Il primo punto del prontuario riconosce la finalità del servizio civile: partecipare alla difesa della Patria con mezzi armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale.
Di significativo interesse è, a giudizio di chi scrive, la declinazione dei precetti costituzionali di solidarietà , rimozione delle cause di disuguaglianza ed concorso al progresso quali forme in cui la difesa non armata della patria prende corpo.
In relazione a ciò spetta ai i volontari il dovere ed il diritto alla formazione, mirata (cosìcome per gli obiettori di coscienza) al pieno conseguimento delle finalità proprie del servizio civile.
I principi che regolano il rapporto tra gli enti ed i volontari si ispirano al modello della cooperazione.
I volontari, nel firmare la Carta di impegno etico, si assumono il dovere di partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, disponendosi cosìal dialogo e al confronto costruttivo con le persone impegnate nell'ente.
Gli enti, da parte loro, oltre ad assicurare ai volontari piena informazione sul progetto a cui essi sono chiamati a partecipare, devono impiegare i volontari soltanto per le finalità del progetto garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione.
Di particolare interesse risultano il punto 7 del prontuario, in cui si assicura l’assistenza sanitaria al volontario tramite le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, ed il punto 8, inerente la tutela dell’eventuale maternità delle volontarie.
I volontari hanno, infine, diritto al rilascio di un attestato a cui risulta l'effettuazione del periodo di servizio svolto con l'indicazione dell'Ente e del progetto.
Il testo del decreto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 23, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza », e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 6 marzo 21, n. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile
nazionale »;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 22, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio
civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 21, n. 64 »
ed in particolare l'art. 8 che disciplina il rapporto di servizio
civile sulla base di un contratto tra l'Ufficio nazionale per il
servizio civile ed il volontario finalizzato a definire il
trattamento economico e giuridico dei volontari, nonché le norme di
comportamento alle quali gli stessi devono attenersi e le relative
sanzioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 28, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 27, n. 244 »,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 28, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che
prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in
materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998,
n. 23, alla legge 6 marzo 21, n. 64 e al decreto legislativo 5
aprile 22, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 28 con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi
sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 23, alla legge 6 marzo
21, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 22, n. 77;
Vista la circolare del 3 settembre 24, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 ottobre 24, con la quale sono stati definiti
impegni e responsabilità di enti e volontari del servizio civile
nazionale;
Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile, in data 4 aprile 26, recante le «Linee guida per
la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale »;
Ravvisata l'esigenza di rivedere, alla luce della prima
applicazione, la citata circolare del 3 settembre 24 al fine di
assicurare corrette modalità di gestione del servizio civile
nazionale;
Ravvisata la necessità di predisporre un «Prontuario » che
disciplini i rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti
coinvolti;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 22 gennaio 29;
Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio
civile, di cui all'art. 1 della legge n. 23 del 1998, espresso
nella seduta del 23 ottobre 28;
Decreta:
ARTICOLO 1
1. à‰ approvato l'unito «prontuario », che costituisce parte
integrante del presente decreto, concernente la disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.
2. Le disposizioni approvate con il presente «prontuario »
sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile in data 3 settembre 24 recante «Disciplina
dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale ».
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 febbraio 29
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 29
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 19
Allegato
1. Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale
L'Ufficio nazionale, e l'ente presso il quale il volontario presta
servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di
impegno etico, la comune consapevolezza di «partecipare
all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento
delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non
armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale ». Spetta
ai volontari il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la
quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella
direzione già indicata dal servizio civile degli obiettori di
coscienza, all'obbligo costituzionale di difesa della Patria,
declinato attraverso gli altri precetti costituzionali di
solidarietà , di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso
al progresso della società . La stessa legge n. 64 del 21,
individua tra le finalità del servizio civile nazionale quella di
concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale
dei giovani. Con riferimento ai doveri degli enti connessi
all'erogazione della formazione generale ai volontari, gli stessi
debbono essere assolti nei termini e con le modalità prescritte
dalle «Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio
civile » e dalle circolari applicative «Monitoraggio sulla formazione
generale dei volontari in servizio civile nazionale » del 24 maggio
27 e del 28 luglio 28.
Con riferimento all'attività che concretamente i volontari sono
chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara
informazione da parte dell'ente; con la sottoscrizione della Carta di
impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le
modalità di presenza dei volontari nell'ente, a impiegarli
esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno
coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di
confronto, verifica e discussione.
In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere
dei volontari di «apprendere, farsi carico delle finalità del
progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente
indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con
fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo
nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie
energie, delle proprie capacità , della propria intelligenza,
disponibilità e sensibilità , valorizzando le proprie doti personali
e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a
farlo crescere e migliorarlo » (ancora dalla Carta di impegno etico).
2. Presentazione in servizio
2.1. Il volontario é tenuto a presentarsi presso l'ente di
assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di
servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico
nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il
volontario e le relative sanzioni.
2.2 Il responsabile del Servizio civile nazionale, o il
responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale
dell'ente provvedono a consegnare al volontario copia del contratto
di assicurazione stipulata dall'Ufficio in suo favore, copia del
progetto approvato, copia del modello relativo alla comunicazione del
domicilio fiscale, due copie del modulo per l'apertura del libretto
postale nominativo ordinario sul quale accreditare le somme relative
al compenso per la partecipazione al progetto, un apposito documento
contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di
riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte. Il
personale sopra citato per i volontari impegnati in progetti
all'estero, in luogo degli estremi del libretto postale, deve
indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale.
2.3. Per ogni volontario che assume servizio deve essere
predisposta una cartella personale, da conservare in apposito
archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente accreditato nella
quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato
con particolare riferimento a:
– copia del progetto approvato;
– permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la
documentazione sanitari;
– fotocopia del contratto di servizio civile controfirmato dal
volontario riportante la data di assunzione in servizio;
– formazione svolta sia generale che specifica;
– richieste avanzate dal volontario;
– eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed
alloggio utilizzati;
– provvedimenti disciplinari;
– ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario é tenuto, lo
stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a
fornire all'ente, per le valutazioni di propria competenza secondo
quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che
gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in
servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.
2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata
non é considerata rinuncia; il volontario é considerato in servizio
dalla data indicata sulla comunicazione dell'Ufficio, ha diritto alla
conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni
di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei
quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici
giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In
tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di
ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di
servizio civile in uno dei bandi successivi.
2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di
quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione
può non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi
e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati
dal volontario all'ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario é
considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione
dell'Ufficio e ha diritto alla conservazione del posto in
graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai
venti giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio.
L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.
3. Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto
3.1. Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti
previsti dal progetto approvato può chiedere all'Ufficio nazionale
l'assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella
graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il
medesimo bando.
3.2. Quanto sopra a condizione che l'ente richiedente acquisisca e
trasmetta all'Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza,
l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa
contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella
graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.
4. Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del
servizio
4.1. La sostituzione dei volontari selezionati nell'ambito dei
progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce prima
dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del
servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a
trenta giorni (vedasi par. 7.4) é consentita esclusivamente entro i
primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il
tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di
servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei
volontari subentranti é ridotta al periodo che intercorre dalla data
di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del
progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non é riconosciuta come
periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge n. 64 del
21, né ai fini del trattamento economico, previdenziale ed
assicurativo.
4.2. Al fine di consentire all'Ufficio di espletare le procedure
necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in
graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le
richieste di sostituzione che perverranno, complete di tutta la
documentazione, entro l'ottantesimo giorno dalla data di inizio del
progetto.
L'ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo
ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato
che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità .
Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le
sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite
a ciascuna sede. Contestualmente l'ente dovrà far pervenire a questo
Ufficio la documentazione indicata nel bando di selezione (domanda
del volontario di partecipazione alla selezione, fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità , certificato
medico).
In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte
dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel
rispetto della graduatoria, i volontari idonei non selezionati che
non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma
del Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
Eventuali periodi di servizio prestati dai volontari in argomento
precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto
provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile
prestato.
4.3. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta
giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di
cinque giorni all'Ufficio nazionale via fax o a mezzo raccomandata
a/r, sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio
amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti riflessi
sul trattamento economico dei volontari. Per gli enti iscritti negli
albi regionali e delle province autonome la comunicazione da parte
degli enti va estesa alle regioni e alle province autonome di
riferimento. L'ente di impiego é tenuto a comunicare mensilmente
all'Ufficio, tramite il sistema informatico Helios, tutte le assenze
dei volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese
quelle per maternità . Devono, altresi', essere comunicate le assenze
per infortunio che, si ricorda, non comportano decurtazione del
compenso. Si fa presente che ciascun ente deve validare mensilmente
tutte le presenze in via informatica digitando l'apposito tasto di
conferma.
L'Ufficio si riserva di chiedere all'ente, mediante idonea azione
di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di
eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della
ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.
5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio
5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti
richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell'età ), comporta
l'esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto. Il
servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei
benefici previsti dal progetto.
5.2. In caso di revoca del progetto disposta dall'Ufficio
nazionale, o dalle Regioni o dalle province autonome, i volontari in
servizio presso l'ente, in considerazione delle legittime aspettative
dei volontari in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono
ricollocati dall'Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso
altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe
nell'ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente
pubblicati, avviati nello stesso arco temporale e che presentano
carenze nell'organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del
servizio, previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e
degli enti individuati dall'Ufficio. A tal fine l'Ufficio nazionale,
in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, può valutare la
possibilità di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche
sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i posti
disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione
del servizio a tutti volontari da ricollocare. I medesimi, contattati
gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo
reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la
preferenza all'Ufficio, che predispone il provvedimento di
prosecuzione del servizio.
5.3. Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre
strutture, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non
superiore a sei mesi, l'Ufficio consente che i volontari, fatto salvo
il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile
possono presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi
successivi.
5.4. Nell'ipotesi di revoca del progetto l'Ufficio si rivale nei
confronti dell'ente, con le modalità indicate dalle leggi in materia
di contabilità generale dello Stato, per la restituzione delle somme
corrisposte ai volontari nel periodo intercorrente tra la cessazione
dell'attività ed il nuovo avvio al servizio, se ciò é possibile, o
nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e
l'accertamento dell'impossibilità della collocazione, fino ad un
massimo di sessanta giorni.
6. Temporanea modifica della sede di servizio
6.1. I volontari devono essere impiegati presso le sedi di
attuazione cui sono stati assegnati dall'Ufficio nazionale per tutta
la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto.
Non sono consentiti trasferimenti di volontari neppure presso sedi
dello stesso progetto.
6.2. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto
approvato sia alla voce «descrizione del progetto e tipologia
dell'intervento » che alla voce «eventuali particolari obblighi dei
volontari durante il periodo di servizio » l'ente può impiegare i
volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa
tempestiva comunicazione all'Ufficio nazionale e alle regioni e
province autonome nei cui albi gli enti sono iscritti, presso altre
località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di
attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività
specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es.
soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti
formativi supplementari a quanto previsto dal progetto,
ecc….). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico
dell'Ufficio nazionale per le spese di viaggio.
6.3. In occasione di emergenze di protezione civile – sia nella
fase della calamità che in quella post emergenziale – o di missioni
umanitarie, l'ente può impiegare i volontari, per un periodo non
superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del
loro consenso ed autorizzazione dell'Ufficio nazionale, presso altre
sedi dello stesso ente in Italia o all'estero, per interventi
organizzati dall'Ente stesso. L'ente garantisce il rimborso delle
spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio
limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'ente la
stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle
attività svolte in altre sedi.
7. Malattie e infortuni
7.1. L'assistenza sanitaria é garantita dal Servizio sanitario
nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture
pubbliche territoriali.
7.2. Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà
tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione,
facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente
sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o
dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione
é conservata dall'ente nella cartella personale del volontario.
7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella
cartella personale del volontario nella quale é conservata la
documentazione relativa.
7.4. Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di
malattia, l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo
eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo
economico é decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati
questi ulteriori quindici giorni, il volontario é escluso dalla
prosecuzione del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il
servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi,
fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio
civile nazionale, potrà presentare nuova domanda di servizio civile
in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per
malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto é possibile
la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei
non selezionati.
7.5. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di
riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di
assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e
terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere
compresi nel computo della sua durata.
7.6. L'ente comunica all'Ufficio nazionale – Servizio
amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego – i
periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere
alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal
servizio.
7.7. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere
inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici
giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia
avuto la possibilità . Per quanto concerne le modalità di denuncia
del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà
attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione,
consultabile sul sito web dell'Ufficio nazionale.
7.8. L'ente invia all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione
e bilancio) e alla regione o provincia autonoma nel cui albo é
iscritto una tempestiva e dettagliata relazione contenente le
informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al
volontario nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle
circostanze nelle quali si é verificato l'evento, il nesso di
causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso,
specificando in particolare la riferibilità del fatto allo
svolgimento del servizio.
7.9. Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e
per effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza
non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante
nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio
occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio,
ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la
prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di
svolgimento del servizio civile spetta l'intero compenso fino a
completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico.
Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, é considerato
prestato a tutti gli effetti.
8. Tutela della maternità
8.1. Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le
disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e
sostegno della maternità , adottato con il decreto legislativo 26
marzo 21, n. 151, espressamente richiamato dal decreto legislativo
n. 77 del 22. Ai sensi del predetto testo unico il divieto di
prestare servizio civile é di norma durante i due mesi precedenti ed
i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni
patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della
gestante e/o del nascituro (art. 17).
8.2. à‰ altresi' consentita la facoltà di astenersi dal servizio
a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi allo stesso (art. 2).
8.3. Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 16,
lettera a), e all'art. 2 le volontarie devono consegnare all'ente il
certificato medico indicante la data presunta del parto.
8.4. L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art. 17
che nel caso previsto dall'art. 16 che in quello previsto dall'art.
2 (flessibilità del congedo per maternità ) dovrà a cura dell'ente
essere resa nota all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e
bilancio), per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di
sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure
l'Ufficio nazionale dovrà essere informato a cura dell'ente, é
infatti corrisposto l'assegno per il servizio civile ridotto di un
terzo.
