Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1997
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, è
a) istituisce l’albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite
e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono l’attività da almeno venti
anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito;
b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di
innovazione perseguita dalle società di mutuo soccorso che hanno finalità
sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio
storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della
c) favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della
storia e delle attività delle società di mutuo soccorso iscritte all’albo
d) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali
ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e di
conservazione e restauro del materiale storico e documentario. ” .
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1997 sono
” 2. Il contributo per ogni singola attività o iniziativa è concesso nella
misura massima del 7 per cento della spesa ammessa al finanziamento, incluse
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell’8
per cento in via anticipativa ed il restante 2 per cento dietro presentazione
del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all’esercizio
finanziario di competenza. All’erogazione dei contributi si provvede con
determinazione del direttore del servizio dell’Assessorato competente in
attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e
assegnazione dei contributi a favore di ciascuna società di mutuo soccorso
Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997
1. L’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 è sostituito dal seguente:
” Art. 6 (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di
1. Per le finalità della presente legge la Giunta regionale sostiene il Centro
per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.
Il Centro ha natura privatistica, è promosso e gestito dalle società di mutuo
soccorso della Sardegna attraverso una struttura di coordinamento che
2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità :
a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il
materiale storico delle società di mutuo soccorso della Sardegna;
b) organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il
restauro del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso
della Sardegna e per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà ; a
tale scopo partecipa a tutte le attività della mutualità , del terzo settore e
del volontariato, a livello regionale, nazionale ed internazionale anche
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 27-21 sono apportate le
Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata
alla legge regionale 29 maggio 27, n. 2 (legge finanziaria 27).
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB
del bilancio della Regione per gli anni 27-21 e su quelle corrispondenti
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare