ARTICOLO 1
Definizione di ricavi
1. Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 24 marzo 26, n. 155, si intendono per ricavi dell’organizzazione che esercital’impresa sociale:
a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell’esercizio contabile diriferimento, se nella propria ordinaria gestione – compatibilmentecon i vincoli di legge -l’organizzazione che esercita l’impresasociale adotta principi di contabilita’ per competenza;
b) tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione – compatibilmentecon i vincoli di legge – l’organizzazione che esercita l’impresasociale adotta principi di contabilita’ per cassa.
ARTICOLO 2
Attivita’ di utilita’ sociale
1. Ai fini del computo della soglia minima del 7 per cento nelrapporto tra ricavi prodotti da attivita’ di utilita’ sociale e ricavi complessivi dell’organizzazione, di cui all’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 26, sono considerati alnumeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall’art. 1, direttamente generati dalle attivita’ di utilita’ sociale come definite dall’art. 2, comma 1, delcitato decreto legislativo n. 155 del 26.
2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapportodi cui al precedente comma 1 – ne’ per quanto concerne il numeratore, ne’ il denominatore – i ricavi relativi a:
a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
c) sopravvenienze attive;
d) contratti o convenzioni con societa’ ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti lamedesima.
3. Nell’ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverseattivita’, o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinatosettore di attivita’, l’attribuzione degli importi viene effettuatain base al numero di addetti impiegati per ciascuna attivita’.
ARTICOLO 3
Pubblicita’ e violazioni
1. Ai fini dell’osservanza di quanto stabilito dal presentedecreto, le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all’art. 2, commi 1, 2 e 3, delcitato decreto legislativo n. 155 del 26, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all’interno del bilancio sociale, di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativon. 155 del 26.
2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 7 per cento, l’organizzazione che esercita l’impresa sociale effettua appositasegnalazione al Ministero della solidarieta’ sociale e agli ufficidel registrodelle imprese nei termini di trenta giorni dalla data diapprovazione del bilancio da parte degli organi societari. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 24 gennaio 28