L'obiettivo della partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi ambientali è espressamente revista dall'art. 4 del decreto legislativo del 26. In realtà il decreto approfondisce la disciplina di questo tipo di partecipazione solo in poche occasioni: nella tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche (art. 163) e nella disciplina degli accordi stipulabili tra enti pubblici e soggetti privati (art. 26).
Ciò riflette l'impostazione generale del decreto che contempla si strumenti di partecipazione privata, ma di fatto ignora completamente l'argomento dell'iniziativa di cittadini e associazioni a tutela dell'ambiente. Tale lacuna, viene solo in parte colmata dalle disposizioni correttive e integrative contenute nel successivo decreto del gennaio 28. Solo in questa occasione viene infatti esplicitato il principio di sussidiarietà come fondamentale per la tutela dell'ambiente insieme ai principi più importanti del diritto ambientale internazionale.
Viene sottolineata la necessità di estendere la salvaguardia ambientale a tutti i soggetti pubblici e privati collegandola ai principi di responsabilità , precauzione, azione preventiva nonché al principio del ” chi inquina paga ” (art. 3-ter). Il principio di sussidiarietà viene menzionato esplicitamente poi all'art 3 quinquies come meccanismo fondamentale nell'attribuzione delle competenze tra gli enti pubblici e nella gestione del rapporto reciproco. Nonostante vi sia una formulazione del concetto di sussidiarietà avanzata e dalle molteplici implicazioni è inevitabile parlare di un'occasione persa vista l'assoluta mancanza di una disciplina dell'iniziativa privata e del ruolo di cittadini attivi e associazioni ambientaliste.
Il testo del decreto
Art.1
Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 26, n. 152
1. La parte prima del decreto legislativo 3 aprile 26, n. 152 assume la seguente denominazione: «Disposizioni comuni e principi generali ».
2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
Art. 3-bis.
Principi sulla produzione del diritto ambientale
l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell'Unione europea.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purche' sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.
Art. 3-ter.
Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga » che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
Art. 3-quater.
Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresìil principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
Art. 3-quinquies.
Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purche' ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 199, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 21, n. 18, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 25, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. ».