costituzionale 18 ottobre 21, n. 3 e allo Statuto regionale, perseguendo il
massimo livello di valorizzazione delle autonomie locali, di cooperazione e di
2. La Regione, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) attuare nell’ordinamento regionale i principi di sussidiarietà
verticale e orizzontale, cittadinanza sociale, efficienza, economicità,
responsabilità, adeguatezza, differenziazione, integrazione;
b) sviluppare gli organismi di raccordo e coordinamento tra Regione e
istituzioni locali, a partire dal Consiglio delle autonomie locali;
c) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse
istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini
prestazioni e interventi organicamente coordinati;
e) adeguare l’ordinamento della Regione alle esigenze di svolgimento del
ruolo che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;
f) introdurre nuove possibilità di semplificazione e trasparenza in
particolare mediante l’utilizzazione di strumenti informatici;
g) contenere la spesa per il funzionamento del sistema pubblico generale.
3. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 della Costituzione e
dell’articolo 16, comma 3 dello Statuto, disciplina con legge i propri
rapporti con l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle
formazioni sociali, concernenti lo svolgimento di attività di interesse
generale nei settori inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali,
i servizi a supporto dello sviluppo economico, i servizi alla persona e le
prestazioni di utilità alla generalità di cittadini e alle categorie
proprie e quelle relative alla cura degli interessi della comunità locale e
tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato, alla Regione o
2. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla Regione, nelle materie
di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione, che
3. Le Province esercitano le funzioni di programmazione generale e settoriale
in ambito provinciale laddove non sia diversamente previsto dalla legge. Le
Province nell’ambito della programmazione regionale promuovono progetti
integrati e attività di programmazione negoziata in ambiti territoriali sub-
a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla
base di programmi da esse predisposti;
b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore
economico, ambientale, produttivo turistico e commerciale, sia in quello
sociale e culturale;
c) raccolgono e coordinano, laddove la legislazione specifica lo preveda,
le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica,
territoriale ed ambientale della Regione;
d) concorrono alla determinazione dei programmi regionali di sviluppo e
degli altri programmi e piani regionali;
e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli
obiettivi dei programmi regionali di sviluppo, propri programmi pluriennali
di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento
dell’attività programmatoria dei Comuni;
f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui
formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità degli
strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello
g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni, o loro
forme associative, che la richiedano.
5. Le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate dalle Province anche per il
tramite degli Ambiti Territoriali Integrati, istituiti dal Capo III del
attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e fatta salva la
potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
2. La Regione esercita altresì la potestà regolamentare dello Stato nelle
materie di legislazione esclusiva in caso di delega della stessa da parte
scala regionale, promuove e coordina progetti di programmazione integrata e
negoziata in ambiti territoriali di rilevante interesse regionale.
1. La Regione esercita le funzioni di amministrazione attiva che richiedono
2. L’esercizio unitario a livello regionale è assicurato dalle strutture
dell’Amministrazione regionale ovvero da apposite strutture aventi carattere
3. Per le funzioni amministrative che non richiedono l’esercizio unitario a
livello regionale, la legge regionale che conferisce tali funzioni ad altro
livello istituzionale sopprime contestualmente le strutture, aventi carattere
strumentale e istituite con legge regionale, che le esercitano.
4. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dallo Stato.
ai Comuni e al conferimento alle Province delle funzioni amministrative in
conformità ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità,
responsabilità, adeguatezza, differenziazione e integrazione.
