento di
crediti formativi utili ai fini del conseguimento dei profili professionali
riconosciuti dal Repertorio di cui al successivo art. 26.

8. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo delle cooperative
sociali e delle imprese sociali nel quadro dello sviluppo delle politiche
sociali integrate. A tal fine enti locali e Aziende Sanitarie Locali e
possono stipulare con esse accordi e convenzioni anche attraverso strumenti
innovativi di collaborazione per l’attivazione e gestione di servizi e
attività sociali e socio-sanitarie di particolare rilevanza territoriale.

9. La Regione riconosce il Forum regionale del Terzo Settore quale
organo di consultazione e concertazione degli attori sociali organizzati e
delle associazioni dei cittadini operanti nelle aree di attività disciplinate
dalla presente legge.

ARTICOLO 15
Programmazione regionale
1. Le politiche regionali di intervento di cui alla presente legge sono
definite dal Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona, che il
Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, secondo le
medesime cadenze stabilite dalla L.R. 24 giugno 1997 n. 3 per il Piano
Regionale di Sviluppo.

2. Sulla proposta di Piano la Giunta Regionale acquisisce il parere
preventivo della Consulta permanente per la programmazione sociale e
sanitaria, di cui al successivo art. 17.

3. Il Piano Regionale di cui al precedente comma 1 definisce:
a. gli obiettivi di affermazione e garanzia dei diritti di cittadinanza
sociale di cui al Tit. I della presente legge, emergenti dalla rilevazione
sistematica delle esigenze e dei bisogni della comunità regionale;
b. gli indirizzi operativi per perseguire la massima integrazione dei
servizi sociali con quelli sanitari e con gli interventi formativi,
educativi, culturali ed occupazionali;
c. gli standards quantitativi e qualitativi dei servizi e degli
interventi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, nonché i
criteri di efficacia e di efficienza da rispettare;
d. l’impostazione dei servizi e interventi di cui al precedente art. 4;
e. il quadro delle risorse professionali corrispondente alla natura ed
al volume delle attività da realizzare;
f. l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate
all’attuazione della presente legge, i criteri di riparto del Fondo
regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale di cui al
successivo art. 27, le misure premiali di incentivazione del
cofinanziamento da parte dei Comuni;
g. gli indirizzi generali per determinare il concorso degli utenti alla
copertura del costo delle prestazioni sociali, nonché le condizioni per il
rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali
comunali;
h. gli obiettivi e le modalità attuative delle azioni regionali di
promozione e di innovazione, ivi comprese quelle attinenti all’educazione
e alla comunicazione sociale;
i. i meccanismi di valutazione e di monitoraggio dell’attuazione del
piano in relazione agli indicatori di esito e di benessere sociale
adottati.

4. Il Piano Regionale di cui al precedente comma 1 assorbe, inoltre, i
contenuti e gli obiettivi di cui all’art. 38 della L.R. 31 ottobre 21 n. 39
e indica, in particolare:
a. gli obiettivi generali di politica della salute da perseguire in
relazione alle dinamiche demografiche, epidemiologiche, ambientali e
socio-culturali della società regionale;
b. i livelli omogenei di assistenza da assicurare sul territorio
regionale e i parametri di appropriatezza degli interventi;
c. i criteri generali di finanziamento dei servizi del sistema sanitario
regionale;
d. le coordinate dei Piani Attuativi Locali e gli standard di efficienza
organizzativa e produttiva delle Aziende sanitarie;
e. il campo di erogazione ed il quadro di evoluzione dei servizi
ospedalieri e di quelli territoriali;
f. le forme del rafforzamento strategico delle cure primarie e della
domiciliarità degli interventi;
g. gli obiettivi e le modalità attuative delle azioni sistematiche di
prevenzione;
h. gli spazi e le metodiche di applicazione del governo clinico;
i. gli interventi di igiene e sanità pubblica e le azioni connesse alle
misure di salvaguardia ambientale;
j. il piano degli investimenti strutturali e tecnologici necessari allo
sviluppo del sistema;
k. il piano degli interventi formativi e delle attività di ricerca e
sperimentazione;
l. gli strumenti di governo della domanda, della comunicazione e della
partecipazione;
m. i progetti speciali di promozione della salute all’interno della
comunità regionale.

5. Ove necessario, il Piano Regionale può essere aggiornato in tutto o
in parte anche prima della sua scadenza con le medesime procedure di cui al
presente articolo. Sino all’approvazione del nuovo Piano Regionale continuano
ad applicarsi le indicazioni e le prescrizioni del Piano vigente.

ARTICOLO 16
Programmazione locale
1. Strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete
regionale integrata è il Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-
sanitari, che è adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni
associati mediante accordo di programma, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2 n. 267, sottoscritto dai Sindaci e dal
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento, nonché dagli
altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti.

2. Il Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari unifica e
sostituisce a tutti gli effetti il Programma delle Attività Territoriali di
cui all’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e il Piano
Sociale di Zona di cui all’art. 19 della legge 8 novembre 2 n. 328.

3. Per la parte concernente gli interventi sociali e socio-sanitari da
attivare in ambito penitenziario e postpenitenziario, l’accordo di programma
di cui al precedente comma 1 è integrato da specifico atto di intesa da
sottoscrivere con i Direttori degli istituti e servizi penitenziari presenti
nel territorio.

4. La proposta di Piano è predisposta mediante l’attivazione di tavoli
di concertazione istituzionale e sociale ed è oggetto di una istruttoria
pubblica di consultazione e coprogrammazione, indetta dalla Conferenza
Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale, alla quale partecipano i
soggetti pubblici e sociali di cui al precedente Tit. II, nonché le
amministrazioni interessate, le organizzazioni sindacali, le formazioni del
terzo settore e le associazioni delle famiglie e degli utenti.

5. Con le stesse modalità concertative di cui al precedente comma 4 sono
convocate, a cadenza periodica regolare, le conferenze sociali di verifica e
valutazione dello stato di attuazione del Piano.

6. Il Piano intercomunale definisce:
a. gli obiettivi di politica di promozione e protezione sociale connessi
con le caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche
del territorio e coordinati con gli indirizzi della programmazione
regionale;
b. l’organizzazione locale dei servizi sociali integrati e le modalità
di erogazione dei medesimi per garantire i livelli essenziali di
assistenza,la presa in carico delle persone, la continuità assistenziale;
c. l’attivazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture di
cui al precedente art. 3 comma 3;
d. i fabbisogni dei servizi e delle strutture da attivare a gestione
diretta o autorizzata;
e. l’introduzione di eventuali articolazioni organizzative
subdistrettuali, ove necessarie;
f. l’individuazione di eventuali aree integrative di intervento rispetto
a quelle enumerate al precedente art. 3 comma 2;
g. le forme e i contenuti dell’integrazione dei servizi sociali con
quelli sociosanitari e sanitari di competenza dell’Azienda Sanitaria
Locale,oltre che i servizi educativi e sociali delle altre istituzioni
pubbliche;
h. le modalità organizzative dei servizi e interventi di cui al
precedente art. 4;
i. la dotazione di risorse professionali necessarie alla realizzazione
delle attività programmate a livello territoriale;
j. la ripartizione degli impegni finanziari e la destinazione delle
risorse finanziarie disponibili;
k. i termini della compartecipazione degli utenti alla copertura del
costo dei servizi e le condizioni per il rilascio dei titoli di esenzione
totale o parziale;
l. i criteri generali per l’erogazione di titoli di acquisto dei servizi
e di buoni sociali comunali;
m. gli strumenti di valutazione e monitoraggio dell’attuazione del piano.

7. Il Piano intercomunale contiene un programma di comunicazione
sociale, concernente l’attivazione di idonei strumenti e modalità per la
più ampia informazione dei cittadini, e adotta il modello del bilancio
sociale quale sistema di gestione e rendicontazione alle istituzioni ed alle
comunità locali.

8. Il Piano intercomunale è trasmesso entro quindici giorni dalla sua
adozione al Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale
per la verifica della sua conformità e congruità con gli indirizzi della
programmazione regionale. In assenza di atti regionali espressi entro i
successivi trenta giorni, la conformità del Piano si intende accertata.

9. I Piani intercomunali si raccordano con gli altri strumenti
programmatici di sviluppo, di crescita e di qualificazione del territorio, in
una visione unitaria delle politiche di potenziamento dei beni e servizi per
la comunità. Per il perseguimento di investimenti finalizzati ad accrescere
il benessere delle comunità locali i Piani possono prevedere la promozione e
il cofinanziamento di programmi intersettoriali di sviluppo integrato, anche
nella forma di Patti territoriali per lo sviluppo dell’economia sociale, da
progettare e realizzare in concorso e partenariato tra istituzioni locali,
organizzazioni sindacali e imprenditoriali, formazioni del terzo settore,
fondazioni ed enti con finalità non lucrative.

