Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura

ARTICOLO 1
Definizione e finalità
1. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un’istituzione

culturale, costituita dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che

assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della

popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un

insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita

che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

2. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo

degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare,

valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita

locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le

relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la

ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle

comunità locali.

3. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce

l’organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee

per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la documentazione

idonea alle finalità di cui al comma 4.

4. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:

a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in

quanto l’ecomuseo rappresenta l’espressione della cultura di un territorio

ed ha come principale riferimento la comunità locale;

b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e

ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al

fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;

c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle

comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche

e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni

locali;

d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per

tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e

immateriale e ricostruire l’evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro

delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative

e agricole, dell’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle

fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;

e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili

caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni

altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita

tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la

buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;

f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti

alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando

occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica,

sport e svago in genere;

g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a

ricostituire gli ambienti tradizionali;

h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e

didattico-educative riferite alla storia, all’arte, alle tradizioni locali

ed all’ambiente;

i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici

lombardi.

ARTICOLO 2
Riconoscimento e gestione degli ecomusei
1. Gli ecomusei sono costituiti da enti locali, in forma singola o

associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere

privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto statutario le finalità

di cui all’articolo 1.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare

competente, determina i criteri per il riconoscimento degli ecomusei.

3. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta

regionale.

4. La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed

originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.

5. La Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli ecomusei

a livello nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto

alla gestione degli ecomusei.

6. Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale

da parte della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare

una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.

8. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1

nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.

ARTICOLO 3
Consulta regionale degli ecomusei
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli

ecomusei, di seguito denominata Consulta, quale organismo che esprime pareri e
formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo

sviluppo della rete culturale degli ecomusei.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta

regionale all’inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la

legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

3. In fase di prima attuazione la Consulta è costituita entro centoventi

giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. La Consulta è composta:

a) dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati;

b) dal direttore della direzione generale regionale competente in materia

di cultura.

5. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli

tra i membri di cui al comma 4, lettera a).

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato

dalla direzione regionale competente in materia di cultura.

7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.

8. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio

funzionamento.

ARTICOLO 4
Contributi regionali
1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo,

compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature,

degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del

5 per cento della spesa sostenuta dall’ente proprietario o gestore.

2. I criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono

definiti con deliberazione della Giunta regionale e i contributi sono erogati

con atto del dirigente della direzione generale competente.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da

quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di

verifica sull’impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei

contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo.

ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1. All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si

provvederà con successiva legge.

 

Formula Finale:

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale

della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 luglio 27

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/395 del

3 luglio 27)