2. La Regione entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge,
provvede all’emanazione di specifici atti legislativi riferiti a settori
organici di materie con i quali individua, sulla base delle previsioni ed in
coerenza con i principi in essa definiti, le funzioni amministrative
attribuite ai Comuni, quelle conferite alle Province e quelle ad essa
vicino al cittadino e secondo il principio di adeguatezza, tenendo conto della
2. Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, quando la legge regionale
fissa requisiti minimi di carattere demografico, organizzativo o di estensione
territoriale per il loro esercizio, sono esercitate per i Comuni che non li
raggiungono, dalle forme associative da loro adottate che rispettano tali
requisiti e che espressamente deliberino di accettare, in conformità alle
previsioni del Programma di riordino territoriale, di cui all’articolo 2 della
legge regionale 24 settembre 23, n. 18 e successive modificazioni ed
Attuazione dei principi di responsabilità e di differenziazione
avviene perseguendo l’obiettivo di individuare in un unico livello
istituzionale la piena responsabilità dell’azione amministrativa al fine di
evitare sovrapposizioni di competenza che riducano l’efficienza e l’efficacia
della stessa, e che impediscano la piena identificabilità della responsabilità
2. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui al comma 1, il conferimento di una
funzione amministrativa in capo ad un ente presuppone, salvo che sia
diversamente previsto per legge, anche il conferimento di tutte le funzioni
Attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità
1. Nel conferimento delle funzioni amministrative la Regione persegue al
massimo livello l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e
complessivamente l’economicità e la sostenibilità dei costi generali di
funzionamento della pubblica amministrazione regionale ed endo-regionale.
2. La valutazione del livello adeguato allo svolgimento della funzione
amministrativa è effettuata avuto riguardo anche al criterio di cui al comma 1.
Attuazione del principio di integrazione delle politiche in ambiti
sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio
di integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le
2. A tale scopo, la Regione e gli enti locali adottano strumenti di
programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i
collegamenti tra politiche settoriali nei medesimi contesti territoriali e
attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla
legge statale. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni da
parte degli enti locali, sulla base di quanto previsto dalla l.r. 18/23.
Poteri normativi degli enti locali e rapporti con l’ordinamento regionale
esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 117, sesto comma,
della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle
funzioni loro conferite, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge
2. I regolamenti regionali che disciplinano al momento dell’entrata in vigore
della presente legge, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
conferite agli enti locali cessano di avere efficacia nell’ordinamento del
singolo ente quando lo stesso emana proprie norme regolamentari ai sensi del
3. Nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo
diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali
determinano l’importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative
pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell’atto
normativo dell’ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
regionale è assicurata, in generale, dal Consiglio delle autonomie locali,
fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.
2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione del Piano
Urbanistico Territoriale (PUT) è assicurata attraverso le conferenze
partecipative di cui all’articolo 7 della legge regionale 1 aprile 1995, n.
28, così come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 14 ottobre
1. La Regione esercita poteri di indirizzo e coordinamento al fine di
assicurare livelli minimi ed uniformi nell’esercizio delle funzioni da essa
2. Le funzioni di cui al comma 1, sono esercitate, fuori dei casi nei quali
sia previsto che si provveda con legge, mediante deliberazione della Giunta
materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di
leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui
vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio di funzioni
amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo di rilevanti interessi
del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di cui al
2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta
regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida
all’ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale
adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali,
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di
Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di
comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali,
provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in
materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico
integrato, turismo, sono unificate in capo ad un unico organismo, nel rispetto
di quanto previsto dalla presente legge, denominato Ambito Territoriale
2. Al fine di procedere alla semplificazione istituzionale di cui al comma 1,
il Consiglio regionale, sentiti gli enti locali interessati ed acquisito il
mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla rideterminazione degli
ambiti ottimali previsti da leggi regionali per la gestione di funzioni e
servizi di livello sovracomunale ed in ogni caso di quelli riferiti alle
assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende sanitarie
locali di cui alla legge regionale 2 gennaio 1998, n. 3, così come modificata
3. Agli A.T.I. di cui al comma 1 vengono conferite le funzioni già esercitate
dagli enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque
denominati, unificati secondo i principi, i termini e le modalità di cui ai
commi 1 e 2. Gli stessi sono soppressi dalla data di effettivo conferimento
4. Le strutture e/o risorse umane, finanziarie e strumentali dei soggetti
soppressi, di cui al comma 3, sono assunte in capo agli A.T.I..