ARTICOLO 17
Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria
1. E’ istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la
Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria,
quale organo di consultazione della Giunta Regionale per la predisposizione
delle linee e delle scelte di programmazione attinenti alla organizzazione
degli interventi e dei servizi di tutela e promozione della salute e
salvaguardia e sviluppo dei diritti sociali.

2. Compongono la Consulta:
a. l’Assessore regionale alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
che la convoca e la presiede;
b. dieci amministratori locali designati dal Direttivo regionale
dell’ANCI;
c. due amministratori provinciali designati dal Direttivo Regionale
dell’UPI;
d. tre rappresentanti delle confederazioni sindacali regionali
maggiormente rappresentative;
e. nove rappresentanti degli operatori dei servizi sanitari, individuate
dal Dipartimento regionale competente nell’ambito delle designazioni
fornite dalle associazioni rappresentative riconosciute;
f. tre rappresentanti degli operatori dei servizi sociali, individuati
dal Dipartimento competente nell’ambito delle designazioni fornite dagli
ordini professionali e dalle associazioni di categoria;
g. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati
maggiormente rappresentative a livello regionale;
h. tre rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore designati
dal Forum regionale, di cui al precedente art. 14 comma 8;
i. tre rappresentanti delle organizzazioni regionali della cooperazione
sociale maggiormente rappresentative;
j. i Direttori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
k. il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale;
l. tre esperti di politiche sociali e sanitarie eletti dal Consiglio
Regionale con voto limitato.
m. una rappresentante della Commissione Regionale per la Parità e le
Pari Opportunità.

3. I componenti della Consulta restano in carica sino a quando
conservano il rispettivo titolo di rappresentanza e decadono comunque con la
fine della legislatura regionale nella quale sono stati nominati.

4. La Consulta esprime parere obbligatorio sulla proposta di Piano
Regionale di cui al precedente art. 15 e pareri facoltativi su tutte le
questioni poste al suo esame.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dal
Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale.

6. La Consulta di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli
effetti la Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio-
sanitaria regionale di cui all’art. 12 della L.R. 31 ottobre 21 n. 39.

ARTICOLO 18
Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali
1. L’ Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, istituito ai sensi
dell’art. 2 comma 4 della L.R. 19 gennaio 25 n. 3, cura:
a. la raccolta sistematica dei dati e l’analisi delle dinamiche
afferenti alle aree di intervento di cui al precedente art. 3 comma 2;
b. la definizione e l’aggiornamento degli elementi costitutivi dei
livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale e sanitaria
assicurati sul territorio;
c. il monitoraggio delle dinamiche professionali ed occupazionali nel
comparto sociale regionale;
d. l’analisi di impatto sociale delle normative e della regolazione
amministrativa;
e. l’elaborazione di indicatori e sistemi di valutazione delle
esperienze di implementazione delle prestazioni sociali di cui alla
presente legge;
f. lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca, anche in
collaborazione con enti pubblici, università, istituti di ricerca,
soggetti di promozione sociale.

2. La strutturazione tecnico-organizzativa e la regolamentazione delle
attività dell’Osservatorio sono disciplinate dalla Giunta Regionale, che ne
assicura il funzionamento anche con il supporto di competenze specializzate.

3. Alle attività dell’Osservatorio sovrintende un Comitato di
Valutazione Sociale, composto da tre esperti individuati dal Dipartimento
regionale competente, tre esponenti delle organizzazioni sindacali e tre
rappresentanti del Forum regionale del Terzo Settore.

4. I rapporti e i risultati delle rilevazioni dell’Osservatorio sono
trasmessi per conoscenza alla Consulta di cui al precedente art. 17 ed alla
competente Commissione consiliare permanente.

ARTICOLO 19
Sistema Informativo Sociale
1. La Regione istituisce il Sistema Informativo Sociale regionale per
l’organizzazione dei flussi informativi dei soggetti operanti nella rete
regionale integrata e ne definisce il modello organizzativo in modo da
consentire il massimo grado di raccordo, coordinamento e integrazione con i
sistemi informativi nazionali e locali.

2. Il Sistema Informativo Sociale assicura il supporto permanente delle
attività dell’Osservatorio delle Politiche Sociali, nonché delle funzioni di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di cui alla
presente legge, attraverso la rilevazione, l’analisi e l’organizzazione di
dati e indicatori relativi ai fabbisogni di assistenza sociale, all’offerta
dei servizi ed alle specificità ed evidenze del contesto socio-demografico e
sanitario.

