La decisione
La commissione europea interviene per verificare la compatibilità con l’ordinamento comunitario degli aiuti assicurati dal governo belga alla General Motors, sotto forma di finanziamento diretto e parziale di un programma di formazione che la società automobilistica intende intraprendere nel proprio stabilimento di Anversa, in vista della produzione di un nuovo modello e il potenziamento dello stabilimento stesso. La commissione, dopo aver qualificato tale finanziamento come aiuto di stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato della Comunità europea, verifica se l’aiuto possa essere fatto salvo ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo il quale è compatibile l’aiuto di stato destinato «ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
Al riguardo la commissione prende in considerazione anche il regolamento comunitario n. 68 del 21, nel cui considerando n. 1 si legge che «la formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell’industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell’occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall’obbligo di notificazione preventiva».
Premesso tutto questo, la commissione, come di consueto, valuta in modo analitico i singoli progetti di formazione rispetto alle finalità menzionate per determinare quali di questi progetti siano davvero indispensabili e quindi finanziabili dalle autorità pubbliche, per evitare che l’aiuto si traduca in un’alterazione del principio della “parità delle armi” dei concorrenti. La conclusione a cui giunge la commissione è che la produzione di un nuovo modello automobilistico e il potenziamento di uno stabilimento, che punta a concentrare maggiormente più processi produttivi abbattendo i costi di trasporto delle componenti prodotte altrove, costituiscono scelte imprenditoriali normali per un’impresa altamente competitiva e queste richiedono solitamente attività specifiche di formazione che ogni impresa affronta. In via generale, quindi, l’aiuto di stato è in grado di distorcere la concorrenza; tuttavia, tra questi progetti di formazione se ne riconoscono alcuni che sono di lunga durata e che sono spesso caratterizzati dall’abbandono precoce degli interessati. Si tratta, pertanto, di progetti che un’impresa è scarsamente incoraggiata a sostenere vista la loro scarsa efficienza. La commissione conclude che per questo tipo di progetti di formazione, l’aiuto di stato è compatibile con l’ordinamento comunitario perché consente di qualificare lavoratori in settori particolarmente importanti accrescendo in generale la produttività delle imprese comunitarie e le speranze di occupazione.
Il commento
Questa decisione risulta interessante perché mostra come l’ordinamento comunitario consideri compatibile con i propri principi il sostegno da parte delle autorità pubbliche di quelle attività che siano volte a potenziare il capitale umano supponendo che questo produca una ricaduta positiva sull’intera società, sia in termini di competitività delle imprese, sia in termini di occupazione e quindi benessere sociale. Ancorché la sussidiarietà orizzontale non sia formalmente invocata trattandosi oltretutto di un procedimento comunitario, non appare così dissimile questa fattispecie da quelle che solitamente vengono considerate includibili tra le esperienze di sussidiarietà orizzontale. Da una parte, infatti, abbiamo dei soggetti privati, in questo caso imprese, che mosse da un’esigenza di profitto (produzione di un nuovo prodotto e potenziamento dei propri stabilimenti) necessitano di promuovere attività di formazione dei lavoratori, dall’altra abbiamo le autorità governative belghe che riconoscono l’interesse generale di questi progetti in termini di capability building e li agevolano sostenendone parzialmente i costi. Nella misura in cui i progetti di formazione siano quelli sui quali un’impresa solitamente difficilmente investe, la commissione ritiene che le regole della concorrenza non sono più utilizzabili e che la vicenda vada valutata ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), trattato Comunità europea e dunque con criteri diversi che valutano l’importanza dello sviluppo di alcune attività.
In conclusione questa decisione appare molto importante perché, da un lato, conferma quanto già osservato in un’altra occasione in questa rivista, ovvero che la disposizione richiamata del trattato comunitario è foriera di esiti interessanti circa la possibilità di rintracciare in ambito comunitario l’affermazione della sussidiarietà orizzontale, dall’altro, ci offre un esempio importante di come le imprese possono essere soggetti attivi di esperienze riconducibili ai rapporti di sussidiarietà orizzontale contribuendo allo sviluppo del capitale umano.