Promozione delle politiche per i minori e i giovani

I soggetti tutelati diventano i protagonisti delle iniziative che possono meglio rispondere alle esigenze della comunità  sul territorio
La sussidiarietà è presente nella sua duplice accezione anche se non viene mai espressamente nominata nella sua componente orizzontale. Appare evidente come l’obiettivo di migliorare le condizioni sociali dei giovani, trovi riscontro non solo a livello istituzionale, ma anche in una sempre maggiore partecipazione attiva dei cittadini agevolata promossa e garantita dalla Regione.

Le provincie promuovono i forum per i giovani, che sono aperti a tutte le associazioni presenti sul territorio attraverso i quali i ragazzi possono elaborare progetti e proposte relativi alle politiche di cui sono soggetti. I minori diventano cosi protagonisti attivi delle politiche che li riguardano ricoprendo un ruolo attivo e non subendo passivamente le iniziative promosse in loro favore. I canali per la difesa e la tutela del minore diventano molteplici non limitandosi ad una componente normativa ed istituzionale, ma toccando anche la sfera della comunicazione vista come il mezzo per sensibilizzare e promuovere una cultura rispettosa dell’infanzia e dell’adolescenza e la partecipazione attiva sul territorio attraverso Osservatori per le politiche sociali, per la sicurezza e sulla violenza subita dalle donne e dai minori; osservatori che agiscono in maniera coordinata sempre con l’obiettivo di diffondere la cultura di attenzione per l’infanzia e per il mondo giovanile con una particolare cura all’integrazione dei bambini disabili prevenendone l’emarginazione.

Per garantire risposte diversificate e rispondere alle esigenze delle famiglie, sono previsti servizi integrativi con caratteristiche educative e vengono proposti anche servizi domiciliari spesso svolti e richiesti dalle stessa cittadinanza e dai genitori che desiderano avere un ruolo attivo nella tutela del minore. La legge rappresenta un ottimo esempio di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza, dove i soggetti tutelati diventano gli stessi protagonisti delle iniziative private che possono meglio rispondere alle esigenze della comunità sul territorio.

L’obiettivo di raggiungere una coscienza comune sul tema di tutela del minore e sviluppo sociale dei giovani, viene indicato dalle istituzioni che appaiono un supporto e non un punto di riferimento totalizzante. La sensibilizzazione nasce e cresce sul territorio e viene divulgata attraverso i canali della comunicazione e della partecipazione attiva.

Qui di seguito riportiamo un estratto della legge ligure 6 del 29 con le disposizioni più significative dal punto di vista della sussidiarietà orizzontale.

LIGURIA legge 6 del 9 aprile 29

(estratto)

Articolo 2 (Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 2 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176: a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità; b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo e la pari dignità sociale; c) riconoscendo nella famiglia l’ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.

2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di: a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse; b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura; c) promuovere la maternità e paternità responsabile; d) salvaguardare l’integrità fisica, facilitare lo sviluppo della personalità e favorire l’inserimento nella realtà sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale; e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori; f) diffondere la conoscenza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono; h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunità; i) promuovere l’integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere; j) incentivare lo sviluppo dell’associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative realizzate da Enti del Terzo Settore; k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l’azione nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 1 agosto 23, n. 26 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo); l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

Articolo 5 (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all’articolo 25 della l.r. 12/26, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni: a) prevedono interventi specifici per l’infanzia, l’adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni; b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni; c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi; d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l’incremento di una cultura accogliente e solidale.

2. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell’autorità giudiziaria.

3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell’ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d’incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro. 4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell’ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.

5. I Comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della l.r. 12/26.

Articolo 16 (Servizi domiciliari)

1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie: a) Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di “ambiente domestico”; b) Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso; c) Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto- organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.

Articolo 31 (Partecipazione)

1. I Comuni, in forma singola o associata attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono la più ampia informazione sull’attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, anche attraverso le diverse forme di associazione, all’elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

2. I soggetti gestori assicurano una gestione competente e qualificata dei servizi per l’infanzia e promuovono e facilitano la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica del lavoro svolto, anche attraverso l’istituzione di specifici organismi rappresentativi.

3. Presso ogni nido d’infanzia, per garantire la gestione e il funzionamento dei servizi, i gestori si avvalgono della collaborazione di un Comitato di partecipazione.

4. Con proprio regolamento i soggetti gestori definiscono la composizione del Comitato di partecipazione, in modo che sia assicurata la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del personale.

Articolo 38 (Educativa di strada)

1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di “educativa di strada”, quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.

2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l’apporto fondamentale del Terzo Settore presente sul territorio considerato.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.

Articolo 4 (Informagiovani)

1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l’implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l’integrazione di tutte le fonti informative.

2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, attraverso il sistema informativo regionale e all’interno degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell’informazione, valorizza la presenza dell’associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti “informagiovani”, soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.

3. Le Province predispongono adeguata formazione degli operatori per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l’offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani, con particolare riguardo alle proposte dell’Unione Europea.

Articolo 44 (Centri giovani)

1. La Regione sostiene l’istituzione e il rafforzamento dei Centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all’incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative. I Centri giovani si caratterizzano nella continuità dell’offerta dell’attività collegata a un progetto educativo.

2. Di norma i Centri giovani sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito. La Regione promuove la realizzazione di una rete regionale dei Centri giovani, in concerto con le pianificazioni distrettuali, di ambito e locali.

3. Gli Enti locali riconoscono e sostengono inoltre le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

4. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri di attuazione e finanziamento per i Centri giovani.

Articolo 46 (Attività degli Oratori)

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall’Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.

2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l’accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un’opportunità educativa nelle situazioni di disagio.

3. La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell’integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell’ambito degli interventi della rete integrata di offerta.

4. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d’ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell’incontro interculturale e svolte dai soggetti di cui al comma 1.