5. Gli A.T.I. assolvono a tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 3
aprile 26, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni
ed integrazioni, in materia di risorse idriche e rifiuti, in particolare a
1. L’A.T.I. è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con
personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio
nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e
dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite o delegate. Agli
A.T.I. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti
locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui
al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2, n. 267 e
2. L’A.T.I. esercita le funzioni conferite con legge regionale ai sensi dei
a) le funzioni ad esso attribuite o delegate dalla Provincia esercitate a
qualsiasi titolo dalla stessa;
b) le funzioni ad esso conferite mediante convenzione dai Comuni che ne
fanno parte al fine della gestione associata delle stesse e a qualsiasi
titolo esercitate dagli stessi;
c) le funzioni conferite anche dai Comuni singoli mediante convenzione,
ai fini di una più efficace gestione delle stesse.
4. Laddove l’A.T.I. eserciti le funzioni di cui al comma 3, lettera b), allo
stesso si applicano le disposizioni di incentivazione delle forme associative
Ruolo dell’A.T.I. nei processi di sviluppo economico e sociale di livello
promuovono in modo coordinato lo sviluppo economico e sociale del territorio
di livello sovracomunale mediante la definizione di progetti e programmi di
comune interesse, la partecipazione unitaria ai processi di programmazione,
pianificazione generale e settoriale di competenza della Regione o della
Provincia, il coordinamento nelle attività di programmazione territoriale e
2. L’A.T.I. rappresenta, altresì, lo strumento per la promozione e per la
partecipazione coordinata dei Comuni ai processi di concertazione con le forze
economiche e sociali e alle attività di programmazione negoziata, relative al
territorio di livello sovracomunale, definiti dalle leggi o dagli atti di
3. In materia di sviluppo economico locale, le funzioni relative al governo di
area vasta contemplate dagli strumenti di programmazione di cui al comma 2
sono coordinate dal Presidente della Provincia di riferimento.
4. Laddove la Provincia abbia proceduto al conferimento di funzioni in materia
di sviluppo economico locale, ai sensi della lettera a), del comma 3,
dell’articolo 18, il coordinamento delle attività di cui al comma 2 è altresì
Disposizioni in ordine al procedimento di istituzione dell’A.T.I.
sulla base di apposita deliberazione del Consiglio regionale a seguito di
proposta della Giunta regionale sulla quale è acquisito il parere obbligatorio
del Consiglio delle autonomie locali. La proposta definisce anche i Comuni
ricompresi nell’ambito e disciplina altresì le procedure di insediamento e
definisce le modalità di funzionamento dello stesso fino alla approvazione
dello Statuto di cui all’articolo 22, nonché individua gli atti di maggior
rilevanza sui quali è chiamata a deliberare l’Assemblea di Ambito in ordine ai
quali i Sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare in Assemblea
solo sentiti i rispettivi Consigli comunali. L’Assemblea delibera, altresì,
trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza da
parte di ciascun Consiglio comunale. Tra gli atti di maggior rilevanza sono
ricompresi il bilancio di previsione e il conto consuntivo e il Piano d’Ambito
2. L’A.T.I. è costituito tra tutti i Comuni ricompresi nell’ambito definito ai
sensi del comma 1. Dell’A.T.I. fa parte la Provincia competente per
territorio, laddove proceda al conferimento di funzioni ai sensi della lettera
2. L’Assemblea di Ambito è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che
costituiscono l’A.T.I. e rappresenta l’organo di governo dello stesso,
esercita tutti i poteri che le sono attribuiti dallo Statuto, elegge il
Presidente con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, che
rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell’A.T.I.. Il
regolamento di cui all’articolo 22, ne disciplina le modalità di
funzionamento. Il Sindaco può delegare in via permanente o in ragione delle
3. Laddove la Provincia abbia proceduto ai sensi dell’ultimo periodo del comma
2, dell’articolo 2, dell’Assemblea di Ambito fa parte il Presidente della
Provincia o suo delegato. Il Presidente della Provincia non partecipa alle
4. Il Presidente dell’A.T.I. è eletto tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno
parte, ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede l’Assemblea di
Ambito, promuove e coordina l’attività dell’ente, svolge tutti i poteri, le
funzioni e i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal regolamento di cui
5. L’Assemblea di Ambito delibera sugli atti di maggior rilevanza individuati
dalla delibera del Consiglio regionale, con il voto favorevole del
settantacinque per cento dei Comuni che rappresentano il settantacinque per
cento della popolazione dell’A.T.I., salvo diversa previsione dello Statuto
6. Laddove sugli atti di cui al comma 5, sussista l’obbligo di provvedere ed
il quorum ivi previsto non venga raggiunto, l’Assemblea di Ambito delibera a
maggioranza assoluta decorsi sessanta giorni dall’iscrizione dei medesimi atti
7. Gli organi dell’A.T.I. si avvalgono, per il proprio funzionamento, delle
strutture e/o risorse di cui al comma 4 dell’articolo 17, ovvero di strutture
e/o personale messe a disposizione dagli enti costituenti gli A.T.I..
