La finalità di un’equa redistribuzione dei generi alimentari viene perseguita con l’ausilio di enti no profit selezionati in base alla loro operatività e alla loro diffusione sul territorio.
All’interno della legge vi sono altri due temi che meritano di essere sottolineati e che interessano sfere più ampie della cittadinanza: lo sviluppo di una cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie alimentari con la realizzazione di servizi formativi e la tutela dell’ambiente unita alla riduzione dei rifiuti.
L’impegno della Regione muove dunque in più direzioni e si propone di tutelare più di un bene comune: l’alimentazione, la salute, la solidarietà sociale e l’ambiente.
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.
ARTICOLO 2
Soggetti
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.
ARTICOLO 3
Interventi
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.
ARTICOLO 4
Obiettivi
1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all’articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi:
a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;
b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;
c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell’ambiente e la riduzione dei rifiuti;
d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un
sistema di accreditamento.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 luglio 27