Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Natura e sede
1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate “camere di commercio”, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell’area metropolitana di cui all’articolo 17 della legge 8 giugno 199, n. 142.
3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l’accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della Costituzione»
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 21, n. 3
Riforma della legislazione nazionale del turismo
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. n. 15 marzo 1997, n. 59 Il nuovo articolo 118 della Costituzione prevede tra l’altro che:
– i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato riconoscono e favoriscono gli enti di autonomia funzionale – tra cui le Camere di commercio – sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
– l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge dello Stato.
– Nell’esercizio della delega per la definizione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il Governo dovrà rispettare anche il
principio di garanzia del rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale.
Natura e sede
1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate “camere di commercio”, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell’area metropolitana di cui all’articolo 17 della legge 8 giugno 199, n. 142.
3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l’accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della Costituzione»
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 21, n. 3
Riforma della legislazione nazionale del turismo
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. n. 15 marzo 1997, n. 59 Il nuovo articolo 118 della Costituzione prevede tra l’altro che:
– i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato riconoscono e favoriscono gli enti di autonomia funzionale – tra cui le Camere di commercio – sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
– l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge dello Stato.
– Nell’esercizio della delega per la definizione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il Governo dovrà rispettare anche il
principio di garanzia del rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale.
-Inoltre, nell’ambito del trasferimento delle funzioni amministrative attraverso leggi statali e regionali, è espressamente prevista una clausola di salvaguardia e
di valorizzazione delle autonomie funzionali, anche ai fini dell’attribuzione di ulteriori funzioni.
La nuova legge quadro prevede il rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Regioni nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali.
La funzione concernente l’istituzione delle Camere di commercio derivanti dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali è conservata allo Stato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
di valorizzazione delle autonomie funzionali, anche ai fini dell’attribuzione di ulteriori funzioni.
La nuova legge quadro prevede il rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Regioni nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali.
La funzione concernente l’istituzione delle Camere di commercio derivanti dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali è conservata allo Stato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
– Vengono preservati i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle Camere di commercio e dalle università. Gli enti locali territoriali o
funzionali sono indicati tra i soggetti cui possono essere conferiti compiti e funzioni in base al principio di sussidiarietà.
– Sugli schemi di D.P.C.M. per il trasferimento di risorse si prevede che siano sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali.
funzionali sono indicati tra i soggetti cui possono essere conferiti compiti e funzioni in base al principio di sussidiarietà.
– Sugli schemi di D.P.C.M. per il trasferimento di risorse si prevede che siano sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali.
ARTICOLO 2
Attribuzioni
1. Le camere di commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 199, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l’altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Possono altresì promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 261 del codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
È disciplinata la gestione delle entrate derivanti dai diritti di segreteria e di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali con un ruolo delle Camere di commercio su molti aspetti. A partire dal 1° giugno 26, il deposito delle domande di brevetto e di registrazione di disegni, modelli industriali e di marchi di impresa potrà essere effettuato per via telematica.
Nel disciplinare il funzionamento e le modalità di vigilanza della Borsa merci telematica, vengono affidati una serie di compiti alle Camere di commercio, con il coordinamento dell’Unioncamere. Inoltre alle Camere di commercio è riservata la partecipazione maggioritaria nella società di gestione della piattaforma telematica.
– Le Camere di commercio devono garantire l’efficienza delle operazioni di raccolta dei dati da inserire nel registro e sono referenti, nei confronti del Ministero della attività produttive, per alcuni soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dell’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa;
Attribuzioni
1. Le camere di commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 199, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l’altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Possono altresì promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 261 del codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
È disciplinata la gestione delle entrate derivanti dai diritti di segreteria e di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali con un ruolo delle Camere di commercio su molti aspetti. A partire dal 1° giugno 26, il deposito delle domande di brevetto e di registrazione di disegni, modelli industriali e di marchi di impresa potrà essere effettuato per via telematica.
Nel disciplinare il funzionamento e le modalità di vigilanza della Borsa merci telematica, vengono affidati una serie di compiti alle Camere di commercio, con il coordinamento dell’Unioncamere. Inoltre alle Camere di commercio è riservata la partecipazione maggioritaria nella società di gestione della piattaforma telematica.
– Le Camere di commercio devono garantire l’efficienza delle operazioni di raccolta dei dati da inserire nel registro e sono referenti, nei confronti del Ministero della attività produttive, per alcuni soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dell’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa;
-le Camere offrono supporto alle amministrazioni che non sono dotate dei necessari strumenti informatici per l’utilizzo delle funzioni “in linea” del registro.
Gestione delle entrate derivante dall’Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell’articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 26, n. 152 Deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d’impresa Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici
Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al registro informatico degli adempimenti amministrativi
Norme in materia ambientale
Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2, n. 388, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del ministro delle Attività produttive 23 novembre 24
Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia
Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 25 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio
e riparazione
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia
– Sono notevolmente ampliate le competenze dell’Albo gestori ambientali, con l’iscrizione di nuovi soggetti.
– È semplificata la presentazione del MUD, con l’esclusione dei produttori dei rifiuti non pericolosi.
Gestione delle entrate derivante dall’Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell’articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 26, n. 152 Deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d’impresa Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici
Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al registro informatico degli adempimenti amministrativi
Norme in materia ambientale
Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2, n. 388, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del ministro delle Attività produttive 23 novembre 24
Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia
Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 25 sulle modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio
e riparazione
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia
– Sono notevolmente ampliate le competenze dell’Albo gestori ambientali, con l’iscrizione di nuovi soggetti.
– È semplificata la presentazione del MUD, con l’esclusione dei produttori dei rifiuti non pericolosi.
– Per il riciclo dei rifiuti viene valorizzato il mercato telematico del recupero realizzato dalle Camere di commercio. È il decreto del direttore generale per l’armonizzazione del mercato (Ministero delle attività produttive) che individua
le attività di informazione e assistenza dei consumatori, promozione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie da realizzare attraverso l’Unioncamere, sulla base dei finanziamenti previsti dal D.M. del 23 novembre 24. Le Regioni possono promuovere con le Camere di commercio la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione delle controversie nell’ambito dell’attività di tintolavanderie. Vengono modificati alcuni articoli del decreto sulle modalità per le omologazioni del nuovo apparato digitale e delle relative carte tachigrafiche, nonché le disposizioni per l’istruttoria delle domande di autorizzazione dei centri tecnici, che saranno presentate alle Camere di commercio. Le controversie che possono sorgere nell’ambito del trasferimento dell’azienda ai discendenti sono devolute ad uno degli organismi di conciliazione – previsti dalla riforma del diritto societario – tra cui le Camere di commercio.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 3 settembre 25, n. 23, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
25. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio, n. 229
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 agosto 22, n. 19, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale
Attuazione delle direttive 22/95/CE, 22/96/CE e 23/18/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Le autonomie funzionali possono partecipare alla società di rilevazione statistica che l’ISTAT può costituire. Viene prevista la promozione di intese o accordi tra Governo e Regioni per l’adozione di misure che garantiscano la completezza e l’aggiornamento del registro informatico degli adempimenti amministrativi. Vengono riconfermati:
-il ruolo delle Camere di commercio nell’ambito delle procedure di conciliazione con particolare riferimento a quelle collettive;
-la legittimazione ad agire per l’azione inibitoria delle clausole abusive. Le Camere di commercio possono partecipare alla società pubblica, che può essere costituita per la realizzazione dell’opera.
– Viene ampliato il compito del MUD in ordine alla raccolta dei dati relativi alla gestione dei RAEE;
-viene integrato l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con una sottocategoria relativa agli impianti che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE;
Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 23, n. 361
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 14 marzo 25, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
-alle Camere di commercio viene dato il compito di costituire un apposito elenco dei soggetti che la legge individua come tenuti ad assicurare la gestione corretta
dei rifiuti (cioè produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Vengono disciplinati i principi organizzativi e le modalità di rilascio (ma anche rinnovo, modifica e sostituzione) da parte delle Camere di commercio delle carte tachigrafiche.
– Viene valorizzato il ruolo delle Camere di commercio (e delle Associazioni imprenditoriali) per l’aggregazione della domanda di ricerca sul territorio, attraverso la promozione e la costituzione di forme associative fra le imprese. In particolare attraverso la possibilità per le Camere e le Associazioni di categoria di
promuovere organismi associativi che possono beneficiare delle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e di realizzare con le imprese progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici.
-Si affida alle Camere e alle Associazioni un ruolo nell’attrazione di alte professionalità nel nostro Paese, in collaborazione con Sviluppo Italia.
– È prevista la presenza di rappresentanti delle Camere di commercio nel Comitato nazionale e nel Comitato tecnico consultivo della nuova Agenzia nazionale del turismo.
Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 23, n. 53
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché per l’autorizzazione delle operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 23, n. 361 Utilizzo da parte delle Camere di commercio
dei sigilli per la legalizzazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare
– I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite convenzioni con – tra gli altri – le Camere di commercio.
– Rappresentanti delle Camere di commercio fanno parte del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro, istituito per lo sviluppo dei percorsi in alternanza.
-Vengono istituiti sportelli unici all’estero cui partecipano le Camere di commercio italiane all’estero.
-Sono promosse, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, forme di raccordo con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le Camere di commercio italiane all’estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi ministeri, anche disgiuntamente, con l’Unioncamere, con l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero. Il decreto concerne le modalità per le omologazioni del nuovo apparato digitale e delle relative carte tachigrafiche, nonché le disposizioni per l’istruttoria delle domande di autorizzazione dei centri tecnici, che saranno presentate alle Camere di commercio. Si individuano le modalità di applicazione su tutto il territorio nazionale per la fabbricazione, l’uso e la conservazione dei sigilli utilizzati dalle Camere di commercio per l’espletamento
delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazion. Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 21, n. 38, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
Ripartizione del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative, irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a favore dei consumatori”, di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2, n. 388 Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 23, n. 5
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 23, n. 5 È prevista l’istituzione di una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,
alla quale si iscrivono le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Prevede che i professionisti chiamati a realizzare impianti in campo edilizio dovranno essere iscritti ad un apposito Albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato.
Viene assegnata all’Unioncamere una parte del fondo, ai fini della promozione delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e delle attività di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi.
Per i servizi di conciliazione degli enti pubblici sono state adottate le tariffe già utilizzate dal sistema camerale.
– Viene istituito il registro degli organismi di conciliazione in cui le Camere di commercio si iscrivono di diritto su semplice domanda.
– Vengono adottati quali parametri per i corsi di formazione dei conciliatori quelli già predisposti dall’Unioncamere e in uso presso le Camere di commercio.
Disciplina dell’affiliazione commerciale
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 23, recanti la riforma del diritto societario, nonché al TU delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al
TU dell’intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 24)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 3 settembre 23, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale si prevede la possibilità per le parti di esperire un tentativo di conciliazione presso le Camere di commercio, sulla base del modello del diritto societario. I decreti correttivi hanno modificato la procedura di conciliazione presso le Camere di commercio per quanto riguarda la possibilità per il conciliatore di procedere alla proposta per la risoluzione della controversia. Si conferma la disposizione della legge finanziaria 23 in materia di organici e reclutamento del personale e si prevede che per le Camere di commercio vengano individuati specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico finanziario. Per la “lotta al carovita” si prevede il finanziamento di azioni delle Camere di commercio mirate ad organizzare panieri di beni di largo consumo e l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico degli esercizi commerciali che aderiscono a tali iniziative. La Camere di commercio sono state riconosciute quali autorità per il rilascio delle carte tachigrafe in Italia. Con il D.M. si attua il regolamento del Consiglio europeo, che stabilisce, per alcuni tipi di veicoli adibiti al trasporto di merci o al trasporto di passeggeri, l’obbligo di dotazione di un cronotachigrafo digitale a partire dal 5 agosto 24. Legge 27 dicembre 22, n. 289 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 23, n. 3
Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione 21) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 21, n. 366
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 23) Le Camere di commercio possono operare in convenzione con le università pubbliche e private per lo svolgimento di attività di intermediazione, consentito anche ad altri soggetti pubblici quali gli enti locali, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Le Camere di commercio devono supportare il Ministero delle attività produttive nella gestione del registro degli adempimenti amministrativi per le imprese che contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa. Le Camere di commercio in materia di alternanza scuolalavoro sono riconosciute:
– quali soggetti coinvolti in sede di progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi;
– potenziali soggetti di convenzione per l’accoglienza di studenti per i tirocini formativi.
Le Camere di commercio che hanno costituito organismi di conciliazione hanno diritto ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel registro, costituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti abilitati a gestire tentativi di conciliazione delle controversie nelle materie oggetto del decreto. Si riconosce il ruolo di sostegno al CIPE da parte del sistema camerale nel monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti di incentivazione nelle aree sottoutilizzate. Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti Regolamento recante norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 21, n. 57 Riforma della legislazione nazionale del turismo
Disposizioni in campo ambientale Passa al dirigente competente la responsabilità per gli adempimenti amministrativi legati ai protesti cambiari. Viene riconosciuto alle Camere di commercio un ruolo nella predisposizione di studi di fattibilità e proposte di intervento per le infrastrutture e la realizzazione di lavori pubblici. Il regolamento nel disciplinare l’attività svolta anche dalle Camere di commercio nel settore consente:
-che l’attività di controllo delle Camere di commercio possa essere svolta anche attraverso soggetti abilitati;
– agli utenti, come maggiore forma di garanzia, la possibilità di richiedere marchi aggiuntivi.
Le Camere di commercio adottano norme tecniche idonee per consentire l’accesso alle contrattazioni delle borse merci ad un’unica piattaforma telematica.