Consigli comunali sulla base di una convenzione definita d’intesa da tutti i
Comuni interessati. Lo Statuto integra la disciplina degli organi, composti da
Sindaci o da componenti delle Giunte degli enti locali interessati, individua
le funzioni dell’ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel
territorio e regola le modalità per l’effettivo conferimento delle funzioni.
Al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione sulle attività
dell’A.T.I. lo Statuto prevede forme di informazione e di consultazione delle
popolazioni interessate anche favorendo i sistemi di comunicazione informatica
nonché di concertazione in ordine agli atti di maggior rilievo con le forze
economiche e sociali, con le rappresentanze degli utenti e consumatori, con le
associazioni ambientaliste e di tutela. Lo Statuto prevede altresì le modalità
Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse,
per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni
conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
b) la popolazione massima dei Comuni montani e parzialmente montani che
possono far parte della Comunità montana;
c) le competenze attribuite direttamente dalla Regione alle Comunità
d) le disposizioni in ordine all’esercizio associato delle funzioni
comunali anche tramite le Comunità montane e le relative forme di
e) le forme di collaborazione delle Comunità montane con i Comuni montani
o parzialmente montani esclusi dalle stesse in ragione delle loro
dimensioni demografiche al fine di assicurare nei territori di tali Comuni
gli strumenti a favore delle popolazioni montane;
f) le forme di collaborazione delle Comunità montane con i Comuni non
montani, laddove gli stessi si avvalgano delle Comunità montane limitrofe
per l’esercizio in forma associata di funzioni proprie e conferite.
3. La definizione delle zone omogenee delle Comunità montane avviene secondo
il procedimento previsto dalla l.r. 18/23, assumendo come parametro di
riferimento le previsioni della presente legge, della legislazione specifica
sulle Comunità montane, nonché le linee di indirizzo dettate dal Consiglio
4. Laddove il territorio di una Comunità montana coincida con quello di un
Ambito Territoriale Integrato così come previsto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 17, la Conferenza dei Sindaci della Comunità montana di cui
all’articolo 11 della l.r. 18/23 assume, altresì, le funzioni dell’Assemblea
di Ambito dell’A.T.I. di cui all’articolo 21 e la Comunità montana assume la
denominazione di Comunità montana – Ambito Territoriale Integrato.
5. Nel caso di cui al comma 4, la Comunità montana – Ambito Territoriale
Integrato, rappresenta l’unica forma di collaborazione e cooperazione tra i
Comuni del territorio e può svolgere tutte le funzioni che alle Comunità
montane sono attribuite dalla legge nazionale e/o regionale nonché quelle
utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l’esercizio
delle funzioni che vengono conferite agli enti locali, sono trasferiti agli
enti destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di
2. I beni immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio
delle funzioni delegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti
esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio
3. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della
Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti
agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei
criteri definiti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle
autonomie locali, al trasferimento o all’assegnazione dei beni individuati con
apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in
5. I decreti del Presidente della Giunta regionale che trasferiscono agli enti
locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per
l’apposita trascrizione. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali,
ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e
6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono
consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti.