8.5. Ai sensi dell'art. 17, lettera b), «condizioni di lavoro o
ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino », la
maternità anticipata é consentita a partire da una data certa. A
tal fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente
documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la
volontaria é impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte
dalla volontaria con riferimento al progetto nel quale é inserita;
impossibilità di assegnare la volontaria ad altre mansioni;
certificato medico attestante l'incompatibilità delle attività con
lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
8.6. Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa
espressamente riferimento il decreto legislativo n. 77 del 22, non
sono contemplati ulteriori benefici post partum, né l'applicazione
della disciplina del «congedo parentale » a favore delle volontarie.
L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione
della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.
9. Guida di automezzi
9.1. à‰ consentito al volontario porsi alla guida di automezzi
appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione
qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione
degli interventi in esso programmati. à‰ consentito, inoltre, al
volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che
di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'ente, quando
le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio
e per l'attuazione degli interventi programmati dal progetto (in
considerazione, ad esempio, dell' insufficienza dei mezzi dell'ente
in considerazione del numero dei volontari e degli interventi).
Resta inteso che occorre:
– da parte degli enti una precisa programmazione delle attività ,
degli orari e dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la
specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione
dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina,
per i parcheggi ecc…), la massima attenzione che la guida
avvenga negli orari previsti dalle attività programmate;
– da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di
rendere disponibile l'auto privata nel corso dello svolgimento del
servizio con le modalità e nei limiti concordati con l'ente.
9.2. I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di
eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza
assicurativa stipulata dall'Ufficio nazionale e consegnata al
volontario all'atto della presentazione in servizio. L'ente dovrà
stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti
dall'assicurazione stipulata dall'Ufficio o potrà innalzare i
massimali previsti dalla citata assicurazione.
1. Permessi
1.1. Nell'arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il
volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso
retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati
motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari,
esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.
1.2. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal
servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore e non é
frazionabile in permessi orari.
1.3. I volontari possono altresi' usufruire di ulteriori permessi
straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non
vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei
dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
– donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un
massimo di quattro donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e
per un massimo di due donazioni se trattasi di ragazze);
– nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e
scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle
consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni
elettorali;
– esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari
residenti da 5 a 3 km di distanza dal luogo di servizio; due
giorni per i volontari residenti oltre 3 km dal luogo di
svolgimento del servizio; tre giorni se i volontari sono impegnati in
progetti in Europa; cinque giorni se i volontari sono impegnati in
progetti in paesi extra europei;
– convocazione a comparire in udienza come testimone: un giorno.
1.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i
giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a
secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali
festività infrasettimanali.
1.5. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con
l'ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e
della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore
locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno
quarantotto ore prima della data di inizio.
1.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in
Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi;
per i volontari impiegati in servizio civile all'estero, in aggiunta
ai venti giorni spettanti, sono concessi rispettivamente due e
quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o
extra europei.
1.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono
essere remunerati.
1.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti
previsti deve essere comunicata dall'ente all'Ufficio nazionale, che
adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.
11. Orario di servizio
11.1 I progetti devono prevedere un orario di attività non
inferiore alle trenta ore settimanali, ovvero un monte ore annuo
minimo di millequattrocento ore.
11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione
del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo
continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su
cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione
del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo
del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di
validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente
svolto almeno millequattrocento ore di servizio ed aver usufruito dei
venti giorni di permesso.
11.3. Nelle millequattrocento ore rientra anche il periodo di
formazione.
11.4. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del
termine del progetto, né é possibile tenere in servizio i volontari
oltre il periodo di dodici mesi.
11.5. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi
trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a
partire dalla data di inizio. à‰ quindi compito dell'ente che
realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di
quanto sopra precisato.
11.6 L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il
numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al
monte ore annuo dallo stesso previsto.
Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le
attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento,
atteso che per i volontari non é prevista l'applicazione della
disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive
superiori a quelle giornaliere previste.
In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di
gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche
protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse
verificarsi, l'ente si attiverà per far «recuperare » le ore in piu'
entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di
servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati
in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate
al volontario con un preavviso di almeno quarantotto ore.
12. Termine del servizio: rilascio attestato e certificazione
12.1. Hanno diritto ad ottenere l'attestato da cui risulta
l'effettuazione del periodo di servizio svolto con l'indicazione
dell'Ente e del progetto i volontari che hanno effettuato dodici mesi
di servizio ed i volontari assegnati quali subentranti che hanno
effettuato almeno nove mesi di servizio.
12.2 L'attestato spetta, altresi', a coloro che hanno svolto un
periodo di servizio civile di almeno sei mesi e lo stesso sia stato
interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per
causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.
12.3 Coloro che non si trovano nelle condizioni indicate nei due
punti precedenti potranno richiedere all'Ufficio nazionale una
certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.