La nuova legge-quadro prevede:
-il ruolo degli enti funzionali nella promozione dei sistemi turistici locali;
-la costituzione presso le Camere di commercio di commissioni arbitrali e conciliative per risolvere le controversie sulla fornitura di servizi turistici. Le Camere di commercio rendono disponibili i dati in loro possesso sui rifiuti con apposito collegamento informatico all’ANPA e all’Osservatorio nazionale sui
rifiuti. Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefìci per lo sviluppo delle esportazioni e per l’internazionalizzazione delle attività produttive Legge-quadro sul settore fieristico Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’articolo 3 bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 48 Costituzione degli sportelli per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese
Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell’agricoltura, a norma dell’art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Il sistema delle Camere di commercio può essere associato all’attività dello sportello unico regionale per l’internazionalizzazione, anche al fine di costituire una rete diretta a garantire la diffusione territoriale dei servizi. È previsto un coinvolgimento delle Camere di commercio nell’iter per il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale. Tra le altre disposizioni si prevede che il nominativo del protestato riabilitato sia eliminato definitivamente dall’archivio dei protesti tenuto dalle Camere di commercio. Le Camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti mediante il registro informatico.
All’attività degli sportelli regionali, che può articolarsi su base territoriale, possono essere associati il sistema camerale, le associazioni di categoria e imprenditoriali nonché enti strumentali regionali, banche, enti fieristici e altri organismi interessati. L’ISTAT si avvale degli uffici di statistica delle Camere di commercio nonché dell’ufficio di statistica dell’Unioncamere per l’esecuzione delle operazioni di censimento. Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da trasferire alle Camere di commercio per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF 2)
Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286 Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative dei già soppressi UU.PP.I.C.A. da trasferire alle Camere di commercio. Alle Camere di commercio viene assegnato il compito di assicurare i collegamenti a rete fra i diversi livelli territoriali con particolare riguardo al monitoraggio e alla valutazione
degli interventi. È prevista la partecipazione del Presidente della Camera di commercio (o un suo delegato) al Consiglio territoriale per l’immigrazione, l’organismo provinciale con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
-Viene valorizzato e riconosciuto il ruolo delle Camere di commercio e delle autonomie funzionali attraverso una serie di norme che salvaguardano le funzioni loro delegate o ancora da conferire in attuazione della legge n. 59/1997.
-Si prevede che i Ministeri delle attività produttive e dell’economia si avvalgano delle Camere di commercio per lo svolgimento di alcune loro funzioni, e che le
Agenzie possono avvalersi tramite convenzioni delle Camere di commercio.
Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio
Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi in attuazione dell’art. 42 della legge n. 128/1998 Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2-26 per lo sviluppo del Mezzogiorno
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Norme di adeguamento alle prescrizioni dell’atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali Il decreto individua i beni e le risorse strumentali, umane ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero dell’industria da trasferire alle Camere di commercio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59/1997, ed effettivamente trasferite dall’1/1/2. Vengono introdotti elementi di semplificazione nelle procedure amministrative relative alla produzione e al commercio dei metalli preziosi, con una serie di competenze delle Camere di commercio relative, tra l’altro, alla tenuta presso il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. Le autonomie funzionali possono concorrere con le autonomie locali nell’ambito del partenariato istituzionale all’identificazione delle opportunità locali, alla formulazione di progetti collocati all’interno degli obiettivi definiti dalla Regione, e alla realizzazione e gestione degli interventi.
Presso le Camere di commercio sono istituite, a livello regionale e provinciale, commissioni per l’analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, per la promozione di collaborazioni ed intese istituzionali e per l’assistenza alle imprese. Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 112/1998, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, per le funzioni amministrative nella materia disciplinata dal decreto, si avvale della collaborazione delle Camere di commercio. Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 2, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Regolamento di riorganizzazione del catasto dei rifiuti
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
Regolamento per l’organizzazione del Comitato di indirizzo per l’euro ai sensi della legge n. 433/1997
Modifiche alla legge n. 368/1989, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero Si prevede che le strutture degli sportelli unici possano affidare alle Camere di commercio – tramite convenzione – lo svolgimento di specifiche fasi e attività istruttorie nell’ambito del procedimento di autorizzazione. Si prevede che l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali (ARPA) possano avvalersi della rete telematica delle Camere di commercio per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale. In caso di controversie le associazioni dei consumatori possono attivare la procedura di conciliazione dinanzi le Camere di commercio competenti per territorio. I Comitati provinciali per l’euro che operano come strutture locali funzionalmente collegate al Comitato euro si possono avvalere delle Camere di commercio per un supporto tecnico operativo. Si specifica che tra le finalità del CGIE rientra il coinvolgimento delle comunità italiane, residenti nei Paesi in via
di sviluppo, nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione e nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l’ICE, le Camere di commercio e le altre forme associative dell’imprenditoria
italiana. Disciplina della subfornitura nelle attività produttive
Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali
Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), e dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della legge n. 59/1997 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997
-Prevede la possibilità per le organizzazioni di categoria di siglare accordi-quadro presso le Camere di commercio.
-È previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio per le controversie in materia di subfornitura e, in caso di mancato accordo, il ricorso alla commissione arbitrale camerale. Le Camere di commercio possono svolgere gli accertamenti riguardanti la rilevazione dei prezzi di mercato
delle carcasse bovine. Per la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero, il Ministero del commercio con l’estero promuove la ristrutturazione della rete informatica dell’ICE anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con Regioni e Camere di commercio.
Le Camere di commercio vengono coinvolte nella programmazione della rete distributiva, con possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni per l’organizzazione di corsi professionali.
-Si sviluppa il ruolo delle Camere di commercio quali organismi regolatori del mercato con l’individuazione presso le Camere della figura del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica.
-Si stabilisce la possibilità di stipulare convenzioni sia con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico, sia con le Regioni per le funzioni promozionali relative all’internazionalizzazione.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma della legge n. 59/1997
-Si rafforza l’immagine dell’ente camerale quale interlocutore di riferimento per il sistema delle imprese in ambito provinciale (con l’attribuzione delle funzioni esercitate dagli UU.PP.I.C.A. e dagli uffici metrici provinciali).
– Viene istituita presso ogni Camera di commercio capoluogo di regione la Commissione per l’Albo dei promotori finanziari (delibera CONSOB n. 1629/1997).
-E viene previsto nel suo ambito un rappresentante designato dal Presidente camerale.
-Alle Camere di commercio viene affidata la ricezione delle dichiarazioni per l’accesso agli incentivi fiscali per il commercio, delegando loro anche le attività di
controllo previste dalla legge n. 317/1991.
-Le Camere di commercio possono essere autorizzate – su convenzione con le organizzazioni nazionali rappresentative dell’artigianato, della piccola impresa, del
commercio, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi – ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
-Si condiziona il rilascio delle certificazioni del registro delle imprese al pagamento del diritto annuale. Prevede il collegamento tra il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale delle Camere di commercio e di altri enti funzionali con il Sistema informativo lavoro (SIL).
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito di margarina e grassi idrogenati alimentari, a norma dell’art. 2, comma 8, della legge n.59/1997
Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 537/1993, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la società di gestione di servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato Costituzione in ciascuna provincia di un comitato provinciale per l’euro (CEP)
Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994) Il decreto regolamenta il procedimento di iscrizione alla Camera di commercio dei fabbricanti a scopo di commercio di margarina e grassi idrogenati alimentari. Si stabilisce che alle società di gestione aeroportuale possono partecipare in qualità di soci, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche le Camere di commercio accanto a Regioni, Province, Comuni ed enti locali interessati. I CEP sono presieduti dal Prefetto e si avvalgono delle Camere di commercio per il coordinamento tecnico operativo; nei CEP va inoltre assicurata la presenza di rappresentanti camerali. È previsto che nello svolgimento delle sue funzioni l’ICE operi in stretto raccordo anche con le Camere di commercio. Vengono istituite presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione le sezioni regionali dell’Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui è membro il Presidente camerale.
Viene introdotto all’articolo 1469 sexies al codice civile in cui si prevede che le Camere di commercio possano ricorrere all’azione inibitoria per interdire l’utilizzo di eventuali clausole vessatorie inserite nei contratti.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità Regolamento recante norme per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e
l’Ecoaudit Regolamentazione dell’istituto del “patto territoriale” Legge-quadro in materia di lavori pubblici Riordino della legislazione in materia portuale È prevista una delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi con cui verranno trasferite funzioni amministrative alle Regioni, le quali, per le funzioni inerenti alle imprese, potranno delegare le Camere di commercio. Prevede il ricorso ai servizi arbitrali e conciliativi delle Camere di commercio per la risoluzione delle controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) svolge attività di informazione del pubblico e delle imprese anche tramite collaborazione delle Camere di commercio. I patti territoriali di cui all’art. 7 del decreto legge n. 123/1995 sono promossi e redatti da una o più amministrazioni pubbliche locali nonché dalle Camere di commercio. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso il collegamento con analoghi sistemi delle Camere di commercio. Le Camere di commercio designano, assieme a Province e Comuni, la terna di esperti nel cui ambito viene nominato il presidente dell’Autorità portuale; esse inoltre possono chiedere al Ministro dei trasporti l’istituzione di ulteriori
Autorità in porti di categoria II. Legge 25 gennaio 1994, n. 7 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale Si stabilisce che il MUD – modello unico di dichiarazione per gli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica – deve essere presentato alle Camere di commercio.
le attività di informazione e assistenza dei consumatori, promozione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie da realizzare attraverso l’Unioncamere, sulla base dei finanziamenti previsti dal D.M. del 23 novembre 24. Le Regioni possono promuovere con le Camere di commercio la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione delle controversie nell’ambito dell’attività di tintolavanderie. Vengono modificati alcuni articoli del decreto sulle modalità per le omologazioni del nuovo apparato digitale e delle relative carte tachigrafiche, nonché le disposizioni per l’istruttoria delle domande di autorizzazione dei centri tecnici, che saranno presentate alle Camere di commercio. Le controversie che possono sorgere nell’ambito del trasferimento dell’azienda ai discendenti sono devolute ad uno degli organismi di conciliazione – previsti dalla riforma del diritto societario – tra cui le Camere di commercio.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 3 settembre 25, n. 23, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
25. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio, n. 229
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 agosto 22, n. 19, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale
Attuazione delle direttive 22/95/CE, 22/96/CE e 23/18/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Le autonomie funzionali possono partecipare alla società di rilevazione statistica che l’ISTAT può costituire. Viene prevista la promozione di intese o accordi tra Governo e Regioni per l’adozione di misure che garantiscano la completezza e l’aggiornamento del registro informatico degli adempimenti amministrativi. Vengono riconfermati:
-il ruolo delle Camere di commercio nell’ambito delle procedure di conciliazione con particolare riferimento a quelle collettive;
-la legittimazione ad agire per l’azione inibitoria delle clausole abusive. Le Camere di commercio possono partecipare alla società pubblica, che può essere costituita per la realizzazione dell’opera.
– Viene ampliato il compito del MUD in ordine alla raccolta dei dati relativi alla gestione dei RAEE;
-viene integrato l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con una sottocategoria relativa agli impianti che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE;
Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 23, n. 361
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 14 marzo 25, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
-alle Camere di commercio viene dato il compito di costituire un apposito elenco dei soggetti che la legge individua come tenuti ad assicurare la gestione corretta
dei rifiuti (cioè produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Vengono disciplinati i principi organizzativi e le modalità di rilascio (ma anche rinnovo, modifica e sostituzione) da parte delle Camere di commercio delle carte tachigrafiche.
– Viene valorizzato il ruolo delle Camere di commercio (e delle Associazioni imprenditoriali) per l’aggregazione della domanda di ricerca sul territorio, attraverso la promozione e la costituzione di forme associative fra le imprese. In particolare attraverso la possibilità per le Camere e le Associazioni di categoria di
promuovere organismi associativi che possono beneficiare delle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e di realizzare con le imprese progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici.
-Si affida alle Camere e alle Associazioni un ruolo nell’attrazione di alte professionalità nel nostro Paese, in collaborazione con Sviluppo Italia.
– È prevista la presenza di rappresentanti delle Camere di commercio nel Comitato nazionale e nel Comitato tecnico consultivo della nuova Agenzia nazionale del turismo.
Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 23, n. 53
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché per l’autorizzazione delle operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 23, n. 361 Utilizzo da parte delle Camere di commercio
dei sigilli per la legalizzazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare
– I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite convenzioni con – tra gli altri – le Camere di commercio.
– Rappresentanti delle Camere di commercio fanno parte del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro, istituito per lo sviluppo dei percorsi in alternanza.
-Vengono istituiti sportelli unici all’estero cui partecipano le Camere di commercio italiane all’estero.
-Sono promosse, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, forme di raccordo con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le Camere di commercio italiane all’estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi ministeri, anche disgiuntamente, con l’Unioncamere, con l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero. Il decreto concerne le modalità per le omologazioni del nuovo apparato digitale e delle relative carte tachigrafiche, nonché le disposizioni per l’istruttoria delle domande di autorizzazione dei centri tecnici, che saranno presentate alle Camere di commercio. Si individuano le modalità di applicazione su tutto il territorio nazionale per la fabbricazione, l’uso e la conservazione dei sigilli utilizzati dalle Camere di commercio per l’espletamento
delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazion. Disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 21, n. 38, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
Ripartizione del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative, irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a favore dei consumatori”, di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2, n. 388 Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 23, n. 5
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 23, n. 5 È prevista l’istituzione di una sezione speciale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,
alla quale si iscrivono le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Prevede che i professionisti chiamati a realizzare impianti in campo edilizio dovranno essere iscritti ad un apposito Albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato.
Viene assegnata all’Unioncamere una parte del fondo, ai fini della promozione delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e delle attività di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi.
Per i servizi di conciliazione degli enti pubblici sono state adottate le tariffe già utilizzate dal sistema camerale.
– Viene istituito il registro degli organismi di conciliazione in cui le Camere di commercio si iscrivono di diritto su semplice domanda.
– Vengono adottati quali parametri per i corsi di formazione dei conciliatori quelli già predisposti dall’Unioncamere e in uso presso le Camere di commercio.