Resta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di chiedere ed ottenere
la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.
7. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative
8. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti
finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e
le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da
trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni
conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.
2. La Giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i
piani di mobilità e l’elenco del personale regionale corrispondente, previo
confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il
3. La Giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale
individuato negli elenchi di cui al comma 2, entro la data di effettivo
4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento
di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti
5. Nei confronti del personale da trasferire o assegnare funzionalmente la
Regione concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del
6. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale
che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture
garantisce le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni
2. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono
stanziate in specifici capitoli, rispettivamente per le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri
3. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate
sono stanziate in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra
gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1, tengono conto delle spese relative
all’organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle
5. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe,
corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla
6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento
delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti
trasferimento o messa a disposizione delle risorse finanziarie, umane,
2. Nel caso di cui al comma 1, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni
conferite, è stabilita dalla Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio delle
Strumenti di conoscenza e monitoraggio a supporto del sistema delle Autonomie locali
collaborazione e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o
periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo
2. La Regione promuove e predispone strumenti di conoscenza e di circolazione
delle informazioni a servizio del sistema delle autonomie, al fine di favorire
l’esercizio delle funzioni conferite, sulla base dei dati e dei risultati che
emergono dalla attuazione delle politiche e dalla applicazione delle norme.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali individua
indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l’analisi degli effetti
delle politiche regionali sul sistema delle autonomie. Tali indicatori,
criteri e metodologie sono riferiti in particolare, alla elaborazione, analisi
e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle
indagini finalizzate alla valutazione dell’impatto organizzativo, economico e
4. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la
Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che
5. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico,
del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo
entro sessanta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia
su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto
di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti
statali. Gli enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra
documentazione richiesta, utile all’attività di analisi di cui al comma 3. Le
modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono
stabiliti dalla Giunta regionale in conformità con quanto richiesto per la
trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione autonomie
6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di
relazione annuale che la Giunta presenta al Consiglio regionale e al Consiglio
delle autonomie locali entro il 31 ottobre di ogni anno. Sulla base di queste
risultanze, inoltre, la Giunta elabora proposte per l’adeguamento della
normativa, il riordino dell’apparato amministrativo e la revisione delle
procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di
funzioni agli enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie,
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
indirizzo definiti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della
Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di
indirizzo comunitari, secondo le modalità definite nell’articolo 5 della legge
2. Nell’ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si
avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e
a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al
Comitato delle Regioni presso l’Unione europea, nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti;
b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri
delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del
Consiglio, della Commissione e delle altre istituzioni o organismi
dell’Unione europea, quando questi esercitino attività in materie di
competenza regionale;
c) formula osservazioni al Governo ed al Parlamento, richiedendo di
essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;
d) interviene nella riunione del Consiglio dei Ministri, con voto
consultivo, nell’ipotesi prevista dall’articolo 14, comma 3 della l.
e) richiede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della l. 11/25, la
convocazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e la
costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi
regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la
posizione comune delle Regioni nell’ambito delle politiche comunitarie;
f) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle
attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti
alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni
comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;
g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della
Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti
illegittimi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 23,
h) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le
istituzioni comunitarie il parere della Regione sugli atti normativi di
3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro
il termine di cui al comma 1 dell’articolo 3 delle iniziative e dei compiti
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della l. 11/25, la
partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi
del comma 2, è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con il
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari
per il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi
derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della
Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto
di legge regionale di recepimento, che deve essere comunque approvato entro il
termine che consenta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano di predisporre l’elenco di cui
all’articolo 8, comma 5, lettera a) della l. 11/25 e di trasmetterlo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie
di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie,
disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell’attuazione
dei regolamenti comunitari;
b) detta disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di
giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della
Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione
vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di
cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o
applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere con regolamento o in via
amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all’uopo
all’attuazione di accordi internazionali, nel rispetto dei principi stabiliti
principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la presente legge detta
norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.
2. Le attività di rilievo internazionale della Regione si riferiscono in
a) alla promozione di politiche che favoriscono lo sviluppo della cultura
della pace e l’instaurarsi di rapporti di equa e solidale cooperazione tra
i popoli mediante iniziative che promuovano in maniera anche permanente il
confronto politico e culturale, la cooperazione istituzionale e formativa
nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale
b) alla promozione di iniziative di interscambio di esperienze
istituzionali, culturali e sociali con le autorità locali regionali e
nazionali di paesi esteri;
c) alla promozione di attività che favoriscano la presenza economica
delle imprese umbre nei mercati internazionali nonché la loro
internazionalizzazione;
d) alla promozione di iniziative finalizzate all’attrazione di
investimenti nella Regione da parte di soggetti pubblici e privati esteri;
e) alla promozione di attività che favoriscano la conoscenza della
cultura dell’Umbria e del suo patrimonio storico e artistico-culturale ed
ambientale nel mondo;
f) alla promozione di politiche di sostegno nei confronti delle comunità
umbre presenti all’estero;
g) alla predisposizione di missioni, studi, eventi finalizzati al
perseguimento degli obbiettivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
h) alle attività promozionali indirette di supporto a soggetti pubblici e
privati presenti in Umbria per l’attuazione di iniziative similari a quelle
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
i) al supporto di iniziative di scambio e collaborazione in campo
universitario, scolastico e formativo nonché delle politiche giovanili
promosse dalle Università e dalle altre istituzioni scolastiche e formative
presenti nella Regione;
l) alla promozione ed incentivazione dello sviluppo dei gemellaggi tra i
Comuni e le Province dell’Umbria, quelli europei e del resto del mondo ed
alle iniziative degli stessi per la diffusione della cultura della pace.
Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro
materie di competenza delle Regioni, fermo restando il rispetto delle leggi di
cui all’articolo 117, nono comma della Costituzione, ed in particolare
dell’articolo 6 della l. 131/23, coerentemente con le linee di indirizzo
generali dettate dal Consiglio regionale, può sottoscrivere accordi con Stati
esteri, ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Gli accordi e
le intese hanno efficacia per la Regione solo dopo la ratifica consiliare.
2. Gli accordi e le intese hanno, di norma, una durata determinata.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze,
nel rispetto della normativa nazionale e in coerenza con le linee di indirizzo
dettate dal Consiglio regionale, può concordare con Stati ed enti territoriali
interni ad altro Stato dichiarazioni programmatiche di mero rilievo
internazionale. Tali dichiarazioni hanno validità per un tempo determinato.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 6, comma 7 della l. 131/23, i
Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo
Strutture regionali per l’esercizio di attività esterne al territorio
Titolo e favorire il raccordo tra la Regione e le Autonomie locali e
funzionali, individua, all’interno della propria organizzazione apposite
strutture che possono avere sede anche fuori dal territorio nazionale.
2. Possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, previa convenzione,
gli enti locali e le altre istituzioni, associazioni e organismi
o all’esercizio in comune di attività e servizi, da ratificare con legge
a) armonizzare la disciplina sostanziale delle funzioni conferite con
l’assetto istituzionale delle stesse;
b) redigere, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto regionale, testi
unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o
più settori omogenei.
Disciplina dei procedimenti amministrativi, silenzio assenso,
Statuto regionale, nelle materie di sua competenza regola i procedimenti
amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 29, comma 2
della legge 7 agosto 199, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Regione disciplina i procedimenti amministrativi, perseguendo il massimo
livello di semplificazione e di accelerazione degli stessi al fine di
facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei
cittadini e delle imprese e di assicurare la massima tempestività dell’azione
amministrativa, anche mediante la promozione dello sportello unico.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, nelle materie di competenza
legislativa regionale e fatto salvo quanto previsto in materia di tutela
ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute, gli atti di
approvazione o di assenso, comunque denominati, che debbono essere resi da
parte di altre amministrazioni sugli atti degli enti locali, devono essere
adottati entro il termine massimo di centoventi giorni ovvero entro il diverso
termine previsto dalle specifiche disposizioni di legge, scaduti i quali
4. La Regione indirizza l’intervento legislativo al fine di individuare le
attività che possono essere esercitate sulla base di un’autocertificazione
circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge.
5. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni
diverse da quella di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g) della
Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla
pubblica amministrazione, possono contenere la dichiarazione di accettare ad
ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, escluso la trasmissione del
provvedimento finale sia effettuata mediante posta elettronica.
6. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata
solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di
un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri la
Promozione della qualità nella Pubblica Amministrazione – Formazione –
dell’articolo 37 e le connesse esigenze, promuove la formazione del personale
delle pubbliche amministrazioni. A questo fine la Regione promuove e sostiene
la Scuola di amministrazione pubblica “Villa Umbra” costituita tra la Regione
Federazione delle autonomie locali con deliberazione di Giunta regionale 9
gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone lo sviluppo ai
fini della massima fruibilità da parte degli utenti anche mediante la
promozione di programmi tra gli enti locali finalizzati all’innovazione
modificato dall’articolo 21 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, dopo
“3 bis. Alle Conferenze di cui al comma 3, partecipano i Presidenti di
3 ter. La Conferenza partecipativa è presieduta, in attuazione dell’articolo
2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2, dal Presidente della Provincia,
che la convoca su istanza del Presidente della Giunta regionale, entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta. La Conferenza è convocata con un
preavviso di quindici giorni e si conclude improrogabilmente nei successivi
3 quater. Il Presidente della Conferenza coordina i tempi e i modi della
discussione e decide sugli aggiornamenti. Dei lavori della Conferenza è
redatto un processo verbale che è trasmesso alla Giunta regionale e da questa
3 quinquies. La Giunta regionale può partecipare alla Conferenza; ne ha
3 sexies. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs.
267/2, la Provincia concorre alla programmazione regionale, di cui al comma
2, trasmettendo, negli stessi tempi indicati nel comma 5, i propri pareri e le
proposte alla Giunta regionale. I pareri e le proposte del Consiglio
provinciale sono allegati agli atti da inoltrare al Consiglio regionale.”.
“3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti
locali, attraverso conferenze partecipative sul Piano Urbanistico Territoriale
(P.U.T.) di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1995, e attraverso la
parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e delle conferenze
partecipative sugli atti della programmazione regionale istituite
dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalla seguenti “e
parole “dall’articolo 5,” sono soppresse le parole “e delle conferenze
partecipative sugli atti della programmazione regionale previsti dall’articolo
6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del
parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e delle conferenze
partecipative sugli atti della programmazione regionale previste dall’articolo
6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del
parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e della conferenza
partecipativa sugli atti della programmazione regionale istituita
dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e
della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, elencati nell’Allegato A
alla presente legge, sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti
opera sulla base delle disposizioni della delibera del Consiglio regionale di
cui all’articolo 2, comma 1, che funge da norma statutaria e regolamentare
2. La delibera del Consiglio, di cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce fino
all’approvazione dello Statuto dell’A.T.I., le modalità con cui assicurare il
preventivo confronto con i rispettivi Consigli comunali dei Comuni facenti
parte dell’Ambito, gli indirizzi e linee programmatiche relative all’attività
annuale dell’Ambito nonché le modalità per la verifica a consuntivo
sostitutivo sugli enti locali è disciplinato dall’articolo 16 e sono,
pertanto, prive di efficacia le disposizioni in contrasto con la medesima
2, 23, 24, 25 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il rinvio agli articoli 17, 18 e 19 della l.r. 34/1998, operato da norme
regionali, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 della presente
previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale, inerenti le spese di gestione,
del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare