Disciplina del ruolo sociale delle società  di mutuo soccorso
ARTICOLO 1
 
Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, ispirandosi

ai principi fissati dagli articoli 3, 4 e 5 del
proprio Statuto Speciale ed in attuazione dei suoi
compiti istituzionali, riconosce la particolare e
rilevante funzione sociale delle Società di Mutuo
Soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai
sensi della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonchè i
valori storici e culturali che esse rappresentano
nella società sarda, anche in considerazione del
ruolo che le stesse possono svolgere nel settore
dell’ assistenza sanitaria ai sensi dell’ articolo 9 del
decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 52.
2. A tal fine la Regione:
a) valorizza la funzione di promozione sociale, di
servizio e di innovazione perseguita dalle SMS
che hanno finalità sociali, culturali, ricreative,
sanitarie, di salvaguradia del patrimonio storico,
culturale, artistico e di sviluppo della
cultura della solidarietà tra i lavoratori;

b) favorisce la diffusione della conoscenza e l’ illustrazione

della storia e delle attività delle
SMS, con particolare riferimento a quelle in

attività da almeno cinque anni;

c) dispone interventi finanziari per le attività e le

iniziative sociali ed educative, di conservazione
e restauro del materiale storico e documentario,
finalizzate allo sviluppo della cultura
mutualistica.
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 2
 
Programmi finanziabili
1. Per il perseguimento delle finalità della
presente legge ed in particolare degli obiettivi di
cui all’ articolo 1, comma 2, la Regione concede
contributi intesi ad agevolare la realizzazione di
specifici programmi che deveno essere finalizzati
comunque al raggiungimento degli scopi sociali
previsti dagli statuti della SMS.
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 3
 
Presentazione delle domande
1. Per l’ ottenimento dei contributi di cui
all’ articolo 2, le SMS devono presentare domanda
al Presidente della Giunta regionale entro il 3
gennaio di ogni anno, corredata da un programma
annuale complessivo delle attività e delle iniziative,
con relativo preventivo di massima.
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 4
 
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, sulla base delle domande
pervenute, verifica la conformità dei programmi

alle finalità della presente legge, nonchè

la congruità dei costi previsti, delibera annualmente

un piano di riparto dei contributi, con
determinazione di criteri, priorità e modalità di
assegnazione.

2. Il contributo per ogni singola attività od

iniziativa è concesso nella misura massima del 7

per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. L’ erogazione dei contributi avviene con decreto

del Presidente della Giunta regionale ed è subordinata
alla certificazione delle spese sostenute.
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 5
 
Controlli regionali e decadenza dei benefici
1. La Giunta regionale esercita il controllo
annuale sulla realizzazione dei programmi e sul
corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. In caso di utilizzo dei contributi assegnati
non conforme al decreto di concessione, la Giunta
regionale, esperite le necessarie verifiche, può
disporre la revoca totale o parziale dei contributi
medesimi.
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 6
 
Istituzione del Centro per lo studio
e la documentazione delle società
di mutuo soccorso
1. Per le finalità della presente legge, la Giunta
regionale promuove, sentita la Commissione consiliare
competente, e a seguito di una preliminare indagine
conoscitiva e censiva delle SMS operanti in
Sardegna e di quelle costituite da sardi residenti
fuori dal territorio regionale, con particolare riferimento
alla situazione delle sedi e del loro stato
conservativo, delle proprietà degli archivi, delle
bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico
alle stesse appartenenti, l’ istituzione del Centro
per lo studio e la documentazione delle società di
mutuo soccorso, che ha comunque natura privatistica.
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per
le seguenti finalità :
a) costituzione e reperimento della sede di una
biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare
riferimento a quelle operanti in Sardegna;

b) costituzione e reperimento di un archivio filmico

e fotografico del materiale iconografico delle
SMS;

c) organizzazione di un deposito per ricovero

temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro
materiale di proprietà delle SMS per la
predisposizione di interventi di restauro
conservativo;

d) organizzazione di mostre e convegni per la

valorizzazione del patrimonio storico – culturale
delle SMS e per lo studio e l’ analisi delle nuove
forme di solidarietà ;

e) incontri formativi per i cittadini impegnati

nelle attività delle SMS;

f) assegnazione di borse di studio per giovani

laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca
sulle origini storico – sociali delle SMS;

g) istituzione di un Comitato di coordinamento a

livello regionale fra le SMS, quale strumento di
rappresentanza nei rapporti istituzionali con la
Regione e gli enti locali.
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 7
 
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente
legge, le domande di contributo devono essere
presentate entro 9 giorni dall’ entrata in vigore
della presente legge.
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 8
 
Norma finanziaria

1 Le spese previste per l’ attuazione della

presente legge sono valutate in lire 1.4..
per l’ anno 1997 ed in lire 9.. per gli anni
successivi.
2. Nel bilancio annuale della Regione per
l’ anno 1997 ed in quello pluriennale per gli anni
1997- 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
3 – Assessorato della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio
Cap. 316 – Fondo speciale per fronteggiare spese
correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

(art. 3 LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, LR

8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, LR 8 marzo
1997, n. 9)
1997 lire 1.4..
1998 lire 9..
1999 lire 9..
mediante riduzione delle seguenti voci della
tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo
1997, n. 8:
voce 3
1997 lire 9..
1998 lire 9..
1999 lire 9..
voce 8
1997 lire 5..
1998 lire
1999 lire
In aumento
1 – Presidenza della Giunta
Cap. 177
(NI) – Contributi alle società di mutuo soccorso
per la diffusione della conoscenza e l’ illustrazione
della storia e delle attività delle società , nonchè
per le attività , le iniziative sociali ed educative, di
conservazione e restauro del materiale storico
documentario (art. 2 della presente legge)
1997 lire 8..
1998 lire 8..
1999 lire 8..
Cap. 178
(NI) – Contributo al Centro per lo studio e la
documentazione delle società di mutuo soccorso
per il funzionamento e per il perseguimento delle
finalità istituzionali (art. 6 della presente legge)
1997 lire 6..
1998 lire 1..
1999 lire 1..

3. Le spese per l’ attuazione della presente legge

gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della
Regione per gli anni 1997- 1999 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 ottobre 1997