ARTICOLO 1
Definizione e finalità
1. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un’istituzione
culturale, costituita dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che
assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della
popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un
insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita
che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.
2. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo
degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare,
valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita
locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le
relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la
ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle
comunità locali.
3. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce
l’organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee
per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la documentazione
idonea alle finalità di cui al comma 4.
4. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:
a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in
quanto l’ecomuseo rappresenta l’espressione della cultura di un territorio
ed ha come principale riferimento la comunità locale;
b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e
ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al
fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;
c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle
comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche
e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni
locali;
d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per
tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e
immateriale e ricostruire l’evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro
delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative
e agricole, dell’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle
fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili
caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni
altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita
tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la
buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;
f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti
alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando
occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica,
sport e svago in genere;
g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a
ricostituire gli ambienti tradizionali;
h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e
didattico-educative riferite alla storia, all’arte, alle tradizioni locali
ed all’ambiente;
i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici
lombardi.
ARTICOLO 2
associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere
privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto statutario le finalità
di cui all’articolo 1.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare
competente, determina i criteri per il riconoscimento degli ecomusei.
3. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta
regionale.
4. La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed
originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.
5. La Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli ecomusei
a livello nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto
alla gestione degli ecomusei.
6. Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale
da parte della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare
una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.
8. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1
nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.
ARTICOLO 3
ecomusei, di seguito denominata Consulta, quale organismo che esprime pareri e
formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo
sviluppo della rete culturale degli ecomusei.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale all’inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la
legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
3. In fase di prima attuazione la Consulta è costituita entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. La Consulta è composta:
a) dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati;
b) dal direttore della direzione generale regionale competente in materia
di cultura.
5. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli
tra i membri di cui al comma 4, lettera a).
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato
dalla direzione regionale competente in materia di cultura.
7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.
8. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio
funzionamento.
ARTICOLO 4
Contributi regionali
compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature,
degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del
5 per cento della spesa sostenuta dall’ente proprietario o gestore.
2. I criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale e i contributi sono erogati
con atto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da
quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di
verifica sull’impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei
contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo.
ARTICOLO 5
provvederà con successiva legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 12 luglio 27
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/395 del
3 luglio 27)