T I T O L O I
Principi fondamentali
CAPO I
Principi fondamentali

Articolo 9 Finalità della Provincia
1. La Provincia di Bologna, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, propone, promuove e coordina programmi e attività, volte alla rimozione degli squilibri economici e sociali, realizza opere finalizzate allo sviluppo sostenibile ed al progresso civile, culturale, economico, sociale della Comunità che rappresenta, perseguendo il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dalla stessa espresse.
2. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, in particolare:
a) promuove e tutela il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza, alla cultura ed ogni altro diritto della persona;
b) promuove, la parità giuridica, sociale ed economica delle donne, attraverso azioni positive, volte a contrastare le discriminazioni e qualunque forma di violenza, a garantire il pieno e sostanziale rispetto della libertà di determinazione, nonché a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano l’effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza;
c) favorisce e tutela l’iniziativa economica pubblica e privata di cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
d) promuove la partecipazione della comunità ai procedimenti ed alle attività amministrative, attraverso iniziative sia dei singoli cittadini, sia delle loro ,associazioni;
e) promuove il pluralismo associativo e valorizza la funzione sociale di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro, favorendo il volontariato individuale e di gruppo per la promozione di un sistema solidaristico diffuso, anche attraverso la sua partecipazione alla gestione delle strutture di servizio, garantendo qualità e rispetto dei ruoli;
f) tutela la salute dei cittadini anche favorendo uno sviluppo economico del territorio il cui parametro fondamentale sia la sostenibilità ambientale, attraverso l’integrazione delle problematiche ambientali nelle politiche settoriali, promuovendo la partecipazione sociale nelle azione di tutela del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio storico culturale, rendendo conto ai cittadini dei risultati raggiunti
attraverso rapporti e pratiche di bilancio e contabilità ambientale;
g) persegue la tutela delle attività culturali locali nelle varie forme espressive;
h) promuove la più ampia integrazione etnica e sociale degli immigrati, garantendo le diverse identità culturali nel rispetto dei principi fatti propri dall’Ente;
i) promuove la cultura della pace, della soluzione non armata e non violenta dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani mediante iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione sia direttamente, sia in collaborazione con scuole di pace, istituzione culturali e scolastiche, enti, associazioni e gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;
l) assicura alla Comunità il diritto all’informazione sugli atti e sulle attività in osservanza del principio della trasparenza amministrativa;
m) assicura alla Comunità la partecipazione alle attività dell’Ente anche attraverso l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme sociali;
n) indirizza la propria azione, nell’esercizio delle attività e dei servizi, al miglioramento della qualità ed alla applicazione del principio della massima semplificazione amministrativa;
o) concorre alla cooperazione internazionale e partecipa alla costruzione politica dell’Europa e coopera con i Paesi in via di sviluppo anche, attraverso forme di partnernariato tese a sviluppare i processi di crescita economica e civile dei territori;
p) favorisce interventi concreti a sostegno della popolazione colpita da avversità naturali e conflitti armati;
q) favorisce scambi culturali con altri popoli attraverso iniziative anche mirate a sostegno di realtà diverse, sia sul piano nazionale che internazionale, realtà altrimenti sconosciute ed isolate;
r) sostiene processi di innovazione istituzionale ed organizzativa al fine della modulazione del sistema di governo locale alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità rappresentata.

Titolo III – Capo I
Le forme organizzative
Articolo 43 Modalità di gestione delle funzioni ed attività dell’Ente
1. La Provincia esercita le funzioni e le attività di competenza direttamente attraverso i propri uffici ovvero, nei limiti di legge e secondo scelte improntate a criteri di efficienza ed efficacia, attraverso apposite strutture quali uffici comuni, istituzioni e aziende anche consortili, associazioni , fondazioni, consorzi, società ovvero con convenzioni con altri enti locali o con forme associative.
2. Per le attività di cui al comma 1 la Provincia può avvalersi dell’iniziativa di cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. L’indicazione di eventuali criteri di riparto per la nomina degli amministratori delle forme organizzative di cui al comma 1, quali risultano dalle intese fra gli enti partecipanti, deve essere espressa nella deliberazione consiliare di istituzione o adesione all’organizzazione stessa.