cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, attuate secondo i
principi di pace, giustizia e solidarietà, quali contributi alla democrazia e
al rispetto dei diritti umani e quali strumenti fondamentali per lo sviluppo
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità a quanto stabilito
dall’articolo 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa
statale di attuazione, la Regione realizza, coordina, promuove e sostiene,
utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, interventi di
cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, nell’ambito delle
proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello
prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione,
come definiti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), nonché alle popolazioni che attraversano condizioni sociali ed
economiche di particolare bisogno, dovute a conflitti armati, processi di
pacificazione, calamità naturali o altri eventi emergenziali.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione
opera attuando iniziative proprie, progettate e realizzate anche in
collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, nazionali ed
internazionali, operanti nelle materie di cui alla presente legge, oppure
valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui
a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi
in via di transizione;
3. Le iniziative di cui al comma 2 si indirizzano prioritariamente:
d) alla promozione e al consolidamento dei processi democratici, alla
difesa dei diritti umani, sociali e politici;
e) alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali;
f) al miglioramento della condizione femminile, alla promozione dei
diritti dell’infanzia, anche mediante il sostegno all’adozione
internazionale, alla lotta contro lo sfruttamento minorile e alla
realizzazione di pari opportunità;
g) alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e
h) all’assistenza e alla ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali o altri eventi emergenziali.
4. La Regione riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e
il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da
attuare e sostenere nell’ambito delle iniziative disciplinate dalla presente
5. La Regione non può in ogni caso sostenere, direttamente o
Soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale
a) la Regione e gli enti, anche economici, da essa dipendenti;
c) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato,
le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale che:
1) siano giuridicamente riconosciute in almeno uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
2) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di
cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;
3) non perseguano finalità di lucro e abbiano l’obbligo di destinare i
proventi delle loro attività, compresi quelli derivanti da attività
commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle
4) documentino almeno un biennio di esperienza diretta, nell’ambito del
territorio regionale, in attività di cooperazione allo sviluppo o di
solidarietà internazionale.
2. Sono altresì soggetti della cooperazione allo sviluppo, qualora
promuovano o collaborino con i soggetti di cui al comma 1 ad iniziative senza
scopo di lucro di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale:
a) l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste, le
istituzioni scolastiche, gli istituti di formazione accreditati in
conformità alla normativa regionale in materia, gli istituti di ricerca e
b) le imprese, le cooperative, gli enti bilaterali e gli istituti di
credito operanti in Valle d’Aosta;
c) la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales-
Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
a) progetti che richiedono un intervento puntuale, definito nel tempo e
nelle risorse impiegate:
1) volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle
popolazioni destinatarie;
2) finalizzati a ricercare la partecipazione attiva e diretta delle
popolazioni destinatarie, allo scopo di valorizzarne le risorse umane,
culturali e materiali;
3) caratterizzati dal prioritario ricorso a professionalità locali, a
tecnologie e metodologie rispettose delle culture e degli usi locali,
nonché a beni ed attrezzature disponibili nei paesi destinatari degli
b) programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel
tempo, anche con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti che, oltre
a soddisfare le caratteristiche di cui alla lettera a), sono volti:
1) alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di
partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità
2) all’assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi
destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità
amministrative e gestionali locali.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione
sostiene il trasferimento di competenze e di conoscenze, anche favorendo il
contributo delle professionalità specifiche del personale dell’Amministrazione
regionale e degli enti da essa dipendenti nella progettazione, attuazione e
valutazione delle iniziative, mediante la concessione di un periodo di
aspettativa senza assegni, riconosciuto ai fini giuridici ed economici, con
oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione di
realizzazione di iniziative culturali, di educazione, di informazione, di
formazione e di studio, finalizzate alla diffusione e al radicamento di una
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche in collaborazione
con l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste, con le
istituzioni scolastiche e con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
a) attività volte a sensibilizzare la comunità valdostana sulle tematiche
inerenti alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale,
in particolare in ambito scolastico;
b) attività volte all’approfondimento delle realtà dei Paesi in via di
sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
c) attività di informazione e di formazione rivolte agli operatori che
agiscono nell’ambito delle finalità della presente legge, ai docenti e agli
educatori delle scuole di ogni ordine e grado.
