Lo stato dell'arte della sussidiarietà  orizzontale in Friuli

Sul piano pratico, la conoscenza teorica della sussidiarietà  non si è tradotta in una rimodulazione adeguata degli strumenti di azione

La ricerca si è sviluppata lungo tre assi.

Il primo asse

E’ consistito in un’analisi dettagliata delle norme e degli statuti regionali con riferimento alla sussidiarietà orizzontale. A sua volta questa disamina è stata suddivisa in due parti: nella prima si è sviluppato un esame delle norme che sono state approvate prima dell’introduzione in costituzione dell’art. 118, c. 4; nella seconda l’esame ha riguardato le norme approvate successivamente.

Il metodo di ricerca è stato svolto non adottando un significato univoco di sussidiarietà orizzontale, ma prendendo in esame tutto quello che può essere ricondotto al rapporto tra poteri pubblici e cittadini tralasciando volutamente le sole ipotesi in cui la sussidiarietà è confusa con la partecipazione al procedimento.

La ricerca dimostra che la tendenza delle regioni, dopo la modifica del titolo V della costituzione, è stata quella di adattare le proprie formulazioni a quella dell’art. 118 cost. a fronte di una fase precedente che mostrava una maggiore varietà di significati.

Sul piano legislativo, invece, il principio è stato tradotto in modo molto diverso da territorio a territorio con riferimento tanto ai soggetti protagonisti, quanto ai campi di applicazione e infine alle modalità con cui le amministrazioni assicurano vantaggi.

Il secondo asse
Il secondo asse della ricerca è consistito nel valutare come i comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore ai 15mila abitanti abbiano tradotto nei propri statuti il principio di sussidiarietà. Da questo esame è emerso che il richiamo esplicito alla sussidiarietà orizzontale è assai raro e non sempre è fatto per sancirne il valore giuridico. Ciononostante, gli istituti che possono essere enucleati coerentemente nella sussidiarietà orizzontale sono molteplici e si rintracciano varietà di soluzioni molto più accentuate di quelle che si ritrovano negli statuti regionali.

Ne consegue però che spesso anche il significato di sussidiarietà è diverso da quello proclamato in costituzione. Per esempio scompare la possibilità che siano anche i cittadini singoli ad attivare azioni di sussidiarietà orizzontale. Per altro verso, però, è interessante verificare la varietà dei settori in cui il principio è declinato.

Il terzo asse

Il terzo asse della ricerca ha riguardato le prassi amministrative utilizzate dai comuni del Friuli per favorire le attività di interesse generale promosse dai cittadini. Da questa ricerca è emerso che il campo d’elezione delle azioni promosse in sussidiarietà è quello sociale e sanitario. Consegue da questo che molti degli adempimenti e dei criteri richiesti dagli enti locali risentono della disciplina sui servizi sociali, sia di quella nazionale sia di quella regionale.

In sintesi da questa prospettiva la ricerca mostra come vi è una generale corretta interpretazione teorica del principio della sussidiarietà orizzontale e un grado di conoscenza che forse non era sospettabile prima della ricerca stessa; sul piano pratico, però, questa consapevolezza teorica non si è tradotta in una rimodulazione adeguata degli strumenti di azione e dei criteri di giudizio. La fase di implementazione è quella che risente di maggiori ritardi, sebbene anche nell’amministrazione locale friulana è visibile una forte sensibilità e apertura su questo tema. Manca tuttavia la ricaduta organizzativa dell’applicazione di questo principio.



ALLEGATI (1):