ARTICOLO 1
Finalita’
1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignita’ delle persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinche’ le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione.
2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalita’:
a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1;
b) favorire il recupero ed il reinserimento nella societa’ delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della liberta’ personale.
3. La Regione promuove la collaborazione con gli Enti locali, con le Aziende Unita’ sanitarie locali (di seguito denominate "Aziende Usl" o "Azienda Usl") e con i soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 23, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l’attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.

ARTICOLO 2
Sistema integrato di intervento
1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all’articolo 1 e ridurre il rischio di recidiva, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, promuove
interventi e progetti nell’ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 2 del 23, in armonia con la legge 8 novembre 2, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

ARTICOLO 3
Tutela della salute
1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1 dell’articolo 1 attraverso l’attuazione del progressivo trasferimento di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della sanita’ negli Istituti penitenziari, cosi’ come previsto dal comma 283 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 27, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 28).
2. La Regione garantisce, secondo modalita’ concordate con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell’attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 23 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della L. 3 novembre 1998, n. 419), l’assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende Usl e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalita’ concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonche’ le risorse regionali.
3. Nell’ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove
la realizzazione, presso le Aziende Usl, sedi di Istituti penitenziari, di e’quipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei
soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l’intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende Usl.
4. La Regione garantisce altresi’ gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.
5. La Regione, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura, in ambiente libero od in struttura a custodia attenuata, dell’infermita’ psichica degli internati, nonche’ al fine di favorire il reinserimento nella comunita’ della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunita’ di provenienza, se residenti in altre regioni.

ARTICOLO 4
Attivita’ trattamentali e socio educative
1. La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:
a) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d’origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori;
b) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la comunita’ esterna;
c) coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli Istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 23;
d) favorire l’accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai contributi del Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 21, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo).
3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene il coordinamento e l’integrazione tra i servizi sociali degli Enti locali, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, le associazioni di volontariato e gli altri soggetti
pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale dei detenuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua azione integrata.
4. La Regione promuove l’attivita’ degli sportelli informativi all’interno degli Istituti penitenziari allo scopo di:
a) garantire maggiormente i detenuti;
b) favorire l’attivita’ degli operatori penitenziari;
c) favorire le attivita’ di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti prossimi alla fine della pena;
d) sostenere gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di mediazione culturale di cui all’articolo 1, comma 5, lettera p) della legge regionale 24 marzo 24, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 199, n. 14 e 12 marzo 23, n. 2).
5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della liberta’ personale, sostiene, anche in via sperimentale, l’organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all’area dei minori, anche attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.

ARTICOLO 5
Attivita’ di sostegno alle donne detenute
1. La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze specifiche delle donne detenute.
2. La Regione, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ed attraverso il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl e dei soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 23, sostiene
iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne detenute con figli minori, in armonia con la legge 8 marzo 21, n. 4 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).
3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita all’interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata particolarmente ai problemi della donna.

ARTICOLO 6
Attivita’ di istruzione e formazione
1. La Regione, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile promuove il diritto di accesso ai percorsi di alfabetizzazione, di istruzione e formazione professionale, sia all’interno degli Istituti penitenziari che all’esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.
2. La Regione concorre, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati, assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell’offerta di istruzione e formazione professionale, cosi’ come previsto dalla legge regionale 3 giugno 23, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunita’ di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, favorisce la partecipazione dei soggetti istituzionali, dei soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 23 e di altri soggetti comunque interessati, realizzando interventi che tengano conto delle esigenze e delle tendenze del mercato del lavoro locale.

ARTICOLO 7
Formazione congiunta degli operatori
1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 23, la Regione sostiene, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell’amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, nonche’ delle associazioni di volontariato, come previsto dall’articolo 8 della legge regionale 21 febbraio 25, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)).

ARTICOLO 8
Attivita’ lavorativa
1. La Regione, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, e con il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati, sostiene l’avvio e lo sviluppo di attivita’ di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l’impiego gia’ presenti sul territorio, cosi’ come previsto dalla legge 22 giugno 2, n. 193 (Norme per favorire l’attivita’ lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1 agosto 25, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualita’, della sicurezza e della regolarita’ del lavoro).
2. La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della liberta’ personale ad attivita’ di imprenditorialita’ sociale.
3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 17 del 25, sostiene il reinserimento sociale delle persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, ammesse al lavoro esterno ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975, inerente l’ordinamento penitenziario, od ammesse ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresi’ a favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all’articolo 1
della legge regionale n. 17 del 25.
4. Nei limiti e con le modalita’ indicate dall’articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche attive nei settori disciplinati dalla presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura dei beni e servizi.

ARTICOLO 9
Funzioni di coordinamento e di controllo
1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l’attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di protocolli d’intesa con il Ministero della Giustizia, nei quali siano individuate le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero realizzano a favore dei minori imputati di reato e degli adulti sottoposti a misure penali restrittive e limitative della liberta’, nonche’ le procedure di collaborazione e coordinamento tra le due amministrazioni.
3. Annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di
affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie piu’ gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate.
4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:
a) l’entita’ e l’origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilita’ dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
c) le politiche svolte in campo sanitario;
d) le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie, nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell’integrazione culturale e sociale dei detenuti;
e) l’entita’ e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all’interno ed all’esterno delle strutture penitenziarie, nonche’ gli interventi attuati nel campo dell’edilizia penitenziaria.

ARTICOLO 1
Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta’ personale
1. E’ istituito l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta’ personale, di seguito denominato "Garante", al fine di contribuire a garantire, in conformita’ ai principi costituzionali e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri. Le funzioni di garanzia verso i minori sono svolte in stretta collaborazione con il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 25, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza).
2. Il Garante e’ scelto tra personalita’ con comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probita’, indipendenza, obiettivita’, competenza e capacita’ nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
4. Il Garante e’ nominato con atto dell’Assemblea legislativa regionale, dura in carica cinque anni e non puo’ essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
5. L’Assemblea legislativa, su proposta dell’Ufficio di presidenza, disciplina con proprio atto il trattamento economico, la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale.

ARTICOLO 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unita’ previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o con
l’istituzione di apposite Unita’ previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita’ ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 21, n. 4 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 febbraio 28