3. Alla definizione, implementazione e gestione del Sistema Informativo
Sociale regionale contribuiscono le Province e i Comuni, in relazione alle
rispettive competenze.

4. Le Province gestiscono il Sistema Informativo Sociale in ambito
provinciale per le funzioni ad esse assegnate dalla presente legge, nonché
per le finalità connesse alle politiche di propria competenza

ARTICOLO 2
Clausola valutativa
1. Gli atti di programmazione di cui ai precedenti artt. 15 e 16 sono
sottoposti a procedure di valutazione sistematiche e partecipate.

2. Il Piano Regionale e i Piani Intercomunali definiscono i sistemi di
valutazione attinenti ai risultati da raggiungere, all’efficacia delle
metodologie adottate, all’impatto sociale delle azioni programmate.

3. All’interno delle procedure di valutazione sono attivati meccanismi
sistematici di verifica e controllo della qualità delle prestazioni e dei
servizi, aperti alla collaborazione ed alla vigilanza delle forze sociali,
ivi compresi appositi strumenti di ascolto dei cittadini utenti.

4. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza triennale, al Consiglio
Regionale un rapporto di valutazione che illustra:
a. lo stato di attuazione della rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale, gli obiettivi realizzati e le risultanze emergenti
dall’attuazione delle politiche sociali integrate di cui alla presente
legge;
b. il quadro del finanziamento del sistema integrato e l’andamento della
spesa e degli investimenti in campo sociale;
c. il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e l’ampiezza e
qualità delle prestazioni assicurate;
d. il grado di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e di
sviluppo dell’economia sociale;
e. le dinamiche evolutive del quadro delle risorse professionali
operanti nella rete regionale integrato;
f. l’impatto di genere delle politiche sociali integrate.

ARTICOLO 21
Autorizzazione, accreditamento, vigilanza
1. Le tipologie, i caratteri, le condizioni, i requisiti, gli standards
e i vincoli per l’autorizzazione e per l’accreditamento dei servizi e delle
strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali,
socio-educative e socio-sanitarie a ciclo residenziale o semiresidenziale, di
cui alla presente legge, nonchè le modalità di esercizio della vigilanza su
di essi, sono individuati e disciplinati dalla Giunta Regionale, sentita la
competente commissione consiliare.

2. I servizi e le strutture concernenti le attività disciplinate dalla
presente legge sono soggetti al rilascio di autorizzazione da parte del
Comune nel cui territorio il servizio o la struttura è ubicato, previa
verifica delle seguenti condizioni:
a. possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia
urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
b. sussistenza dei requisiti organizzativi e logistici minimi richiamati
dall’art. 5 del D.M. 21 maggio 21 n. 38;
c. osservanza dei principi e del possesso dei requisiti richiamati ai
precedenti artt. 5, 6 e 7;
d. compatibilità con i fabbisogni esposti dal Piano intercomunale di cui
al precedente art. 16;
e. rispondenza alle prescrizioni della programmazione regionale,
attestata dal competente Dipartimento della Regione.

3. L’autorizzazione ha carattere personale ed è concessa alla persona
fisica qualificata come titolare dell’attività o al legale rappresentante
della persona giuridica o della società. In caso di cessione a qualsiasi
titolo dell’attività o della società, di modifica della rappresentanza legale
della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si
provvede alla modifica o alla conferma dell’autorizzazione, ovvero al
rilascio di nuova autorizzazione, con le medesime modalità di cui al presente
articolo.

4. La cessazione dell’attività autorizzata è comunicata almeno novanta
giorni prima al Comune competente e determina la decadenza
dell’autorizzazione.

5. Le funzioni attribuite al Comune in materia di autorizzazione possono
essere delegate agli Ambiti Socio-Territoriali di riferimento.

6. L’accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce condizione
preliminare e necessaria per l’instaurazione di accordi contrattuali con i
soggetti pubblici della rete integrata regionale. Esso è disposto dalla
Giunta Regionale, previa apposita istruttoria tecnica, e presuppone il
possesso di specifici requisiti di adeguatezza e di qualità, che danno titolo
all’iscrizione all’Albo regionale degli erogatori accreditati dei servizi
sociali e socio-sanitari, istituito presso il Dipartimento regionale
competente.

7. Fatte salve le funzioni e gli obblighi propri delle Aziende Sanitarie
Locali, i Comuni esercitano, anche avvalendosi degli organismi tecnici delle
Aziende Sanitarie, le attività di verifica e controllo della rispondenza alle
normative vigenti ed alle prescrizioni programmatiche dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi dei servizi e delle strutture socio-
assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché
della legittimità, qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate.

ARTICOLO 22
Affidamento dei servizi
1. L’erogazione dei servizi all’interno della rete regionale integrata è
assicurata in forma diretta, da parte dell’ente pubblico titolare delle
funzioni di gestione, o in forma indiretta, da parte di soggetti
appositamente accreditati, in conformità con le indicazioni stabilite dalla
programmazione regionale.

2. L’affidamento dei servizi a soggetti accreditati avviene mediante la
stipula di contratti, secondo gli schemi-tipo predisposti dalla Regione e
nell’ambito dei volumi di attività, delle risorse finanziarie rese
disponibili e delle prescrizioni qualitative determinati in sede di
programmazione regionale e locale.

3. L’affidamento del servizio viene disposta previo confronto tra una
pluralità di offerte secondo modalità e procedure conformi alle normative
nazionali e comunitarie vigenti in materia negoziale. Nell’esame delle
proposte vengono adottati criteri che bilancino il perseguimento della
convenienza economica con la valutazione dei requisiti di esperienza e
qualificazione professionale, di capacità organizzativa e di conoscenza del
contesto sociale, oltre che con l’applicazione di standards relativi ai
livelli di efficacia e appropriatezza delle prestazioni e con la relativa
certificazione di qualità di rilevanza comunitaria.

4. Nell’affidamento dei servizi vengono comunque verificate ed
assicurate le condizioni afferenti all’osservanza dei principi ed al possesso
dei requisiti richiamati ai precedenti artt. 5, 6 e 7.

5. Per l’affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore si
applicano le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 3 marzo 21, nella legge
13 giugno 25 n. 118 e nelle connesse norme di attuazione, nonché le
specifiche disposizioni normative in materia di cooperazione sociale, di
volontariato e di associazionismo di promozione sociale. A tal fine la
Regione emana appositi atti di indirizzo per la valorizzazione delle funzioni
specifiche delle diverse componenti del terzo settore e per la definizione di
convenzioni, intese ed accordi con esse, ivi comprese le forme partecipate di
progettazione e sperimentazione gestionale.

6. Per l’affidamento di servizi integrati di particolare complessità,
espressamente indicati dalla programmazione regionale, tra i quali
l’assistenza domiciliare anche a carattere tutelare, i servizi residenziali
di riabilitazione e recupero a carattere socio-educativo, i servizi
semiresidenziali per la riabilitazione educativa e sociale, i servizi socio-
educativi a carattere assistenziale all’infanzia e all’adolescenza, le
comunità familiari richiedenti interventi di continuità professionale, i
gruppi appartamento, i servizi e le attività socio-sanitarie residenziali e
semiresidenziali, l’assistenza educativa territoriale, i nidi per l’infanzia,
le attività dirette all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, si
procede all’indizione di un appalto-concorso o di altra procedura ad evidenza
pubblica tra imprese sociali, cooperative sociali, loro raggruppamenti o
consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.

ARTICOLO 23
Erogazione di titoli sociali
1. In via subordinata rispetto alla disciplina di cui al precedente art.
22, le prestazioni previste dalla presente legge e dalla programmazione
regionale e locale possono essere garantiti dai Comuni anche mediante il
rilascio ai beneficiari di titoli di acquisto dei servizi, con esenzione
totale o parziale dalla partecipazione alla spesa.

2. I titoli indicano le caratteristiche, le modalità ed il periodo
temporale entro cui le prestazioni da erogare devono essere fruite e possono
essere utilizzati anche in alternativa all’erogazione dei contributi
economici disposti ai sensi delle normative nazionali. I titoli sono
collocati all’interno di percorsi assistenziali predisposti dai servizi
sociali comunali o territoriali ed assumono preferibilmente la forma di buoni-
servizio per l’adesione a pacchetti o percorsi di assistenza e cura
personalizzati, definiti in via consensuale con le famiglie e gli utenti
interessati.

3. I beneficiari dei titoli hanno facoltà di richiedere l’erogazione
della prestazione scegliendo tra i soggetti accreditati. Le tariffe e le
modalità di rimborso sono definite dal Comune titolare dell’assistenza, con
riferimento agli standards uniformi indicati dalla Regione.

4. I Comuni possono rilasciare, con riferimento ai medesimi percorsi
assistenziali di cui al precedente comma 2, buoni sociali comunali quali
assegni di cura a favore delle famiglie che provvedono all’assistenza diretta
di persone disabili o non autosufficienti e non ricevono altre provvidenze
per le medesime finalità.

5. I buoni sociali di cui al precedente comma 4 possono essere
utilizzati anche per remunerare in tutto o in parte l’attività di cura
prestata da assistenti familiari, che siano in possesso di adeguate
attitudini professionali ed operino nel quadro di un regolare rapporto di
lavoro.

6. Nell’erogazione dei benefici di cui al presente articolo, i Comuni si
attengono agli indirizzi della programmazione regionale ed ai criteri
stabiliti nel Piano Intercomunale di cui al precedente art. 16.

ARTICOLO 24
Violazioni e sanzioni
1. L’apertura, l’ampliamento, la trasformazione e la gestione di
strutture socio-sanitarie o l’erogazione di servizi senza l’autorizzazione di
cui al precedente art. 2 costituisce illecito amministrativo e comporta
l’immediata chiusura dell’attività disposta dal Comune nel cui territorio è
ubicata la struttura o erogato il servizio.

2. Nel caso di violazioni da parte dei gestori di servizi sociali, il
Comune dispone la revoca dell’autorizzazione o la sua sospensione per un
periodo determinato in relazione alla gravità della violazione accertata. In
caso di revoca la nuova autorizzazione non potrà essere richiesta prima di
dodici mesi dal provvedimento.

3. In relazione alla gravità della violazione il Comune, in aggiunta
alla misura della revoca, può irrogare una sanzione amministrativa di entità
proporzionata ai danni procurati.

4. L’accertamento, la contestazione e la notifica della violazione sono
di competenza del Comune al quale spettano i proventi delle sanzioni irrogate.

5. La sospensione o la revoca degli accreditamenti è disposta dalla
Giunta Regionale, previa apposita istruttoria tecnica, in relazione ad
accertate inadempienze riguardo alle disposizioni della presente legge.

6. Eventuali atti che comportino pregiudizio grave per gli utenti sono
denunciati all’autorità giudiziaria per i relativi accertamenti e
procedimenti.

ARTICOLO 25
Formazione e qualificazione degli operatori
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione
della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi della rete
integrata, per lo sviluppo dell’approccio multidisciplinare, nonché per il
sostegno alla innovazione organizzativa e gestionale.

2. La Regione programma, d’intesa con le Province, la formazione degli
operatori sociali e degli operatori dell’area sociosanitaria, promuovendo
attività di formazione continua e di alta formazione, curando il raccordo e
l’integrazione dei percorsi formativi ed assicurando l’accesso alla
formazione universitaria e post-universitaria.

3. Specifiche attività di formazione e aggiornamento sono programmate a
favore delle assistenti familiari di cui al precedente art. 23 comma 5.

4. La Regione promuove iniziative a sostegno della qualificazione delle
attività degli attori sociali di cui al precedente art. 14, previo confronto
con le rispettive rappresentanze.

5. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività
formative si applicano le norme e le modalità attuative vigenti in materia di
formazione professionale.

ARTICOLO 26
Repertorio regionale delle professioni sociali
1. E’ istituito il Repertorio regionale delle professioni sociali, quale
strumento di identificazione e di certificazione dei profili professionali
richiesti dalla programmazione regionale degli interventi ed occorrenti
all’erogazione dei servizi della rete regionale integrata.

2. Il Repertorio individua le funzioni e le qualifiche delle diverse
categorie di operatori dei servizi sociali, le suddivide per area di
attività e definisce per ciascuna di esse compiti e attribuzioni, titoli di
studio, curricoli e percorsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento
professionale.

3. Il Repertorio viene definito ed aggiornato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale, sentita la Consulta di cui al precedente art. 17,
previa consultazione degli attori sociali di cui al precedente art. 14 e in
accordo con le organizzazioni sindacali e del terzo settore.

4. Ai fini della realizzazione delle attività di cui alla presente legge
non è consentita l’utilizzazione di operatori non corrispondenti ai profili
professionali compresi nel Repertorio regionale delle professioni sociali.

ARTICOLO 27
Fonti di finanziamento
1. L’operatività della rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale è assicurata cumulativamente da fondi statali,
regionali, locali e comunitari.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente
legge la Regione istituisce il Fondo regionale per i servizi integrati di
cittadinanza sociale, che comprende:
a. le somme rivenienti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’art. 2 della legge 8 novembre 2 n. 328;
b. le risorse di derivazione comunitaria dirette alla realizzazione di
iniziative e progetti in materia di politiche sociali;
c. le somme aggiuntive appositamente iscritte nel bilancio regionale;
d. il Fondo speciale integrativo specificamente destinato alle finalità
di cui al precedente art. 4;
e. le spese per investimento quali contributi in conto capitale ai
Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e ad agli
altri soggetti giuridici di cui al precedente art. 14 per la
realizzazione, l’adeguamento e la manutenzione di immobili destinati a
servizi sociali.

3. I Piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari
dimensionano i loro interventi all’entità dei finanziamenti rivenienti dal
Fondo di cui ai precedente comma 2, nonché delle risorse a carico dei bilanci
comunali e delle entrate connesse all’applicazione di rette o tariffe a
carico degli utenti.

4. Specifici progetti di intervento, di tipo innovativo o sperimentale,
potranno essere finanziati o cofinanziati con risorse provenienti da altri
enti, anche privati, ovvero attraverso titoli finanziari destinati ad
iniziative di solidarietà o con il coinvolgimento di Fondazioni ed altri
operatori del settore privato.

5. Ai fini del reperimento di risorse per il cofinanziamento degli
strumenti di programmazione di cui alla presente legge, la Regione promuove
progetti di cooperazione pubblico-privata per la creazione di Fondazioni
comunitarie aventi obiettivi statutari di promozione sociale, ovvero per la
realizzazione di iniziative di finanza etica anche mediante l’emissione di
titoli di solidarietà.

6. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge si
provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione della
Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 26, alle Unità Previsionali
di Base (U.P.B.) 111.1, 112.1, 112.2, 141.1, 141.2, 171.1,
171.2, 191.1, 191.6, 191.8 per le spese correnti ed alle U.P.B.
141.3, 141.4, 191.2, 191.3 per le spese in conto capitale.

7. Alla costituzione del Fondo Speciale Integrativo per la non
autosufficienza si provvede con lo stanziamento di 1 Meuro da prelevare dal
Fondo Speciale per le spese correnti del Bilancio Regionale di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 27.

8. Alla conferma o alla variazione delle previsioni di cui al precedente
comma 6 si provvederà per i successivi esercizi finanziari con la legge
finanziaria di cui all’art. 5 della L.R. 6 settembre 21 n. 34, con
l’iscrizione dei relativi stanziamenti nelle medesime U.P.B. o in altre
corrispondenti.

ARTICOLO 28
Trasformazione delle IPAB
1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), aventi
sede legale in Basilicata con lo scopo di fornire servizi alla persona, sono
trasformate in aziende pubbliche di servizi assistenziali, ovvero in persone
giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle
finalità statutarie e delle tavole di fondazione, ovvero in aziende
pubbliche, secondo le modalità e i procedimenti di cui al D. Lgs. 4 maggio
21 n. 27.

2. All’attuazione di quanto previsto al precedente comma 1 provvede la
Giunta Regionale, che a tal fine adotta appositi atti di indirizzo, avendo
cura di sentire gli enti locali, le istituzioni interessate, le
organizzazioni sindacali e del terzo settore.

ARTICOLO 29
Estinzione delle IPAB
1. Le IPAB inattive da almeno due anni alla data di approvazione della
presente legge, ovvero le cui finalità statutarie sono esaurite o non più
conseguibili, qualora non si trasformino in persone giuridiche di diritto
privato entro 18 giorni dalla data di emanazione dei criteri di cui al comma
2 del precedente art. 27, sono dichiarate estinte con decreto del Presidente
della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa. Le operazioni
conseguenti possono essere affidate ad un commissario nominato
contestualmente alla dichiarazione di estinzione.

2. Il provvedimento di estinzione può essere disposto di iniziativa
della Giunta Regionale, sentiti gli organi di amministrazione
dell’istituzione e gli enti locali interessati, o proposto dall’organo di
amministrazione medesimo o dal Comune nel cui territorio l’istituzione ha
sede legale o operativa.

ARTICOLO 3
Personale e patrimonio delle IPAB
1. Il patrimonio dell’IPAB dichiarata estinta è trasferito al Comune,
nel cui territorio l’istituzione svolge o ha svolto la parte prevalente della
sua attività, con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Il Comune
subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti
capo all’istituzione trasformata o estinta.