umanitario gli interventi finalizzati a fronteggiare situazioni eccezionali
causate da calamità naturali, conflitti armati e processi di pacificazione,
situazioni di denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle
direttive emanate dalle competenti autorità statali, può attuare iniziative
proprie ai sensi della legge regionale 18 gennaio 21, n. 5 (Organizzazione
delle attività regionali di protezione civile), o aderire ad iniziative
promosse a livello statale ed internazionale nei seguenti ambiti:
a) protezione civile, messa in sicurezza e ricostruzione dei territori
3. Le iniziative di cui al comma 2 e le relative modalità di attuazione
sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, al di fuori
delle procedure di programmazione di cui all’articolo 7, sentito il Comitato
per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale di cui
documento programmatico, di durata triennale, nel quale sono indicati, in
particolare, gli obiettivi da conseguire nell’arco del triennio e le priorità
per l’individuazione delle iniziative da attuare e promuovere direttamente da
2. La Giunta regionale, per la predisposizione della bozza di documento
programmatico di cui al comma 1 e di eventuali ulteriori atti di
pianificazione concernenti gli ambiti di intervento di cui alla presente
legge, acquisisce preliminarmente il parere del Comitato per la cooperazione
allo sviluppo e la solidarietà internazionale di cui all’articolo 8.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una
relazione sullo stato di attuazione del documento programmatico di cui al
4. Il documento programmatico di cui al comma 1 deve tener conto e
coordinarsi con il documento pluriennale di indirizzo sulle attività di
rilievo internazionale ed europeo della Regione di cui all’articolo 4 della
legge regionale 16 marzo 26, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e
relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta).
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione, sentiti il
Comitato di cui all’articolo 8 e la Commissione consiliare competente:
a) le priorità, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi
finanziari a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui
b) le modalità di presentazione delle iniziative da parte dei soggetti di
c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.
Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale
cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito
b) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della
minoranza, designati dal Consiglio regionale;
c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio
permanente degli enti locali;
e) un rappresentante designato dalla Chambre Valdôtaine des entreprises
et des activités libérales-Camera valdostana delle imprese e delle
f) quattro rappresentanti designati di intesa dai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione per la
durata della legislatura. Il Comitato può essere validamente costituito ed
operare qualora, decorsi sessanta giorni dalle richieste di designazione,
risultino effettivamente designati almeno sei dei suoi componenti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal
Presidente della Regione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
4. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle
riunioni di lavoro persona da loro di volta in volta delegata.
5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di
almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, possono essere
invitati a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, i
componenti della Giunta regionale, i responsabili delle strutture
dell’Amministrazione regionale eventualmente interessate ed altri soggetti
a) esprime parere sul documento programmatico di cui all’articolo 7 e
sulle iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione;
b) esprime parere sulla concessione dei contributi finanziari a sostegno
delle iniziative promosse dai soggetti di cui all’articolo 3;
c) opera per promuovere ed attuare le finalità della presente legge,
assicurando il coordinamento, sul territorio regionale, delle iniziative
attinenti alla presente legge, anche proponendo la realizzazione di
iniziative specifiche.
Coordinamento e trasparenza delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e
nell’attuazione della presente legge, è istituita, presso la Presidenza della
Regione, una banca dati delle iniziative regionali di cooperazione allo
sviluppo e di solidarietà internazionale, collegata ed integrata con analoghe
2. La Presidenza della Regione, con il supporto del Comitato, garantisce
il reperimento e la diffusione delle normative, della documentazione e di ogni
altra informazione inerente alle tematiche della cooperazione allo sviluppo e
della solidarietà internazionale, anche attraverso l’istituzione di
3. La Presidenza della Regione assicura lo scambio di informazioni e di
conoscenze sull’attuazione della presente legge con gli organismi operanti sul
territorio regionale nell’ambito dell’assistenza sociale, del volontariato e
cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo), è abrogata.
2. La l.r. 44/199 continua ad applicarsi alle iniziative di cooperazione
allo sviluppo e di solidarietà internazionale già approvate ed avviate alla
determinato in euro 2. per l’anno 27, in euro 143. per l’anno 28, in
euro 229. per l’anno 29 e in annui euro 25. a decorrere dall’anno
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 27 e
pluriennale per il triennio 27/29, nell’obiettivo programmatico 2.1.6.3.
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante
l’utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e
nello stesso obiettivo programmatico al capitolo 2256 (Interventi regionali
di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo).
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare