La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il seguente documento che sintetizza le osservazioni delle Regioni in merito ai disegni di legge n. 1171 e 1386 del 26.
E’ stata evidenziata, tuttavia, la necessità di avviare un percorso di approfondimento e riflessione sulle problematiche inerenti il volontariato, alla luce degli sviluppi normativi in materia di terzo settore.
A tal fine verrà costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di elaborare le possibili strategie affinchè le Regioni possano assumere quel ruolo primario che la Costituzione ha riconosciuto loro in materia di politiche sociali e
un ruolo di interlocuzione forte e unitario nei confronti dei soggetti istituzionali e sociali che, per legge, sono deputati alla promozione e allo sviluppo del volontariato.
Si evidenziano, per punti, le considerazioni principali sui disegni di legge in materia di volontariato:
1. SOLIDARIETà€: la proposta del DDL. 1386 di affrancare la nuova legge da tale principio oltre a snaturare il volontariato da uno dei concetti cardine, aumenterebbe la confusione, già peraltro esistente, rispetto alla promozione sociale. Viene invece sottolineata la necessità di affrontare il tema della distinzione tra volontariato e promozione sociale (e quindi tra solidarietà e utilità sociale).
2. GRATUITà€: la deroga introdotta dal DDL.1386 alla gratuità delle cariche nei confronti dei responsabili delle organizzazioni di carattere nazionale non è assolutamente condivisa, essendo opinione diffusa che la caratteristica peculiare e distintiva del volontariato sta appunto nella gratuità e neppure i vertici possono sottrarsi alle regole generali.
3. RISORSE ECONOMICHE: l’elenco delle possibili entrate delle organizzazioni di volontariato deve rimanere tassativo e l’introduzione di ” ogni altra entrata ” da parte di entrambi i DDL va eliminata, in quanto potrebbe aprire la strada a forme di introito inamissibili nonostante venga asserita la compatibilità con le finalità statutarie. Sarebbe al contrario utile estendere l’obbligo della gratuità delle prestazioni anche da parte dell’associazione.
Non è condivisibile neppure la sostituzione di ” entrate ” anziché ” rimborsi da convenzioni ” proposta dai due DDL che compromette comunque la gratuità delle prestazioni.
4. DEMOCRATICITA’ DELLA STRUTTURA RELATIVAMENTE ALL’ELETTIVITA’ DELLE CARICHE: la deroga prevista dal DDL 1171 in relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni, da concedere con Decreto Ministeriale sentito l’osservatorio nazionale per il volontariato, viene solo in parte condivisa e a condizione che le autolimitazioni discendano dalla espressa volontà dei soci.
5. ORGANISMI DI SECONDO LIVELLO: l’estensione dell’iscrizione di questi soggetti da parte di entrambi i DDL viene accolta favorevolmente anche se si ritiene utile definire la composizione di tali organismi (tutte organizzazioni di volontariato), come previsto dal DDL 1171 ma non dal DDL 1386.
6. SPECIFICITA’ DEL VOLONTARIATO: l’elencazione di soggetti esclusi dal volontariato proposta dai due DDL pare pericolosa. Sarebbe preferibile individuare ulteriori elementi definitori del volontariato per meglio
identificarlo, anche rispetto alla promozione sociale e salvaguardarne l’autonomia all’interno del terzo settore.
E’ difficile elencare tutte le fattispecie escluse e potrebbero presentarsi nuove tipologie non prevedibili al momento dell’elencazione.
7. OSSERVATORIO NAZIONALE: si all’aumento dei membri anche se il numero dei rappresentanti delle organizzazioni iscritte al registro nazionale potrebbe essere diminuito; i rappresentanti delle regioni e degli enti locali dovrebbero essere previsti, come proposto dal DDL 1171 e non dal DDL 1386, ma in qualità di membri effettivi e sarebbe opportuno specificare il numero dei componenti in rappresentanza dei vari enti.
Apprezzabile la partecipazione del membro per l’agenzia delle ONLUS e di quello designato dall’ACRI previsti dal DDL 1171.
8. AGEVOLAZIONI: viene vista favorevolmente l’introduzione dell’articolo 8bis da parte del DDL 1386 sui tributi locali anche se si propone di integrare con la possibilità di esenzioni oltre che di riduzioni.
Condivisibili le previsioni dei benefici in materia di lavoro sia per il volontariato che per la promozione sociale del DDL 1386.
9. REGISTRO NAZIONALE: in via generale l’istituzione del registro nazionale, in analogia con le APS, da parte di entrambi i DDL, è condivisibile anche se si ritiene debba essere maggiormente chiarito il rapporto tra registri nazionali e regionali (nel DDL 1386) e specificate le modalità di attuazione demandate dal DDL 1171 ad un successivo provvedimento del Ministro della solidarietà sociale.
1 FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI: i Centri Servizi del Volontariato sono una grande opportunità : è necessario che nell’art. 15, se si vuole modificarlo, si rafforzi il principio secondo cui tali risorse devono essere impiegate esclusivamente per promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato. Condivisibile l’inserimento del ruolo dei CSV e del CO.GE. (ripreso dal DM 1997) da parte del DDL 1171, ma sarebbe necessario chiarire tali ruoli ed esplicitare le modalità di riparto del fondo del DDL 1386. Il Centro di servizio deve rimanere uno strumento a disposizione del volontariato e non un organo di rappresentanza. Viene suggerita anche la necessità di raccordo tra l’attività dei centri di servizio e le politiche sociali regionali, nonché tutti gli altri settori nei quali si esplica l’intervento del volontariato (sanità , cultura, ambiente, etc…).
Roma, 6 dicembre 27