Disciplina dell’affiliazione commerciale
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 23, recanti la riforma del diritto societario, nonché al TU delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al
TU dell’intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 24)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 3 settembre 23, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale si prevede la possibilità per le parti di esperire un tentativo di conciliazione presso le Camere di commercio, sulla base del modello del diritto societario. I decreti correttivi hanno modificato la procedura di conciliazione presso le Camere di commercio per quanto riguarda la possibilità per il conciliatore di procedere alla proposta per la risoluzione della controversia. Si conferma la disposizione della legge finanziaria 23 in materia di organici e reclutamento del personale e si prevede che per le Camere di commercio vengano individuati specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico finanziario. Per la “lotta al carovita” si prevede il finanziamento di azioni delle Camere di commercio mirate ad organizzare panieri di beni di largo consumo e l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico degli esercizi commerciali che aderiscono a tali iniziative. La Camere di commercio sono state riconosciute quali autorità per il rilascio delle carte tachigrafe in Italia. Con il D.M. si attua il regolamento del Consiglio europeo, che stabilisce, per alcuni tipi di veicoli adibiti al trasporto di merci o al trasporto di passeggeri, l’obbligo di dotazione di un cronotachigrafo digitale a partire dal 5 agosto 24. Legge 27 dicembre 22, n. 289 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 23, n. 3
Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione 21) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 21, n. 366
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 23) Le Camere di commercio possono operare in convenzione con le università pubbliche e private per lo svolgimento di attività di intermediazione, consentito anche ad altri soggetti pubblici quali gli enti locali, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Le Camere di commercio devono supportare il Ministero delle attività produttive nella gestione del registro degli adempimenti amministrativi per le imprese che contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa. Le Camere di commercio in materia di alternanza scuolalavoro sono riconosciute:
– quali soggetti coinvolti in sede di progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi;
– potenziali soggetti di convenzione per l’accoglienza di studenti per i tirocini formativi.
Le Camere di commercio che hanno costituito organismi di conciliazione hanno diritto ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel registro, costituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti abilitati a gestire tentativi di conciliazione delle controversie nelle materie oggetto del decreto. Si riconosce il ruolo di sostegno al CIPE da parte del sistema camerale nel monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti di incentivazione nelle aree sottoutilizzate. Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti Regolamento recante norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 21, n. 57 Riforma della legislazione nazionale del turismo
Disposizioni in campo ambientale Passa al dirigente competente la responsabilità per gli adempimenti amministrativi legati ai protesti cambiari. Viene riconosciuto alle Camere di commercio un ruolo nella predisposizione di studi di fattibilità e proposte di intervento per le infrastrutture e la realizzazione di lavori pubblici. Il regolamento nel disciplinare l’attività svolta anche dalle Camere di commercio nel settore consente:
-che l’attività di controllo delle Camere di commercio possa essere svolta anche attraverso soggetti abilitati;
– agli utenti, come maggiore forma di garanzia, la possibilità di richiedere marchi aggiuntivi.
Le Camere di commercio adottano norme tecniche idonee per consentire l’accesso alle contrattazioni delle borse merci ad un’unica piattaforma telematica.
La nuova legge-quadro prevede:
-il ruolo degli enti funzionali nella promozione dei sistemi turistici locali;
-la costituzione presso le Camere di commercio di commissioni arbitrali e conciliative per risolvere le controversie sulla fornitura di servizi turistici. Le Camere di commercio rendono disponibili i dati in loro possesso sui rifiuti con apposito collegamento informatico all’ANPA e all’Osservatorio nazionale sui
rifiuti. Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefìci per lo sviluppo delle esportazioni e per l’internazionalizzazione delle attività produttive Legge-quadro sul settore fieristico Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’articolo 3 bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 48 Costituzione degli sportelli per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese
Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell’agricoltura, a norma dell’art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Il sistema delle Camere di commercio può essere associato all’attività dello sportello unico regionale per l’internazionalizzazione, anche al fine di costituire una rete diretta a garantire la diffusione territoriale dei servizi. È previsto un coinvolgimento delle Camere di commercio nell’iter per il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale. Tra le altre disposizioni si prevede che il nominativo del protestato riabilitato sia eliminato definitivamente dall’archivio dei protesti tenuto dalle Camere di commercio. Le Camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti mediante il registro informatico.
All’attività degli sportelli regionali, che può articolarsi su base territoriale, possono essere associati il sistema camerale, le associazioni di categoria e imprenditoriali nonché enti strumentali regionali, banche, enti fieristici e altri organismi interessati. L’ISTAT si avvale degli uffici di statistica delle Camere di commercio nonché dell’ufficio di statistica dell’Unioncamere per l’esecuzione delle operazioni di censimento. Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da trasferire alle Camere di commercio per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF 2)
Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286 Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative dei già soppressi UU.PP.I.C.A. da trasferire alle Camere di commercio. Alle Camere di commercio viene assegnato il compito di assicurare i collegamenti a rete fra i diversi livelli territoriali con particolare riguardo al monitoraggio e alla valutazione
degli interventi. È prevista la partecipazione del Presidente della Camera di commercio (o un suo delegato) al Consiglio territoriale per l’immigrazione, l’organismo provinciale con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
-Viene valorizzato e riconosciuto il ruolo delle Camere di commercio e delle autonomie funzionali attraverso una serie di norme che salvaguardano le funzioni loro delegate o ancora da conferire in attuazione della legge n. 59/1997.
-Si prevede che i Ministeri delle attività produttive e dell’economia si avvalgano delle Camere di commercio per lo svolgimento di alcune loro funzioni, e che le
Agenzie possono avvalersi tramite convenzioni delle Camere di commercio.
Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio
Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi in attuazione dell’art. 42 della legge n. 128/1998 Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2-26 per lo sviluppo del Mezzogiorno
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Norme di adeguamento alle prescrizioni dell’atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali Il decreto individua i beni e le risorse strumentali, umane ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero dell’industria da trasferire alle Camere di commercio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59/1997, ed effettivamente trasferite dall’1/1/2. Vengono introdotti elementi di semplificazione nelle procedure amministrative relative alla produzione e al commercio dei metalli preziosi, con una serie di competenze delle Camere di commercio relative, tra l’altro, alla tenuta presso il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. Le autonomie funzionali possono concorrere con le autonomie locali nell’ambito del partenariato istituzionale all’identificazione delle opportunità locali, alla formulazione di progetti collocati all’interno degli obiettivi definiti dalla Regione, e alla realizzazione e gestione degli interventi.
Presso le Camere di commercio sono istituite, a livello regionale e provinciale, commissioni per l’analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, per la promozione di collaborazioni ed intese istituzionali e per l’assistenza alle imprese. Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 112/1998, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, per le funzioni amministrative nella materia disciplinata dal decreto, si avvale della collaborazione delle Camere di commercio. Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 2, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Regolamento di riorganizzazione del catasto dei rifiuti
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
Regolamento per l’organizzazione del Comitato di indirizzo per l’euro ai sensi della legge n. 433/1997
Modifiche alla legge n. 368/1989, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero Si prevede che le strutture degli sportelli unici possano affidare alle Camere di commercio – tramite convenzione – lo svolgimento di specifiche fasi e attività istruttorie nell’ambito del procedimento di autorizzazione. Si prevede che l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali (ARPA) possano avvalersi della rete telematica delle Camere di commercio per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale. In caso di controversie le associazioni dei consumatori possono attivare la procedura di conciliazione dinanzi le Camere di commercio competenti per territorio. I Comitati provinciali per l’euro che operano come strutture locali funzionalmente collegate al Comitato euro si possono avvalere delle Camere di commercio per un supporto tecnico operativo. Si specifica che tra le finalità del CGIE rientra il coinvolgimento delle comunità italiane, residenti nei Paesi in via
di sviluppo, nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione e nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l’ICE, le Camere di commercio e le altre forme associative dell’imprenditoria
italiana. Disciplina della subfornitura nelle attività produttive
Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali
Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), e dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della legge n. 59/1997 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997
-Prevede la possibilità per le organizzazioni di categoria di siglare accordi-quadro presso le Camere di commercio.
-È previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio per le controversie in materia di subfornitura e, in caso di mancato accordo, il ricorso alla commissione arbitrale camerale. Le Camere di commercio possono svolgere gli accertamenti riguardanti la rilevazione dei prezzi di mercato
delle carcasse bovine. Per la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero, il Ministero del commercio con l’estero promuove la ristrutturazione della rete informatica dell’ICE anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con Regioni e Camere di commercio.
Le Camere di commercio vengono coinvolte nella programmazione della rete distributiva, con possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni per l’organizzazione di corsi professionali.
-Si sviluppa il ruolo delle Camere di commercio quali organismi regolatori del mercato con l’individuazione presso le Camere della figura del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica.
-Si stabilisce la possibilità di stipulare convenzioni sia con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico, sia con le Regioni per le funzioni promozionali relative all’internazionalizzazione.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma della legge n. 59/1997
-Si rafforza l’immagine dell’ente camerale quale interlocutore di riferimento per il sistema delle imprese in ambito provinciale (con l’attribuzione delle funzioni esercitate dagli UU.PP.I.C.A. e dagli uffici metrici provinciali).
– Viene istituita presso ogni Camera di commercio capoluogo di regione la Commissione per l’Albo dei promotori finanziari (delibera CONSOB n. 1629/1997).
-E viene previsto nel suo ambito un rappresentante designato dal Presidente camerale.
-Alle Camere di commercio viene affidata la ricezione delle dichiarazioni per l’accesso agli incentivi fiscali per il commercio, delegando loro anche le attività di
controllo previste dalla legge n. 317/1991.
-Le Camere di commercio possono essere autorizzate – su convenzione con le organizzazioni nazionali rappresentative dell’artigianato, della piccola impresa, del
commercio, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi – ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
-Si condiziona il rilascio delle certificazioni del registro delle imprese al pagamento del diritto annuale. Prevede il collegamento tra il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale delle Camere di commercio e di altri enti funzionali con il Sistema informativo lavoro (SIL).
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito di margarina e grassi idrogenati alimentari, a norma dell’art. 2, comma 8, della legge n.59/1997
Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 537/1993, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la società di gestione di servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato Costituzione in ciascuna provincia di un comitato provinciale per l’euro (CEP)
Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994) Il decreto regolamenta il procedimento di iscrizione alla Camera di commercio dei fabbricanti a scopo di commercio di margarina e grassi idrogenati alimentari. Si stabilisce che alle società di gestione aeroportuale possono partecipare in qualità di soci, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche le Camere di commercio accanto a Regioni, Province, Comuni ed enti locali interessati. I CEP sono presieduti dal Prefetto e si avvalgono delle Camere di commercio per il coordinamento tecnico operativo; nei CEP va inoltre assicurata la presenza di rappresentanti camerali. È previsto che nello svolgimento delle sue funzioni l’ICE operi in stretto raccordo anche con le Camere di commercio. Vengono istituite presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione le sezioni regionali dell’Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui è membro il Presidente camerale.
Viene introdotto all’articolo 1469 sexies al codice civile in cui si prevede che le Camere di commercio possano ricorrere all’azione inibitoria per interdire l’utilizzo di eventuali clausole vessatorie inserite nei contratti.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità Regolamento recante norme per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e
l’Ecoaudit Regolamentazione dell’istituto del “patto territoriale” Legge-quadro in materia di lavori pubblici Riordino della legislazione in materia portuale È prevista una delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi con cui verranno trasferite funzioni amministrative alle Regioni, le quali, per le funzioni inerenti alle imprese, potranno delegare le Camere di commercio. Prevede il ricorso ai servizi arbitrali e conciliativi delle Camere di commercio per la risoluzione delle controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) svolge attività di informazione del pubblico e delle imprese anche tramite collaborazione delle Camere di commercio. I patti territoriali di cui all’art. 7 del decreto legge n. 123/1995 sono promossi e redatti da una o più amministrazioni pubbliche locali nonché dalle Camere di commercio. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso il collegamento con analoghi sistemi delle Camere di commercio. Le Camere di commercio designano, assieme a Province e Comuni, la terna di esperti nel cui ambito viene nominato il presidente dell’Autorità portuale; esse inoltre possono chiedere al Ministro dei trasporti l’istituzione di ulteriori
Autorità in porti di categoria II. Legge 25 gennaio 1994, n. 7 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale Si stabilisce che il MUD – modello unico di dichiarazione per gli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica – deve essere presentato alle Camere di commercio.
ARTICOLO 3
Potestà statutaria
1. In conformità ai princìpi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
a) l’ordinamento e l’organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Gli Statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Legge 16 giugno 1998, n. 191 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Modifiche ed integrazioni alla legge n. 59/1997 e alla legge n. 127/1997 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 Viene attribuita alle Camere di commercio l’autonomia regolamentare per la disciplina delle materia di cui all’art. 2 della legge n. 58/1993 e di quelle disciplinate dallo Statuto, prevedendo l’approvazione con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti. Sono aboliti gli atti di controllo sugli Statuti delle Camere di commercio.
Potestà statutaria
1. In conformità ai princìpi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
a) l’ordinamento e l’organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Gli Statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Legge 16 giugno 1998, n. 191 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Modifiche ed integrazioni alla legge n. 59/1997 e alla legge n. 127/1997 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 Viene attribuita alle Camere di commercio l’autonomia regolamentare per la disciplina delle materia di cui all’art. 2 della legge n. 58/1993 e di quelle disciplinate dallo Statuto, prevedendo l’approvazione con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti. Sono aboliti gli atti di controllo sugli Statuti delle Camere di commercio.
ARTICOLO 4
Vigilanza
1. La vigilanza sull’attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l’annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 3, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 22, n. 137 Disposizioni correttive al decreto legislativo n. 112/1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio Si tratta del nuovo regolamento che abroga il precedente approvato con D.M. 287/97 e che recepisce le disposizioni legislative e regolamentari emanate successivamente. Viene specificata, tra le competenze che fanno capo alla nuova area funzionale per lo sviluppo economico del Ministero per le attività produttive, quella relativa alla vigilanza sul sistema delle Camere di commercio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 112/98, e sulla tenuta del registro delle imprese. Viene modificato l’art. 38 del decreto legislativo n. 112/1998, stabilendo che spetta allo Stato, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, disciplinare la materia della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere. Le Camere di commercio possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del decreto nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile. Vengono aboliti gli atti di controllo sui bilanci, sulla determinazione
delle piante organiche, sulla costituzione di aziende speciali, sulle unioni regionali, centri estero e unioni interregionali. È il regolamento, adottato dai Ministri dell’industria e del tesoro ai sensi dell’art. 4 della legge n. 58/1993, che
stabilisce le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
Vigilanza
1. La vigilanza sull’attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l’annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 3, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 22, n. 137 Disposizioni correttive al decreto legislativo n. 112/1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio Si tratta del nuovo regolamento che abroga il precedente approvato con D.M. 287/97 e che recepisce le disposizioni legislative e regolamentari emanate successivamente. Viene specificata, tra le competenze che fanno capo alla nuova area funzionale per lo sviluppo economico del Ministero per le attività produttive, quella relativa alla vigilanza sul sistema delle Camere di commercio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 112/98, e sulla tenuta del registro delle imprese. Viene modificato l’art. 38 del decreto legislativo n. 112/1998, stabilendo che spetta allo Stato, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, disciplinare la materia della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere. Le Camere di commercio possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del decreto nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile. Vengono aboliti gli atti di controllo sui bilanci, sulla determinazione
delle piante organiche, sulla costituzione di aziende speciali, sulle unioni regionali, centri estero e unioni interregionali. È il regolamento, adottato dai Ministri dell’industria e del tesoro ai sensi dell’art. 4 della legge n. 58/1993, che
stabilisce le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
ARTICOLO 5
Scioglimento dei consigli
1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del Presidente di cui all’articolo 16, comma 1.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere
approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nomina
un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro
approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
Scioglimento dei consigli
1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del Presidente di cui all’articolo 16, comma 1.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere
approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nomina
un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro
approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
ARTICOLO 6
Unioni regionali
1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano,
nell’ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente
competenti.
2. L’attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti,
dall’assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un’aliquota delle entrate delle camere di commercio
associate.
Unioni regionali
1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano,
nell’ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente
competenti.
2. L’attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti,
dall’assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un’aliquota delle entrate delle camere di commercio
associate.
ARTICOLO 7
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. L’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali
delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione
ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle
camere di commercio e delle categorie economiche.
2. Lo statuto dell’Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall’assemblea composta dai rappresentanti di tutte le
camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato.
3. La dotazione finanziaria dell’Unioncamere è rappresentata da un’aliquota delle entrate delle camere di commercio.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale
dell’Unioncamere.
Decreto 6 aprile 26, n. 174
D.P.C.M. 3 aprile 26, n. 2
D.P.C.M. 1 luglio 25
Decreto 23 giugno 25
D.M. 13 ottobre 24
D.P.C.M. 8 agosto 23
Gestione delle entrate derivante dall’Albo dei
gestori di rifiuti, ai sensi dell’articolo 212,
comma 16, del decreto legislativo 3 aprile
26, n. 152
Regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle Borse merci italiane, con riferimento
ai prodotti agricoli, agroalimentari ed
ittici
Regolamento recante modalità di coordinamento,
attuazione ed accesso al registro informatico
degli adempimenti amministrativi
Istituzione del Comitato nazionale per il turismo,
in Roma
Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche
e per la tenuta del registro, ai sensi dell’articolo
3, comma 8, del decreto ministeriale 31
ottobre 23, n. 361
“Borsa nazionale del lavoro”, di cui agli articoli
15 e 16 del decreto legislativo 1 settembre
23, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio
23, n. 3
Approvazione del nuovo statuto dell’Unione
italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Viene istituito presso l’Unioncamere un fondo di compensazione.
L’Unioncamere designa, in rappresentanza delle Camere
di commercio, tre componenti nell’organismo con funzioni
di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa.
Il registro informatico degli adempimenti amministrativi
è reso accessibile nell’ambito del portale nazionale
per le imprese realizzato, tra gli altri, dall’Unioncamere.
L’Unioncamere designa un rappresentante delle Camere
di commercio all’interno del Comitato nazionale per il
turismo.
Vengono disciplinate le modalità di tenuta del registro e
degli elenchi da parte dell’Unioncamere che si avvale del
sistema informativo delle Camere.
All’interno della Commissione per il raccordo ed il coordinamento
della borsa continua del lavoro istituita presso
il Ministero del lavoro si prevede la presenza di un rappresentante
dell’Unioncamere.
Si tratta dello Statuto dell’Unioncamere.
Articolo
PROVVEDIMENTO TITOLO CONTENUTO
7 – Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
D.Lgs. 4 giugno 23, n. 127
D.M. 27 maggio 23
D.M. 9 marzo 22
D.P.R. 26 ottobre 21, n. 43
Legge 21 marzo 21, n. 84
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR)
Definizione, ai sensi dell’art. 34, comma 11
della legge 27 dicembre 22, n. 289, per le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori
di equilibrio economico-finanziario, volti a
consentire forme di reclutamento del personale
a tempo indeterminato
Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale
delle contrattazioni delle merci e delle
derrate di cui alla legge 2 marzo 1913, n. 272,
svolte attraverso strumenti informatici o per via
telematica
Regolamento concernente la revisione organica
della disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio, nonché delle manifestazioni di sorte
locali ai sensi dell’art. 19, comma 4 della legge
27 dicembre 1997, n. 449
Disposizioni per la partecipazione italiana alla
stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo
di Paesi dell’area balcanica
L’Unioncamere può nominare nel Consiglio nazionale
delle ricerche:
un componente del consiglio di amministrazione;
un componente del consiglio scientifico generale;
un componente del comitato di valutazione.
Vengono individuati gli indicatori di equilibrio economico-
finanziario volti a definire per le Camere di commercio
e l’Unioncamere le forme di reclutamento del personale.
Si prevede che l’Unioncamere riferisca mensilmente al
Ministero delle attività produttive sull’andamento del
complesso delle negoziazioni, sulle eventuali disfunzioni
del sistema telematico e sulle interazioni con le attuali
funzioni delle borse merci.
Si prevede che il Ministero delle attività produttive possa
concludere accordi con l’Unioncamere per stabilire rapporti
di collaborazione con le Camere di commercio.
Viene istituita una nuova sezione del fondo di perequazione
presso l’Unioncamere destinato al finanziamento
di progetti per lo sviluppo e la ricostruzione nell’area
balcanica.
D.P.R. 9 febbraio 21, n. 161
Legge 11 gennaio 21, n. 7
D.P.R. 6 giugno 2, n. 197
Legge 11 maggio 1999, n. 14
D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Regolamento di semplificazione dei procedimenti
relativi alla concessione di agevolazioni,
contributi, incentivi e benefìci per lo sviluppo
delle esportazioni e per l’internazionalizzazione
delle attività produttive
Legge-quadro sul settore fieristico
Regolamento di esecuzione del quinto censimento
generale dell’agricoltura, a norma dell’art.
37 della legge 17 maggio 1999, n. 144
Norme in materia di attività produttive
Riordino di enti e società di promozione e istituzione
della società Sviluppo Italia
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge n. 59/1997
L’Unione può partecipare alla costituzione dello sportello
unico regionale per l’internazionalizzazione insieme
ad altri enti.
Si prevede la partecipazione dell’Unioncamere al Comitato
tecnico-consultivo costituito presso il Ministero dell’industria.
L’ISTAT si avvale degli uffici di statistica delle Camere di
commercio nonché dell’ufficio di statistica dell’Unioncamere
per l’esecuzione delle operazioni di censimento.
In materia di semplificazione viene attribuita all’Unioncamere
la competenza ad acquisire direttamente dalle
amministrazioni – sulla base di un modello unico di comunicazione
e senza oneri – i dati necessari per aggiornare
in maniera continua le rilevazioni sugli andamenti
del sistema economico.
Le Regioni, gli enti locali e funzionali, loro associazioni
o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione
dei successivi aumenti del capitale sociale.
Viene istituito il Comitato per l’emersione del lavoro non
regolare, a cui partecipa un rappresentante designato dall’Unioncamere.
Viene conservata allo Stato la vigilanza sull’attività dell’Unioncamere,
l’approvazione dello Statuto e le relative
modifiche.
Articolo 7 – Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
PROVVEDIMENTO TITOLO CONTENUTO
Legge 25 marzo 1997, n. 68
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Legge 25 gennaio 1994, n. 7
Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio
estero
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Norme per la semplificazione degli adempimenti
in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonché per l’attuazione del sistema
di ecogestione e di audit ambientale
L’Unioncamere partecipa alla designazione dei membri
del Comitato consultivo.
È attribuito all’Unioncamere il potere di designare un
componente del Comitato nazionale dell’Albo.
Viene stabilito che l’Unioncamere concluda un accordo
di programma con i Ministeri dell’ambiente e dell’industria
per la predisposizione, l’elaborazione e la comunicazione
al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti
sulla base del MUD.
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. L’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali
delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione
ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle
camere di commercio e delle categorie economiche.
2. Lo statuto dell’Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall’assemblea composta dai rappresentanti di tutte le
camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato.
3. La dotazione finanziaria dell’Unioncamere è rappresentata da un’aliquota delle entrate delle camere di commercio.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale
dell’Unioncamere.
Decreto 6 aprile 26, n. 174
D.P.C.M. 3 aprile 26, n. 2
D.P.C.M. 1 luglio 25
Decreto 23 giugno 25
D.M. 13 ottobre 24
D.P.C.M. 8 agosto 23
Gestione delle entrate derivante dall’Albo dei
gestori di rifiuti, ai sensi dell’articolo 212,
comma 16, del decreto legislativo 3 aprile
26, n. 152
Regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle Borse merci italiane, con riferimento
ai prodotti agricoli, agroalimentari ed
ittici
Regolamento recante modalità di coordinamento,
attuazione ed accesso al registro informatico
degli adempimenti amministrativi
Istituzione del Comitato nazionale per il turismo,
in Roma
Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche
e per la tenuta del registro, ai sensi dell’articolo
3, comma 8, del decreto ministeriale 31
ottobre 23, n. 361
“Borsa nazionale del lavoro”, di cui agli articoli
15 e 16 del decreto legislativo 1 settembre
23, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio
23, n. 3
Approvazione del nuovo statuto dell’Unione
italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Viene istituito presso l’Unioncamere un fondo di compensazione.
L’Unioncamere designa, in rappresentanza delle Camere
di commercio, tre componenti nell’organismo con funzioni
di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa.
Il registro informatico degli adempimenti amministrativi
è reso accessibile nell’ambito del portale nazionale
per le imprese realizzato, tra gli altri, dall’Unioncamere.
L’Unioncamere designa un rappresentante delle Camere
di commercio all’interno del Comitato nazionale per il
turismo.
Vengono disciplinate le modalità di tenuta del registro e
degli elenchi da parte dell’Unioncamere che si avvale del
sistema informativo delle Camere.
All’interno della Commissione per il raccordo ed il coordinamento
della borsa continua del lavoro istituita presso
il Ministero del lavoro si prevede la presenza di un rappresentante
dell’Unioncamere.
Si tratta dello Statuto dell’Unioncamere.
Articolo
PROVVEDIMENTO TITOLO CONTENUTO
7 – Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
D.Lgs. 4 giugno 23, n. 127
D.M. 27 maggio 23
D.M. 9 marzo 22
D.P.R. 26 ottobre 21, n. 43
Legge 21 marzo 21, n. 84
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR)
Definizione, ai sensi dell’art. 34, comma 11
della legge 27 dicembre 22, n. 289, per le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori
di equilibrio economico-finanziario, volti a
consentire forme di reclutamento del personale
a tempo indeterminato
Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale
delle contrattazioni delle merci e delle
derrate di cui alla legge 2 marzo 1913, n. 272,
svolte attraverso strumenti informatici o per via
telematica
Regolamento concernente la revisione organica
della disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio, nonché delle manifestazioni di sorte
locali ai sensi dell’art. 19, comma 4 della legge
27 dicembre 1997, n. 449
Disposizioni per la partecipazione italiana alla
stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo
di Paesi dell’area balcanica
L’Unioncamere può nominare nel Consiglio nazionale
delle ricerche:
un componente del consiglio di amministrazione;
un componente del consiglio scientifico generale;
un componente del comitato di valutazione.
Vengono individuati gli indicatori di equilibrio economico-
finanziario volti a definire per le Camere di commercio
e l’Unioncamere le forme di reclutamento del personale.
Si prevede che l’Unioncamere riferisca mensilmente al
Ministero delle attività produttive sull’andamento del
complesso delle negoziazioni, sulle eventuali disfunzioni
del sistema telematico e sulle interazioni con le attuali
funzioni delle borse merci.
Si prevede che il Ministero delle attività produttive possa
concludere accordi con l’Unioncamere per stabilire rapporti
di collaborazione con le Camere di commercio.
Viene istituita una nuova sezione del fondo di perequazione
presso l’Unioncamere destinato al finanziamento
di progetti per lo sviluppo e la ricostruzione nell’area
balcanica.
D.P.R. 9 febbraio 21, n. 161
Legge 11 gennaio 21, n. 7
D.P.R. 6 giugno 2, n. 197
Legge 11 maggio 1999, n. 14
D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Regolamento di semplificazione dei procedimenti
relativi alla concessione di agevolazioni,
contributi, incentivi e benefìci per lo sviluppo
delle esportazioni e per l’internazionalizzazione
delle attività produttive
Legge-quadro sul settore fieristico
Regolamento di esecuzione del quinto censimento
generale dell’agricoltura, a norma dell’art.
37 della legge 17 maggio 1999, n. 144
Norme in materia di attività produttive
Riordino di enti e società di promozione e istituzione
della società Sviluppo Italia
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge n. 59/1997
L’Unione può partecipare alla costituzione dello sportello
unico regionale per l’internazionalizzazione insieme
ad altri enti.
Si prevede la partecipazione dell’Unioncamere al Comitato
tecnico-consultivo costituito presso il Ministero dell’industria.
L’ISTAT si avvale degli uffici di statistica delle Camere di
commercio nonché dell’ufficio di statistica dell’Unioncamere
per l’esecuzione delle operazioni di censimento.
In materia di semplificazione viene attribuita all’Unioncamere
la competenza ad acquisire direttamente dalle
amministrazioni – sulla base di un modello unico di comunicazione
e senza oneri – i dati necessari per aggiornare
in maniera continua le rilevazioni sugli andamenti
del sistema economico.
Le Regioni, gli enti locali e funzionali, loro associazioni
o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione
dei successivi aumenti del capitale sociale.
Viene istituito il Comitato per l’emersione del lavoro non
regolare, a cui partecipa un rappresentante designato dall’Unioncamere.
Viene conservata allo Stato la vigilanza sull’attività dell’Unioncamere,
l’approvazione dello Statuto e le relative
modifiche.
Articolo 7 – Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
PROVVEDIMENTO TITOLO CONTENUTO
Legge 25 marzo 1997, n. 68
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Legge 25 gennaio 1994, n. 7
Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio
estero
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Norme per la semplificazione degli adempimenti
in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonché per l’attuazione del sistema
di ecogestione e di audit ambientale
L’Unioncamere partecipa alla designazione dei membri
del Comitato consultivo.
È attribuito all’Unioncamere il potere di designare un
componente del Comitato nazionale dell’Albo.
Viene stabilito che l’Unioncamere concluda un accordo
di programma con i Ministeri dell’ambiente e dell’industria
per la predisposizione, l’elaborazione e la comunicazione
al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti
sulla base del MUD.
Capo II
Registro delle imprese
ARTICOLO 8
Registro delle imprese
1. È istituito presso la camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.
2. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni
della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale
del capoluogo di provincia.
3. L’ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio.
L’atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. [Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori
di cui all’articolo 283 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.]
5. L’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento
dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo
la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico
approvato con regio decreto 2 settembre 1934, n. 211, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese
o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o
parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l’istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di
adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l’acquisizione e l’utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo
non prevista ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico
delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell’importo previsto per le ditte
individuali.
1. È abrogato il secondo comma dell’articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 2 settembre 1934, n. 211, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l’istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all’iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all’archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma
7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione
o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.
Articolo 8 – Registro delle imprese
PROVVEDIMENTO TITOLO CONTENUTO
D.Lgs. 24 marzo 26, n. 155
Legge 23 dicembre 25, n. 266
Legge 2 dicembre 25, n. 248
Legge 28 novembre 25, n. 246
Legge 13 giugno 25, n. 118
Disciplina dell’impresa sociale, a norma della
legge 13 giugno 25, n. 118
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
26)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 settembre 25, n. 23, recante
misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria
Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
25
Delega al Governo concernente la disciplina
dell’impresa sociale
Si prevede che al registro delle imprese vengono depositati:
gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti
relativi all’impresa sociale;
un apposito documento che rappresenti adeguatamente
la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa;
il bilancio sociale, che rappresenta l’osservanza delle
finalità sociali da parte dell’impresa sociale.
Per alcune tipologie di imprese le iscrizioni al registro
delle imprese hanno valore anche ai fini previdenziali.
Devono essere emanati regolamenti per l’adeguamento
del regolamento istitutivo del registro delle imprese.
Vengono previste norme per la semplificazione degli
adempimenti amministrativi delle imprese, con riferimento
anche agli aspetti inerenti all’iscrizione al registro
delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le
attività degli sportelli unici.
Tra i principi e i criteri direttivi di cui il Governo dovrà
tenere conto nell’adottare i decreti legislativi sull’impresa
sociale, è menzionato anche l’obbligo di iscrizione al
registro delle imprese.
Decreto 3 marzo 25
Decreto 3 marzo 25
Decreto 25 febbraio 25
Decreto 23 luglio 24, n. 247
Approvazione delle specifiche tecniche per la
creazione di programmi informatici finalizzati
alla compilazione delle domande e delle denunce
da presentare all’ufficio del registro delle
imprese per via telematica o su supporto informatico
Approvazione delle specifiche tecniche per la
creazione di programmi informatici finalizzati
alla compilazione degli elenchi dei protesti e
dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione in
via telematica o su supporto informatico alle
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati
Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti
il registro delle imprese, approvati con decreto
ministeriale 13 luglio 24, previsti dall’articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581
Regolamento di semplificazione del procedimento
relativo alla cancellazione di imprese e
società non più operative dal registro delle imprese
Viene implementata la modulistica vigente al fine di adeguare
il decreto ministeriale 31 ottobre 23:
– alle novità introdotte con il decreto legislativo 37/24
che integra e modifica i decreti 5 e 6 del 23, di riforma
del diritto societario;
– al decreto ministeriale 23 giugno 24 che ha istituito
l’albo nazionale delle cooperative, in attuazione del
decreto legislativo 6 del 23.
Si approva la modulistica in formato elettronico per la
trasmissione degli elenchi dei protesti.
Vengono sostituiti i modelli di certificato di iscrizione
nella sezione ordinaria del registro delle imprese e del
certificato di poteri personali, il modello di dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle
imprese e il dispositivo “cert.impresa”, previsto dal decreto
ministeriale 15 febbraio 21 per i dati tratti dal registro
delle imprese.
Si definiscono le procedure per la cancellazione dal registro
delle imprese delle imprese individuali, delle società
semplici, delle società in nome collettivo, delle società in
accomandita semplice e delle imprese artigiane.
Decreto 13 luglio 24
Decreto 23 giugno 24
Decreto 12 maggio 24
D.Lgs. 29 marzo 24, n. 99
D.M. 2 gennaio 24
Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti
al registro delle imprese approvati con decreto
ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall’art.
24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
Istituzione dell’Albo delle società cooperative,
in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo
17 gennaio 23, n. 6, e dell’art. 223 sexiesdecies
delle norme di attuazione e transitorie del
codice civile
Disciplina delle modalità di presentazione all’ufficio
del registro delle imprese delle dichiarazioni,
di cui all’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e definizione delle specifiche tecniche
per la trasmissione dei dati all’Agenzia
delle entrate
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa
in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo
23, n. 38
Sperimentazione del protocollo automatico negli
uffici del registro delle imprese
Viene approvata la nuova modulistica per le comunicazioni
al registro delle imprese.
È istituito l’Albo delle società cooperative presso il Ministero
delle attività produttive, che si avvale delle Camere
di commercio.
I soggetti che si iscrivono nel registro delle imprese o nel
REA possono presentare le dichiarazioni di inizio e cessazione
di attività ai fini IVA all’ufficio del registro delle
imprese, che trasmette i dati on line alla Agenzia delle
entrate e rilascia al contribuente la certificazione dell’avvenuta
operazione.
Ai fini dell’aggiornamento del REA, le Camere di commercio
acquisiscono le dichiarazioni del soggetto che
esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale.
Il sistema di protocollazione automatica delle pratiche
trasmesse al registro delle imprese – da avviare in via
sperimentale – garantisce l’attribuzione del protocollo
nella stessa giornata d’invio o entro il giorno lavorativo
successivo.
Legge 24 dicembre 23, n. 35
Legge 24 novembre 23, n. 326
D.M. 31 ottobre 23
D.M. 3 giugno 23, n. 221
Legge 7 marzo 23, n. 38
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
24)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 settembre 23, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
Approvazione delle specifiche tecniche per la
creazione di programmi informatici finalizzati
alla compilazione delle domande e delle denunce
da presentare all’ufficio del registro delle
imprese per via telematica o su supporto informatico
Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’art. 17 della legge 5 marzo 21, n. 57, in
materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio
Disposizioni in materia di agricoltura
Si consente ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai
periti commerciali di eseguire, su incarico delle società,
il deposito dei bilanci al registro delle imprese attestandone
la conformità agli originali.
Si stabilisce che le iscrizioni al registro delle imprese abbiano
valore anche ai fini delle iscrizioni agli enti previdenziali.
Nel decreto sono approvate le specifiche tecniche per
un’implementazione della modulistica vigente al fine di
renderla disponibile in formato elettronico, in considerazione
della complessiva entrata in vigore della legge
34/2 e al fine di renderla compatibile con le disposizioni
recate dal diritto societario (D.Lgs. 6/23).
Sono disciplinati i soggetti tenuti all’iscrizione al registro
delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane. Sono
disciplinati i casi di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione
al registro delle imprese, la loro cancellazione e
reiscrizione. Alle Camere sono attribuiti poteri di vigilanza
sulle attività di facchinaggio e movimentazione
delle merci.
Nell’esercizio della delega per la modernizzazione del
settore agricolo il Governo dovrà utilizzare ai fini di
semplificazione i dati delle imprese agricole e del settore
della pesca contenute nel registro imprese e nel
REA. D.P.R. 7 dicembre 21, n. 476
D.Lgs. 18 maggio 21, n. 228
Legge 29 marzo 21, n. 135
Legge 5 marzo 21, n. 57
D.Lgs. 2 febbraio 21, n. 96
Legge 24 novembre 2, n. 34
Regolamento di semplificazione per l’iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri ai fini previdenziali
Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
21, n. 57
Riforma della legislazione nazionale del turismo
Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati
Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l’esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello
in cui è stata acquisita la qualifica professionale
Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi
(legge di semplificazione 1999)
Si prevede che la domanda per l’iscrizione ai fini previdenziali
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri negli appositi
elenchi possa essere presentata anche presso le sedi
delle Camere di commercio.
Si attribuisce all’iscrizione degli agricoltori al registro
delle imprese il valore di piena pubblicità legale come
per tutti gli altri settori.
La nuova legge quadro prevede:
l’iscrizione al registro delle imprese come condizione
per l’esercizio dell’impresa turistica;
la soppressione della sezione speciale del REC.
Nell’ambito della delega per la modernizzazione e l’orientamento
dell’agricoltura e della pesca, si prevede che
il registro delle imprese debba assumere il valore di strumento
di pubblicità legale per gli imprenditori agricoli.
È prevista l’istituzione di una sezione speciale del registro
delle imprese relativa alle società tra professionisti.
L’iscrizione di tali società ha funzioni di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia.
Vengono unificati in trenta giorni i termini per il deposito
di atti e la presentazione di domande e denunce al
registro delle imprese e al REA.
Si prevede che le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano, presentate al registro imprese (escluse
quelle presentate da imprenditori individuali e soggetti
iscritti al REA), siano inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558
D.M. 7 luglio 1997, n. 274
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
D.Lgs. 3 aprile 1998, n. 173
Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle
imprese, nonché per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all’Albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese
per particolari categorie di attività soggette
alla verifica di determinati requisiti tecnici
Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della
legge n. 82/1994, per la disciplina delle attività
di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione,
di derattizzazione e di sanificazione
Regolamento di semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia
Disposizioni in materia di contenimento dei costi
di produzione e per il rafforzamento strutturale
delle imprese agricole, a norma dell’art.
55, commi 14 e 15, della legge n. 449/1997
Si tratta del decreto che introduce norme di semplificazione
per la denuncia di inizio attività e l’iscrizione all’Albo
delle imprese artigiane e al registro delle imprese,
in attuazione dei numeri 94-97-98 dell’allegato 1
della legge n. 59/1997.
Viene abrogato il comma 4 dell’art. 8 della legge n.
58/1993.
Si tratta del decreto che disciplina l’iscrizione delle imprese
di pulizia – ai fini della partecipazione secondo la
normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei
servizi – nel registro delle imprese o nell’Albo delle imprese
artigiane.
Si stabilisce che le certificazioni o attestazioni delle
Camere di commercio, recanti specifica dicitura, sono
equiparate alle comunicazioni delle prefetture.
Viene inoltre attivato un collegamento telematico tra il
sistema informativo delle Camere di commercio e
quello del Ministero dell’interno messo a disposizione
della prefettura di Roma.
Si stabilisce l’interconnessione del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) con i sistemi informativi delle
Camere di commercio, al fine di fornire al registro delle
imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione
e all’aggiornamento del REA.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 122
Legge 25 marzo 1997, n. 72
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge n. 59/1997
Disposizioni in materia di commercio e di Camere
di commercio
Attuazione dell’art. 8 della legge n. 58/1993
Viene conservata allo Stato la funzione amministrativa
concernente l’emanazione delle norme di attivazione dell’articolo
8.
Si semplifica la formazione dell’elenco degli utenti
metrici con l’acquisizione dei dati dalle Camere di
commercio e da altre PA avvalendosi di strumenti
informatici.
Si specifica che per i produttori agricoli di cui all’art.
34 del D.P.R. n. 633/1972 l’iscrizione al registro delle
imprese non è obbligatoria.
È il regolamento per istituzione del registro delle imprese.
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[ 48 ]
Registro delle imprese
1. È istituito presso la camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.
2. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni
della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale
del capoluogo di provincia.
3. L’ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio.
L’atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. [Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori
di cui all’articolo 283 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.]
5. L’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento
dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo
la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico
approvato con regio decreto 2 settembre 1934, n. 211, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese
o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o
parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l’istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di
adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l’acquisizione e l’utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo
non prevista ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico
delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell’importo previsto per le ditte
individuali.
1. È abrogato il secondo comma dell’articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 2 settembre 1934, n. 211, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l’istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all’iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all’archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma
7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione
o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.
Articolo 8 – Registro delle imprese
PROVVEDIMENTO TITOLO CONTENUTO
D.Lgs. 24 marzo 26, n. 155
Legge 23 dicembre 25, n. 266
Legge 2 dicembre 25, n. 248
Legge 28 novembre 25, n. 246
Legge 13 giugno 25, n. 118
Disciplina dell’impresa sociale, a norma della
legge 13 giugno 25, n. 118
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
26)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 settembre 25, n. 23, recante
misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria
Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
25
Delega al Governo concernente la disciplina
dell’impresa sociale
Si prevede che al registro delle imprese vengono depositati:
gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti
relativi all’impresa sociale;
un apposito documento che rappresenti adeguatamente
la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa;
il bilancio sociale, che rappresenta l’osservanza delle
finalità sociali da parte dell’impresa sociale.
Per alcune tipologie di imprese le iscrizioni al registro
delle imprese hanno valore anche ai fini previdenziali.
Devono essere emanati regolamenti per l’adeguamento
del regolamento istitutivo del registro delle imprese.
Vengono previste norme per la semplificazione degli
adempimenti amministrativi delle imprese, con riferimento
anche agli aspetti inerenti all’iscrizione al registro
delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le
attività degli sportelli unici.
Tra i principi e i criteri direttivi di cui il Governo dovrà
tenere conto nell’adottare i decreti legislativi sull’impresa
sociale, è menzionato anche l’obbligo di iscrizione al
registro delle imprese.
Decreto 3 marzo 25
Decreto 3 marzo 25
Decreto 25 febbraio 25
Decreto 23 luglio 24, n. 247
Approvazione delle specifiche tecniche per la
creazione di programmi informatici finalizzati
alla compilazione delle domande e delle denunce
da presentare all’ufficio del registro delle
imprese per via telematica o su supporto informatico
Approvazione delle specifiche tecniche per la
creazione di programmi informatici finalizzati
alla compilazione degli elenchi dei protesti e
dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione in
via telematica o su supporto informatico alle
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati
Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti
il registro delle imprese, approvati con decreto
ministeriale 13 luglio 24, previsti dall’articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581
Regolamento di semplificazione del procedimento
relativo alla cancellazione di imprese e
società non più operative dal registro delle imprese
Viene implementata la modulistica vigente al fine di adeguare
il decreto ministeriale 31 ottobre 23:
– alle novità introdotte con il decreto legislativo 37/24
che integra e modifica i decreti 5 e 6 del 23, di riforma
del diritto societario;
– al decreto ministeriale 23 giugno 24 che ha istituito
l’albo nazionale delle cooperative, in attuazione del
decreto legislativo 6 del 23.
Si approva la modulistica in formato elettronico per la
trasmissione degli elenchi dei protesti.
Vengono sostituiti i modelli di certificato di iscrizione
nella sezione ordinaria del registro delle imprese e del
certificato di poteri personali, il modello di dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle
imprese e il dispositivo “cert.impresa”, previsto dal decreto
ministeriale 15 febbraio 21 per i dati tratti dal registro
delle imprese.
Si definiscono le procedure per la cancellazione dal registro
delle imprese delle imprese individuali, delle società
semplici, delle società in nome collettivo, delle società in
accomandita semplice e delle imprese artigiane.
Decreto 13 luglio 24
Decreto 23 giugno 24
Decreto 12 maggio 24
D.Lgs. 29 marzo 24, n. 99
D.M. 2 gennaio 24
Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti
al registro delle imprese approvati con decreto
ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall’art.
24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
Istituzione dell’Albo delle società cooperative,
in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo
17 gennaio 23, n. 6, e dell’art. 223 sexiesdecies
delle norme di attuazione e transitorie del
codice civile
Disciplina delle modalità di presentazione all’ufficio
del registro delle imprese delle dichiarazioni,
di cui all’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e definizione delle specifiche tecniche
per la trasmissione dei dati all’Agenzia
delle entrate
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa
in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo
23, n. 38
Sperimentazione del protocollo automatico negli
uffici del registro delle imprese
Viene approvata la nuova modulistica per le comunicazioni
al registro delle imprese.
È istituito l’Albo delle società cooperative presso il Ministero
delle attività produttive, che si avvale delle Camere
di commercio.
I soggetti che si iscrivono nel registro delle imprese o nel
REA possono presentare le dichiarazioni di inizio e cessazione
di attività ai fini IVA all’ufficio del registro delle
imprese, che trasmette i dati on line alla Agenzia delle
entrate e rilascia al contribuente la certificazione dell’avvenuta
operazione.
Ai fini dell’aggiornamento del REA, le Camere di commercio
acquisiscono le dichiarazioni del soggetto che
esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale.
Il sistema di protocollazione automatica delle pratiche
trasmesse al registro delle imprese – da avviare in via
sperimentale – garantisce l’attribuzione del protocollo
nella stessa giornata d’invio o entro il giorno lavorativo
successivo.
Legge 24 dicembre 23, n. 35
Legge 24 novembre 23, n. 326
D.M. 31 ottobre 23
D.M. 3 giugno 23, n. 221
Legge 7 marzo 23, n. 38
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
24)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 settembre 23, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
Approvazione delle specifiche tecniche per la
creazione di programmi informatici finalizzati
alla compilazione delle domande e delle denunce
da presentare all’ufficio del registro delle
imprese per via telematica o su supporto informatico
Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’art. 17 della legge 5 marzo 21, n. 57, in
materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio
Disposizioni in materia di agricoltura
Si consente ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai
periti commerciali di eseguire, su incarico delle società,
il deposito dei bilanci al registro delle imprese attestandone
la conformità agli originali.
Si stabilisce che le iscrizioni al registro delle imprese abbiano
valore anche ai fini delle iscrizioni agli enti previdenziali.
Nel decreto sono approvate le specifiche tecniche per
un’implementazione della modulistica vigente al fine di
renderla disponibile in formato elettronico, in considerazione
della complessiva entrata in vigore della legge
34/2 e al fine di renderla compatibile con le disposizioni
recate dal diritto societario (D.Lgs. 6/23).
Sono disciplinati i soggetti tenuti all’iscrizione al registro
delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane. Sono
disciplinati i casi di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione
al registro delle imprese, la loro cancellazione e
reiscrizione. Alle Camere sono attribuiti poteri di vigilanza
sulle attività di facchinaggio e movimentazione
delle merci.
Nell’esercizio della delega per la modernizzazione del
settore agricolo il Governo dovrà utilizzare ai fini di
semplificazione i dati delle imprese agricole e del settore
della pesca contenute nel registro imprese e nel
REA. D.P.R. 7 dicembre 21, n. 476
D.Lgs. 18 maggio 21, n. 228
Legge 29 marzo 21, n. 135
Legge 5 marzo 21, n. 57
D.Lgs. 2 febbraio 21, n. 96
Legge 24 novembre 2, n. 34
Regolamento di semplificazione per l’iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri ai fini previdenziali
Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
21, n. 57
Riforma della legislazione nazionale del turismo
Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati
Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l’esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello
in cui è stata acquisita la qualifica professionale
Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi
(legge di semplificazione 1999)
Si prevede che la domanda per l’iscrizione ai fini previdenziali
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri negli appositi
elenchi possa essere presentata anche presso le sedi
delle Camere di commercio.
Si attribuisce all’iscrizione degli agricoltori al registro
delle imprese il valore di piena pubblicità legale come
per tutti gli altri settori.
La nuova legge quadro prevede:
l’iscrizione al registro delle imprese come condizione
per l’esercizio dell’impresa turistica;
la soppressione della sezione speciale del REC.
Nell’ambito della delega per la modernizzazione e l’orientamento
dell’agricoltura e della pesca, si prevede che
il registro delle imprese debba assumere il valore di strumento
di pubblicità legale per gli imprenditori agricoli.
È prevista l’istituzione di una sezione speciale del registro
delle imprese relativa alle società tra professionisti.
L’iscrizione di tali società ha funzioni di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia.
Vengono unificati in trenta giorni i termini per il deposito
di atti e la presentazione di domande e denunce al
registro delle imprese e al REA.
Si prevede che le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano, presentate al registro imprese (escluse
quelle presentate da imprenditori individuali e soggetti
iscritti al REA), siano inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558
D.M. 7 luglio 1997, n. 274
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
D.Lgs. 3 aprile 1998, n. 173
Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle
imprese, nonché per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all’Albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese
per particolari categorie di attività soggette
alla verifica di determinati requisiti tecnici
Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della
legge n. 82/1994, per la disciplina delle attività
di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione,
di derattizzazione e di sanificazione
Regolamento di semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia
Disposizioni in materia di contenimento dei costi
di produzione e per il rafforzamento strutturale
delle imprese agricole, a norma dell’art.
55, commi 14 e 15, della legge n. 449/1997
Si tratta del decreto che introduce norme di semplificazione
per la denuncia di inizio attività e l’iscrizione all’Albo
delle imprese artigiane e al registro delle imprese,
in attuazione dei numeri 94-97-98 dell’allegato 1
della legge n. 59/1997.
Viene abrogato il comma 4 dell’art. 8 della legge n.
58/1993.
Si tratta del decreto che disciplina l’iscrizione delle imprese
di pulizia – ai fini della partecipazione secondo la
normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei
servizi – nel registro delle imprese o nell’Albo delle imprese
artigiane.
Si stabilisce che le certificazioni o attestazioni delle
Camere di commercio, recanti specifica dicitura, sono
equiparate alle comunicazioni delle prefetture.
Viene inoltre attivato un collegamento telematico tra il
sistema informativo delle Camere di commercio e
quello del Ministero dell’interno messo a disposizione
della prefettura di Roma.
Si stabilisce l’interconnessione del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) con i sistemi informativi delle
Camere di commercio, al fine di fornire al registro delle
imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione
e all’aggiornamento del REA.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 122
Legge 25 marzo 1997, n. 72
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge n. 59/1997
Disposizioni in materia di commercio e di Camere
di commercio
Attuazione dell’art. 8 della legge n. 58/1993
Viene conservata allo Stato la funzione amministrativa
concernente l’emanazione delle norme di attivazione dell’articolo
8.
Si semplifica la formazione dell’elenco degli utenti
metrici con l’acquisizione dei dati dalle Camere di
commercio e da altre PA avvalendosi di strumenti
informatici.
Si specifica che per i produttori agricoli di cui all’art.
34 del D.P.R. n. 633/1972 l’iscrizione al registro delle
imprese non è obbligatoria.
È il regolamento per istituzione del registro delle imprese.
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[ 48 ]
Capo III
Organi
ARTICOLO 9
Organi
1. Sono organi delle camere di commercio:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
D.M. 6 febbraio 1998 Determinazione dei compensi per i componenti
gli organi delle Camere di commercio
Vengono determinati i compensi per i componenti degli
organi delle Camere di commercio, Aziende speciali e
Unioni regionali.
Organi
1. Sono organi delle camere di commercio:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
D.M. 6 febbraio 1998 Determinazione dei compensi per i componenti
gli organi delle Camere di commercio
Vengono determinati i compensi per i componenti degli
organi delle Camere di commercio, Aziende speciali e
Unioni regionali.
ARTICOLO 1
Consiglio
1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle
ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 4. imprese: 2 consiglieri;
b) da 4.1 a 8. imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 8. imprese: 3 consiglieri.
2. Gli Statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in
rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese,
dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione medesima. Nella
composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 4, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno
alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione
territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.
Legge 12 dicembre 22, n. 273
Legge 11 maggio 1999, n. 14
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza
Norme in materia di attività produttive
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge n. 59/1997
Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge
58/1993, concernente i criteri generali per
la ripartizione dei consiglieri delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
in rappresentanza dei vari settori economici
Viene introdotta una norma di proroga per consentire ai
consigli camerali, in caso di ritardo nelle procedure di insediamento,
di continuare ad esercitare le loro funzioni
per ulteriori sei mesi.
Viene modificata la durata in carica degli organi camerali
che si allinea a quella degli enti locali.
Viene affidata alla Conferenza unificata, su proposta del
Ministro delle attività produttive, la definizione dei criteri
generali per la ripartizione dei componenti dei consigli.
È il regolamento concernente i criteri generali per la ripartizione
dei consiglieri camerali in rappresentanza dei
vari settori economici.
Consiglio
1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle
ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 4. imprese: 2 consiglieri;
b) da 4.1 a 8. imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 8. imprese: 3 consiglieri.
2. Gli Statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in
rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese,
dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione medesima. Nella
composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 4, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno
alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione
territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.
Legge 12 dicembre 22, n. 273
Legge 11 maggio 1999, n. 14
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza
Norme in materia di attività produttive
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge n. 59/1997
Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge
58/1993, concernente i criteri generali per
la ripartizione dei consiglieri delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
in rappresentanza dei vari settori economici
Viene introdotta una norma di proroga per consentire ai
consigli camerali, in caso di ritardo nelle procedure di insediamento,
di continuare ad esercitare le loro funzioni
per ulteriori sei mesi.
Viene modificata la durata in carica degli organi camerali
che si allinea a quella degli enti locali.
Viene affidata alla Conferenza unificata, su proposta del
Ministro delle attività produttive, la definizione dei criteri
generali per la ripartizione dei componenti dei consigli.
È il regolamento concernente i criteri generali per la ripartizione
dei consiglieri camerali in rappresentanza dei
vari settori economici.
ARTICOLO 11
Funzioni del consiglio
1. Il consiglio, nell’ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) [delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della
legge 1° agosto 1988, n. 34.]
D.P.R. 2 agosto 21, n. 363
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Regolamento di semplificazione del procedimento
per la determinazione dei compensi ai
presidenti e ai componenti degli organi delle
Camere di commercio
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
Vengono ridefiniti i criteri per la corresponsione delle
indennità e delle altre forme di compenso ai membri
degli organi camerali. La determinazione dei compensi
spetta ai consigli camerali.
Viene abrogata la lettera c) del comma 1 dell’art. 11.
Lo Stato, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
fissa i criteri generali per la determinazione degli emolumenti
da corrispondere ai componenti degli organi camerali.
Funzioni del consiglio
1. Il consiglio, nell’ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) [delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della
legge 1° agosto 1988, n. 34.]
D.P.R. 2 agosto 21, n. 363
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Regolamento di semplificazione del procedimento
per la determinazione dei compensi ai
presidenti e ai componenti degli organi delle
Camere di commercio
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
Vengono ridefiniti i criteri per la corresponsione delle
indennità e delle altre forme di compenso ai membri
degli organi camerali. La determinazione dei compensi
spetta ai consigli camerali.
Viene abrogata la lettera c) del comma 1 dell’art. 11.
Lo Stato, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
fissa i criteri generali per la determinazione degli emolumenti
da corrispondere ai componenti degli organi camerali.
ARTICOLO 12
Costituzione del consiglio
1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 1,
comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all’articolo 1, comma
2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 4, norme per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1
dell’articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio
e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all’individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente
articolo nonché all’elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante
elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all’articolo 1, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali
delle imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità
per l’elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
a) l’espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del
voto medesimo;
b) l’attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all’ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.M. 24 luglio 1996, n. 51
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
Regolamento di attuazione dell’art. 12, comma
3, della legge n. 58/1993, recante riordino delle
Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura
Sono conservate allo Stato, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, le fuzioni per l’emanazione delle
norme di attuazione dell’art. 12, commi 1 e 2.
La Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle
attività produttive, delibera sulla determinazione delle
modalità per l’elezione diretta dei consigli camerali.
Si tratta del regolamento per la definizione di tempi, criteri
e modalità di designazione dei componenti del consiglio
camerale.
Costituzione del consiglio
1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 1,
comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all’articolo 1, comma
2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 4, norme per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1
dell’articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio
e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all’individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente
articolo nonché all’elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante
elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all’articolo 1, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali
delle imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità
per l’elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
a) l’espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del
voto medesimo;
b) l’attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all’ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.M. 24 luglio 1996, n. 51
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
Regolamento di attuazione dell’art. 12, comma
3, della legge n. 58/1993, recante riordino delle
Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura
Sono conservate allo Stato, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, le fuzioni per l’emanazione delle
norme di attuazione dell’art. 12, commi 1 e 2.
La Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle
attività produttive, delibera sulla determinazione delle
modalità per l’elezione diretta dei consigli camerali.
Si tratta del regolamento per la definizione di tempi, criteri
e modalità di designazione dei componenti del consiglio
camerale.
ARTICOLO 13
Requisiti per la nomina e cause ostative
1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese,
rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto
di cui all’articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell’ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono
equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali,
i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15. abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o
soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l’amministrazione pubblica, l’amministrazione
della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano
soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima
con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una
promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la
decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall’autorità competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni,
per una delle cariche.
Legge 25 marzo 1997, n. 77 Disposizioni in materia di commercio e di Camere
di commercio
Viene modificato l’art. 13 comma 2, lettera d) della legge
n. 58/1993 a proposito delle cause ostative per la nomina
a consigliere.
Requisiti per la nomina e cause ostative
1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese,
rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto
di cui all’articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell’ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono
equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali,
i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15. abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o
soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l’amministrazione pubblica, l’amministrazione
della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano
soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima
con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una
promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la
decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall’autorità competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni,
per una delle cariche.
Legge 25 marzo 1997, n. 77 Disposizioni in materia di commercio e di Camere
di commercio
Viene modificato l’art. 13 comma 2, lettera d) della legge
n. 58/1993 a proposito delle cause ostative per la nomina
a consigliere.
ARTICOLO 14
Giunta
1. La giunta è l’organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e
non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all’unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri
almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Nell’elezione
dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le
funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l’approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti
riguardanti l’assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente
legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione
di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l’istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri
nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio
per la ratifica nella prima riunione successiva.
Legge 11 maggio 1999, n. 14
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Norme in materia di attività produttive
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
Viene modificata la durata in carica degli organi camerali
che si allinea a quella degli enti locali.
Sono conservate allo Stato, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, le funzioni per l’emanazione delle
norme in attivazione dell’art. 14, comma 1 della legge n.
58/1993.
Giunta
1. La giunta è l’organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e
non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all’unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri
almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Nell’elezione
dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le
funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l’approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti
riguardanti l’assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente
legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione
di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l’istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri
nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio
per la ratifica nella prima riunione successiva.
Legge 11 maggio 1999, n. 14
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Norme in materia di attività produttive
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
Viene modificata la durata in carica degli organi camerali
che si allinea a quella degli enti locali.
Sono conservate allo Stato, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, le funzioni per l’emanazione delle
norme in attivazione dell’art. 14, comma 1 della legge n.
58/1993.
ARTICOLO 15
Riunioni e deliberazioni
1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre
per l’approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un
quarto dei componenti del consiglio stesso, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti,
prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli
organi deliberanti.
Riunioni e deliberazioni
1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre
per l’approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un
quarto dei componenti del consiglio stesso, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti,
prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli
organi deliberanti.
ARTICOLO 16
Presidente
1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga
tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l’elezione
è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria,
si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l’ordine del giorno e, in caso di
urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all’articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti
alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto due sole volte.
Legge 14 maggio 25, n. 8
Legge 11 maggio 1999, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 marzo 25, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione e di arbitrato nonché per la
riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
Norme in materia di attività produttive
È equiparato il numero dei mandati dei presidenti a quello
dei membri di giunta.
Viene modificata la durata in carica degli organi camerali
che si allinea a quella degli enti locali.
Presidente
1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga
tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l’elezione
è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria,
si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l’ordine del giorno e, in caso di
urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all’articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti
alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto due sole volte.
Legge 14 maggio 25, n. 8
Legge 11 maggio 1999, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 marzo 25, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione e di arbitrato nonché per la
riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
Norme in materia di attività produttive
È equiparato il numero dei mandati dei presidenti a quello
dei membri di giunta.
Viene modificata la durata in carica degli organi camerali
che si allinea a quella degli enti locali.
ARTICOLO 17
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente
della giunta regionale, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I
membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti All’albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso
dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte
di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la
camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora
con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della
camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al
progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e
sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino
gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente
della giunta regionale, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I
membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti All’albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso
dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte
di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la
camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora
con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della
camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al
progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e
sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino
gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
Capo IV
Disposizioni sul finanziamento e sul personale
ARTICOLO 18
Finanziamento delle camere di commercio
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l’esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di
commercio;
e) i diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi
servizi.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi
gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati
gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo
o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 1 per cento al 1 per cento dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero
territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e
dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere
di commercio nell’espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e
mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l’importo non potrà comunque essere superiore del 2 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l’Unioncamere,
nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio
nazionale l’espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 2 per cento.
Legge 23 febbraio 26, n. 51
Decreto 1 febbraio 26
Legge 23 dicembre 25, n. 266
Decreto 29 luglio 25
Decreto 23 marzo 25
Decreto 27 gennaio 25, n. 54
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 dicembre 25, n. 273, recante
definizione e proroga di termini, nonché conseguenti
disposizioni urgenti. Proroga di termini
relativi all’esercizio di deleghe legislative
Aggiornamento della tabella A allegata al decreto
29 novembre 24 di modificazione dei
diritti di segreteria, relativi alle visure rilasciate
dalle Camere di commercio
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
26)
Istituzione dei diritti di segreteria relativi all’introduzione
del tachigrafo digitale nel settore del
trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione
della tabella B allegata al decreto dirigenziale
interministeriale 29 novembre 24
Determinazione, per l’anno 25, delle misure
del diritto annuale dovuto dalle imprese alle
Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 dicembre 1999, n. 488
Regolamento relativo all’applicazione delle
sanzioni amministrative in caso di tardivo o
omesso pagamento del diritto annuale da parte
delle imprese a favore delle Camere di commercio,
emanato ai sensi dell’articolo 5-quater,
comma 2, della legge 21 febbraio 23, n. 27
Viene prorogato anche per il 26 il regime transitorio
del diritto annuale, previsto dalla lettera d) del comma 4
dell’art. 18 della legge 58/93.
È il decreto che rivede l’elenco e le misure dei diritti di
segreteria relativi alle visure.
Sono soppressi i finanziamenti a carico dello Stato per l’esercizio
delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali
e trasferite alle Camere di commercio e sono escluse
le Camere di commercio dal sistema di tesoreria unica.
Vengono istituiti i diritti di segreteria per i servizi espletati
dalle Camere di commercio relativamente al tachigrafo
digitale.
Sono determinate le misure del diritto annuale dovuto ad
ogni singola Camera di commercio iscritta o annotata nel
registro delle imprese.
Sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni
sulle sanzioni amministrative in materia di diritto
annuale delle Camere di commercio.
Decreto 29 novembre 24
Legge 1° agosto 23, n. 212
D.M. 23 maggio 23
D.M. 9 maggio 23
Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria
per servizi svolti dalle Camere di commercio,
di cui alle Tabelle A e B allegate al decreto
interministeriale 22 dicembre 1997
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 giugno 23, n. 143, recante disposizioni
urgenti in tema di versamento e riscossione
tributi, di Fondazioni bancarie e di
gare indette dalla CONSIP S.p.a.
Determinazione delle misure del diritto annuale
dovuto per l’anno 23 dalle imprese alle Camere
di commercio ai sensi dell’art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 58, così come modificato
dall’art. 17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488
Applicazione del condono al diritto annuale da
versare alle Camere di commercio
Contiene la revisione dell’elenco e delle tariffe dei diritti
di segreteria relativamente agli atti e ai servizi connessi
alla gestione del registro delle imprese, e degli altri ruoli,
registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle
Camere di commercio.
Per quanto riguarda la CONSIP, per le Camere di commercio
l’obbligo di utilizzare le convenzioni è limitato
ai pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei
servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro (che saranno
individuati dal Ministero dell’economia e delle
finanze con un decreto).
Gli enti pubblici, tra i quali le Camere di commercio,
possono procedere, sia per i beni che per i servizi, alla
stipula di contratti in modo autonomo, purché il valore
dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a
quello previsto dalle convenzioni CONSIP.
Si tratta del decreto emanato in attuazione dell’art. 17
della legge n. 488/1999 che determina ogni anno la misura
del diritto annuale.
Si stabiliscono le modalità di adesione delle Camere di
commercio e dei singoli contribuenti alla definizione
agevolata per il diritto annuale dovuto alle Camere di
commercio per il periodo 1997-22.
Legge 21 febbraio 23, n. 27
Legge 12 dicembre 22, n. 273
D.M. 11 maggio 21, n. 359
Legge 21 marzo 21, n. 84
Legge 21 novembre 2, n. 342
Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 dicembre 22, n. 282, recante disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilità
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza
Regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di
accertamento, riscossione e liquidazione del diritto
annuale versato dalle imprese in favore
delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura
Disposizioni per la partecipazione italiana alla
stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo
di Paesi dell’area balcanica
Misure in materia fiscale
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
per il 2)
Viene estesa alle Camere di commercio la normativa
sul condono già prevista per gli enti locali.
Si chiarisce la normativa applicabile in materia di sanzioni
per il diritto annuale.
In materia di diritto annuale, viene modificato il sistema
sanzionatorio sulla base del decreto legislativo n.
472/1997.
Viene inoltre confermato – per gli anni 23-25 – il
meccanismo di salvaguardia sugli incrementi del diritto.
Il decreto contiene le norme di attuazione dell’art. 17
della legge n. 488/1999 che ha modificato i criteri per la
determinazione del diritto annuale.
Viene istituita una nuova sezione del fondo di perequazione
presso l’Unioncamere destinato al finanziamento
di progetti per lo sviluppo e la ricostruzione nell’area
balcanica.
L’art. 76 prevede che le Camere di commercio possano
cedere a terzi, tramite convenzione a titolo oneroso, i
propri crediti tributari.
All’art. 17 viene prevista una nuova forma di determinazione
del diritto annuale spettante alle Camere di commercio.
Finanziamento delle camere di commercio
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l’esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di
commercio;
e) i diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi
servizi.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi
gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati
gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo
o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 1 per cento al 1 per cento dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero
territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e
dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere
di commercio nell’espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e
mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l’importo non potrà comunque essere superiore del 2 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l’Unioncamere,
nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio
nazionale l’espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 2 per cento.
Legge 23 febbraio 26, n. 51
Decreto 1 febbraio 26
Legge 23 dicembre 25, n. 266
Decreto 29 luglio 25
Decreto 23 marzo 25
Decreto 27 gennaio 25, n. 54
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 dicembre 25, n. 273, recante
definizione e proroga di termini, nonché conseguenti
disposizioni urgenti. Proroga di termini
relativi all’esercizio di deleghe legislative
Aggiornamento della tabella A allegata al decreto
29 novembre 24 di modificazione dei
diritti di segreteria, relativi alle visure rilasciate
dalle Camere di commercio
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
26)
Istituzione dei diritti di segreteria relativi all’introduzione
del tachigrafo digitale nel settore del
trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione
della tabella B allegata al decreto dirigenziale
interministeriale 29 novembre 24
Determinazione, per l’anno 25, delle misure
del diritto annuale dovuto dalle imprese alle
Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 dicembre 1999, n. 488
Regolamento relativo all’applicazione delle
sanzioni amministrative in caso di tardivo o
omesso pagamento del diritto annuale da parte
delle imprese a favore delle Camere di commercio,
emanato ai sensi dell’articolo 5-quater,
comma 2, della legge 21 febbraio 23, n. 27
Viene prorogato anche per il 26 il regime transitorio
del diritto annuale, previsto dalla lettera d) del comma 4
dell’art. 18 della legge 58/93.
È il decreto che rivede l’elenco e le misure dei diritti di
segreteria relativi alle visure.
Sono soppressi i finanziamenti a carico dello Stato per l’esercizio
delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali
e trasferite alle Camere di commercio e sono escluse
le Camere di commercio dal sistema di tesoreria unica.
Vengono istituiti i diritti di segreteria per i servizi espletati
dalle Camere di commercio relativamente al tachigrafo
digitale.
Sono determinate le misure del diritto annuale dovuto ad
ogni singola Camera di commercio iscritta o annotata nel
registro delle imprese.
Sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni
sulle sanzioni amministrative in materia di diritto
annuale delle Camere di commercio.
Decreto 29 novembre 24
Legge 1° agosto 23, n. 212
D.M. 23 maggio 23
D.M. 9 maggio 23
Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria
per servizi svolti dalle Camere di commercio,
di cui alle Tabelle A e B allegate al decreto
interministeriale 22 dicembre 1997
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 giugno 23, n. 143, recante disposizioni
urgenti in tema di versamento e riscossione
tributi, di Fondazioni bancarie e di
gare indette dalla CONSIP S.p.a.
Determinazione delle misure del diritto annuale
dovuto per l’anno 23 dalle imprese alle Camere
di commercio ai sensi dell’art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 58, così come modificato
dall’art. 17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488
Applicazione del condono al diritto annuale da
versare alle Camere di commercio
Contiene la revisione dell’elenco e delle tariffe dei diritti
di segreteria relativamente agli atti e ai servizi connessi
alla gestione del registro delle imprese, e degli altri ruoli,
registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle
Camere di commercio.
Per quanto riguarda la CONSIP, per le Camere di commercio
l’obbligo di utilizzare le convenzioni è limitato
ai pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei
servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro (che saranno
individuati dal Ministero dell’economia e delle
finanze con un decreto).
Gli enti pubblici, tra i quali le Camere di commercio,
possono procedere, sia per i beni che per i servizi, alla
stipula di contratti in modo autonomo, purché il valore
dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a
quello previsto dalle convenzioni CONSIP.
Si tratta del decreto emanato in attuazione dell’art. 17
della legge n. 488/1999 che determina ogni anno la misura
del diritto annuale.
Si stabiliscono le modalità di adesione delle Camere di
commercio e dei singoli contribuenti alla definizione
agevolata per il diritto annuale dovuto alle Camere di
commercio per il periodo 1997-22.
Legge 21 febbraio 23, n. 27
Legge 12 dicembre 22, n. 273
D.M. 11 maggio 21, n. 359
Legge 21 marzo 21, n. 84
Legge 21 novembre 2, n. 342
Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 dicembre 22, n. 282, recante disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilità
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza
Regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di
accertamento, riscossione e liquidazione del diritto
annuale versato dalle imprese in favore
delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura
Disposizioni per la partecipazione italiana alla
stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo
di Paesi dell’area balcanica
Misure in materia fiscale
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
per il 2)
Viene estesa alle Camere di commercio la normativa
sul condono già prevista per gli enti locali.
Si chiarisce la normativa applicabile in materia di sanzioni
per il diritto annuale.
In materia di diritto annuale, viene modificato il sistema
sanzionatorio sulla base del decreto legislativo n.
472/1997.
Viene inoltre confermato – per gli anni 23-25 – il
meccanismo di salvaguardia sugli incrementi del diritto.
Il decreto contiene le norme di attuazione dell’art. 17
della legge n. 488/1999 che ha modificato i criteri per la
determinazione del diritto annuale.
Viene istituita una nuova sezione del fondo di perequazione
presso l’Unioncamere destinato al finanziamento
di progetti per lo sviluppo e la ricostruzione nell’area
balcanica.
L’art. 76 prevede che le Camere di commercio possano
cedere a terzi, tramite convenzione a titolo oneroso, i
propri crediti tributari.
All’art. 17 viene prevista una nuova forma di determinazione
del diritto annuale spettante alle Camere di commercio.
ARTICOLO 19
Personale delle camere di commercio
1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.
Decreto 8 febbraio 26
Decreto 24 novembre 24
Decreto 22 novembre 24
D.M. 27 maggio 23
Definizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 98,
della legge 3 dicembre 24, n. 311, per le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori
di equilibrio economico-finanziario, volti a
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, per il triennio 25-27
Definizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 24 dicembre 23, n. 35, per le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori
di equilibrio economico-finanziario, volti a
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, per l’anno 24.
Determinazione del tasso di interesse sui prestiti
sull’indennità di anzianità e sui fondi di previdenza
del personale delle Camere di commercio
Definizione, ai sensi dell’art. 34, comma 11
della legge 27 dicembre 22, n. 289, per le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori
di equilibrio economico-finanziario, volti a
consentire forme di reclutamento del personale
a tempo indeterminato
Il decreto individua gli specifici indicatori previsti dalla
legge finanziaria per il 25, per fissare criteri e limiti
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Definisce i criteri per le assunzioni relative all’anno
24, adattando per le Camere di commercio le previsioni
di ordine generale contenute per la P.A. nella manovra
finanziaria riferita a tale anno.
Ridetermina la percentuale del saggio d’interesse che i
dipendenti camerali sono tenuti a corrispondere sulle
somme concesse loro in prestito a valere sull’indennità
di anzianità, ovvero sui fondi di previdenza.
Vengono individuati gli indicatori di equilibrio economico-
finanziario volti a definire per le Camere di commercio
e l’Unioncamere le forme di reclutamento del personale.
Legge 27 dicembre 22, n. 289
Legge 12 dicembre 22, n. 273
Legge 15 maggio 1997, n. 127
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
23)
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza
Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo
In materia di organici e reclutamento del personale, si
prevede che per Camere di commercio – ai fini dell’applicazione
dei limiti introdotti dalla norma – vengano individuati
specifici indicatori volti a definire le condizioni
di equilibrio economico-finanziario.
Viene risolta la questione del personale addetto in passato
all’Ufficio centrale degli UU.PP.I.C.A.
Le Camere di commercio possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione
a particolari profili o figure professionali caratterizzati da
una professionalità acquisita esclusivamente all’interno
dell’ente.
Personale delle camere di commercio
1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.
Decreto 8 febbraio 26
Decreto 24 novembre 24
Decreto 22 novembre 24
D.M. 27 maggio 23
Definizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 98,
della legge 3 dicembre 24, n. 311, per le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori
di equilibrio economico-finanziario, volti a
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, per il triennio 25-27
Definizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 24 dicembre 23, n. 35, per le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori
di equilibrio economico-finanziario, volti a
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, per l’anno 24.
Determinazione del tasso di interesse sui prestiti
sull’indennità di anzianità e sui fondi di previdenza
del personale delle Camere di commercio
Definizione, ai sensi dell’art. 34, comma 11
della legge 27 dicembre 22, n. 289, per le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l’Unioncamere, degli indicatori
di equilibrio economico-finanziario, volti a
consentire forme di reclutamento del personale
a tempo indeterminato
Il decreto individua gli specifici indicatori previsti dalla
legge finanziaria per il 25, per fissare criteri e limiti
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Definisce i criteri per le assunzioni relative all’anno
24, adattando per le Camere di commercio le previsioni
di ordine generale contenute per la P.A. nella manovra
finanziaria riferita a tale anno.
Ridetermina la percentuale del saggio d’interesse che i
dipendenti camerali sono tenuti a corrispondere sulle
somme concesse loro in prestito a valere sull’indennità
di anzianità, ovvero sui fondi di previdenza.
Vengono individuati gli indicatori di equilibrio economico-
finanziario volti a definire per le Camere di commercio
e l’Unioncamere le forme di reclutamento del personale.
Legge 27 dicembre 22, n. 289
Legge 12 dicembre 22, n. 273
Legge 15 maggio 1997, n. 127
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
23)
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza
Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo
In materia di organici e reclutamento del personale, si
prevede che per Camere di commercio – ai fini dell’applicazione
dei limiti introdotti dalla norma – vengano individuati
specifici indicatori volti a definire le condizioni
di equilibrio economico-finanziario.
Viene risolta la questione del personale addetto in passato
all’Ufficio centrale degli UU.PP.I.C.A.
Le Camere di commercio possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione
a particolari profili o figure professionali caratterizzati da
una professionalità acquisita esclusivamente all’interno
dell’ente.
ARTICOLO 2
Segretario generale
1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell’amministrazione
delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario
generale sovraintende altresì al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato tra gli iscritti in
un apposito elenco.
3. Nell’elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle Unioni regionali delle camere di commercio, dell’Unioncamere e di altre amministrazioni o enti
pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in conformità ai princìpi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e
modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell’elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei
ruoli dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere
all’ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è
innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.
Legge 17 agosto 25, n. 168
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.M. 19 giugno 1995, n. 422
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 giugno 25, n. 115, recante disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità
di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
in materia di organico del personale
della carriera diplomatica, delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2/53/CE in
materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini
per l’esercizio di deleghe legislative
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge n. 59/1997
Regolamento recante norme di attuazione dell’art.
2 della legge n. 58/1993, concernente i
criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco
dei segretari generali di Camere di commercio
Si prevede che possano iscriversi all’elenco dei Segretari
generali delle Camere di commercio anche coloro che
abbiano ricoperto cariche direttive nelle Unioni regionali
delle Camere di commercio.
Inoltre viene eliminato dall’articolo 2 della legge
58/1993 il riferimento normativo all’albo unico dei dirigenti
inizialmente previsto dal decreto legislativo n.
29/1993.
Vengono confermate allo Stato le funzioni concernenti la
tenuta dell’elenco dei Segretari generali, l’iscrizione allo
stesso e la nomina dei Segretari.
Si tratta del regolamento su criteri e modalità per l’iscrizione
nell’elenco dei segretari generali di Camere di
commercio.
Segretario generale
1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell’amministrazione
delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario
generale sovraintende altresì al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato tra gli iscritti in
un apposito elenco.
3. Nell’elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle Unioni regionali delle camere di commercio, dell’Unioncamere e di altre amministrazioni o enti
pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in conformità ai princìpi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e
modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell’elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei
ruoli dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere
all’ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è
innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.
Legge 17 agosto 25, n. 168
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.M. 19 giugno 1995, n. 422
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 giugno 25, n. 115, recante disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità
di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
in materia di organico del personale
della carriera diplomatica, delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2/53/CE in
materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini
per l’esercizio di deleghe legislative
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge n. 59/1997
Regolamento recante norme di attuazione dell’art.
2 della legge n. 58/1993, concernente i
criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco
dei segretari generali di Camere di commercio
Si prevede che possano iscriversi all’elenco dei Segretari
generali delle Camere di commercio anche coloro che
abbiano ricoperto cariche direttive nelle Unioni regionali
delle Camere di commercio.
Inoltre viene eliminato dall’articolo 2 della legge
58/1993 il riferimento normativo all’albo unico dei dirigenti
inizialmente previsto dal decreto legislativo n.
29/1993.
Vengono confermate allo Stato le funzioni concernenti la
tenuta dell’elenco dei Segretari generali, l’iscrizione allo
stesso e la nomina dei Segretari.
Si tratta del regolamento su criteri e modalità per l’iscrizione
nell’elenco dei segretari generali di Camere di
commercio.
ARTICOLO 21
Disposizioni in materia di responsabilità
1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell’Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti
delle camere di commercio e dell’Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.
Disposizioni in materia di responsabilità
1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell’Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti
delle camere di commercio e dell’Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.
Capo V
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO 22
Uso della denominazione “camera di commercio”
1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione “camera di commercio” le associazioni
cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano
riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza
diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 197, n. 518, ovvero siano
iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto
presso la sezione separata di cui all’articolo 1 dello statuto dell’Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione “camera di commercio”
e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al
mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente
competente, con oneri a carico degli amministratori.
D.M. 15 febbraio 2, n. 96 Regolamento recante norme per l’istituzione e
la disciplina dell’Albo delle Camere di commercio
italo-estere o estere in Italia
È il regolamento – istitutivo dell’Albo delle Camere di
commercio italo-estere o estere in Italia – che disciplina
l’iscrizione all’Albo stesso.
Uso della denominazione “camera di commercio”
1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione “camera di commercio” le associazioni
cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano
riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza
diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 197, n. 518, ovvero siano
iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto
presso la sezione separata di cui all’articolo 1 dello statuto dell’Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione “camera di commercio”
e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al
mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente
competente, con oneri a carico degli amministratori.
D.M. 15 febbraio 2, n. 96 Regolamento recante norme per l’istituzione e
la disciplina dell’Albo delle Camere di commercio
italo-estere o estere in Italia
È il regolamento – istitutivo dell’Albo delle Camere di
commercio italo-estere o estere in Italia – che disciplina
l’iscrizione all’Albo stesso.
ARTICOLO 23
Riordinamento di uffici
1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 4, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:
a) determinare, secondo i criteri di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 199, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della
fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato e degli uffici metrici provinciali,
nell’ambito delle competenze del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del quale curano, ove richiesta, l’esecuzione
di atti e provvedimenti;
b) prevedere l’applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo
i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 18;
c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l’industria con le analoghe attività e
strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministro del commercio con l’estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 4, provvede
a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all’articolo 2 della presente legge
svolte dal sistema delle camere di commercio e dall’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 16,
sulla base dei seguenti criteri:
a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente
un’adeguata diffusione dell’informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;
b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell’ICE con il sistema nazionale di certificazione.
D.P.C.M. 26 maggio 2
D.P.C.M. 6 luglio 1999
Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali e organizzative degli uffici provinciali
del Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire
alle Camere di commercio per l’esercizio
delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell’art.
2 del decreto legislativo n. 112/1998
Individuazione delle risorse degli uffici metrici
provinciali da trasferire alle Camere di commercio
Il decreto individua le risorse umane, finanziarie, strumentali
e organizzative degli UU.PP.I.C.A. da trasferire
alle Camere di commercio per l’esercizio delle funzioni
loro attribuite dall’art. 2 del decreto legislativo n.
112/1998.
Il decreto individua i beni e le risorse strumentali, umane
ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero
dell’industria da trasferire alle Camere di commercio
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59/1997, ed effettivamente
trasferite dall’1/1/2.
Riordinamento di uffici
1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 4, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:
a) determinare, secondo i criteri di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 199, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della
fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato e degli uffici metrici provinciali,
nell’ambito delle competenze del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del quale curano, ove richiesta, l’esecuzione
di atti e provvedimenti;
b) prevedere l’applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo
i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 18;
c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l’industria con le analoghe attività e
strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministro del commercio con l’estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 4, provvede
a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all’articolo 2 della presente legge
svolte dal sistema delle camere di commercio e dall’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 16,
sulla base dei seguenti criteri:
a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente
un’adeguata diffusione dell’informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;
b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell’ICE con il sistema nazionale di certificazione.
D.P.C.M. 26 maggio 2
D.P.C.M. 6 luglio 1999
Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali e organizzative degli uffici provinciali
del Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire
alle Camere di commercio per l’esercizio
delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell’art.
2 del decreto legislativo n. 112/1998
Individuazione delle risorse degli uffici metrici
provinciali da trasferire alle Camere di commercio
Il decreto individua le risorse umane, finanziarie, strumentali
e organizzative degli UU.PP.I.C.A. da trasferire
alle Camere di commercio per l’esercizio delle funzioni
loro attribuite dall’art. 2 del decreto legislativo n.
112/1998.
Il decreto individua i beni e le risorse strumentali, umane
ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero
dell’industria da trasferire alle Camere di commercio
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59/1997, ed effettivamente
trasferite dall’1/1/2.
ARTICOLO 24
Disposizioni finali e transitorie
1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all’articolo 1, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza
e comunque fino all’approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all’articolo 1, comma 2.
3. In sede di prima applicazione dell’articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.
Disposizioni finali e transitorie
1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all’articolo 1, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza
e comunque fino all’approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all’articolo 1, comma 2.
3. In sede di prima applicazione dell’articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.