2. Il personale ed il patrimonio dell’IPAB trasformata in azienda
pubblica di servizi alla persona viene trasferito al nuovo soggetto che
subentra nella titolarità delle posizioni attive e passive facenti capo
all’istituzione estinta.

3. Nel caso l’IPAB venga trasformata in soggetto giuridico di diritto
privato, il suo patrimonio è acquisito dal Comune e viene concesso in uso al
soggetto privato, che ne assicura un uso conforme con gli scopi stabiliti
all’atto della trasformazione, garantendo nel contempo la continuità del
rapporto di lavoro del personale addetto.

ARTICOLO 31
Norme transitorie
1. Gli atti di programmazione di cui al precedente Tit. III vengono
approvati entro 18 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Sino all’approvazione dei nuovi piani conservano validità i piani regionali e
locali già approvati ai sensi della previgente normativa. I Comuni Capi-Area
degli Ambiti Sociali di Zona individuano le soluzioni utili e consentite per
assicurare la continuità dei servizi socio-assistenziali.

2. Entro la medesima scadenza di cui al precedente comma 1 il Consiglio
Regionale procede alla ridelimitazione dei Distretti Socio-Sanitari e degli
Ambiti Socio-Territoriali nel senso stabilito al precedente art. 1 comma 1
lett. a.

3. I Comuni procedono all’approvazione della convenzione per la gestione
associata, di cui al precedente art. 12, entro 9 giorni dalla
ridelimitazione degli Ambiti Socio-Territoriali di cui al precedente comma 2.

4. Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle
disposizioni della legge 8 novembre 2 n. 328 ed ai criteri indicati nel
D.M. 21 maggio 21 n. 38 in materia di autorizzazione delle strutture a
ciclo diurno e residenziale, i Comuni rilasciano l’autorizzazione provvisoria
previa verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi
minimi previsti dal precitato decreto.

5. La Regione procede alla regolamentazione dell’accreditamento
istituzionale, di cui al precedente art. 21 comma 6, entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge. In via provvisoria ed in attesa
di detta regolamentazione per le strutture che erogano prestazioni socio-
sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria, non
rientranti nel campo di applicazione della L.R. 5 aprile 2 n. 28, si
intendono autorizzati i servizi non residenziali, residenziali e
semiresidenziali e a ciclo diurno, le attività e le strutture socio-
assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie che:
a. alla data di pubblicazione della presente legge sono già attivi ed
hanno in corso contratti o convenzioni con enti pubblici ed Aziende
Sanitarie Locali;
b. possiedono i requisiti minimi organizzativi e strutturali definiti
nel D.P.C.M. 21 maggio 21 n. 38.

6. Per le strutture già operanti nel campo dei servizi residenziali per
minori, non ancora in possesso dell’autorizzazione al funzionamento o
autorizzati in via provvisoria ai sensi del vigente Piano regionale socio-
assistenziale, i termini per l’adeguamento ai parametri edilizi previsti
dall’art.3 del D.M. 21 maggio 21 n.38, sono prorogati alla data del 3
giugno 27.

7. Con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma
2, gli enti locali e le Aziende Sanitarie Locali possono adottare
procedimenti negoziali, accordi o altre forme di partenariato sussidiario,
per la continuità e il miglioramento dei servizi, purchè in coerenza con gli
indirizzi della programmazione regionale e locale e nel rispetto dei principi
del pluralismo, dell’evidenza pubblica e della trasparenza amministrativa.

8. Agli operatori regolarmente impiegati nella gestione dei servizi di
cui alla presente legge è riconosciuta la possibilità di acquisire entro un
anno dalla istituzione del Repertorio regionale delle professioni sociali, di
cui al precedente art. 26, le qualifiche da esso previste.

9. Le funzioni socio-assistenziali a favore dei minori naturali, nonché
degli audiolesi e dei videolesi, attribuite alle Province ai sensi dell’art.
5 della legge 18 marzo 1993 n. 67, sono trasferite ai Comuni entro 9 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Il programma regionale di interventi per il contrasto della povertà e
dell’emarginazione sociale è disciplinato e realizzato in via sperimentale
secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19 gennaio 25 n. 3.

ARTICOLO 32
Abrogazione di norme
1. E’ abrogata la L.R. 19 maggio 1997 n. 25. Sono altresì abrogate tutte
le norme contrastanti o difformi rispetto alla presente legge.

ARTICOLO 33
Pubblicazione della legge
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Formula Finale:
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 febbraio 27

DE FILIPPO