Recupero e promozione di prodotti alimentari a fini sociali
Gli obiettivi perseguiti consistono principalmente nella promozione dell’attività di beneficenza e solidarietà svolta da soggetti che assistono persone in stato di indigenza e nella rimozione del bisogno e del disagio di natura alimentare tramite la raccolta e la distribuzione di beni non più commerciabili ma commestibili.

La finalità di un’equa redistribuzione dei generi alimentari viene perseguita con l’ausilio di enti no profit selezionati in base alla loro operatività e alla loro diffusione sul territorio.

All’interno della legge vi sono altri due temi che meritano di essere sottolineati e che interessano sfere più ampie della cittadinanza: lo sviluppo di una cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie alimentari con la realizzazione di servizi formativi e la tutela dell’ambiente unita alla riduzione dei rifiuti.

L’impegno della Regione muove dunque in più direzioni e si propone di tutelare più di un bene comune: l’alimentazione, la salute, la solidarietà sociale e l’ambiente.

ARTICOLO 1
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

ARTICOLO 2
Soggetti

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.

ARTICOLO 3
Interventi

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.

ARTICOLO 4
Obiettivi

1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all’articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi:

a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;

b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;

c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell’ambiente e la riduzione dei rifiuti;

d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un
sistema di accreditamento.

ARTICOLO 5
Norma finanziaria

1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.

Formula Finale
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 27

VASCO ERRANI