TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 4 comma 1
La Provincia esercita funzioni amministrative proprie nei settori di cui all’art. 19 del D.Lgs 18-8-2 n. 267 e funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Emilia Romagna, secondo il principio di sussidiarietà. Essa svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
Articolo 5 comma 2
La Provincia di Ferrara, altresì, richiamandosi al principio di sussidiarietà svolge la propria azione per una reale autonomia delle comunità locali in un processo di trasformazione federale dello Stato italiano.
a) promuove un equilibrato sviluppo del territorio, tutela e valorizza le risorse ambientali e naturali;
b) riconosce l’acqua come patrimonio comune dell’Umanità, il cui accesso costituisce diritto fondamentale e si adopera per attivare politiche funzionali al rispetto ed alla tutela di tale risorsa;
c) riconosce l’aria quale bene primario e ne promuove azioni positive a tutela;
d) valorizza e tutela le risorse culturali presenti sul territorio;
e) promuove e concorre alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale con riferimento particolare ai soggetti più deboli;
f) concorre, attraverso i propri programmi, alla promozione di azioni positive per garantire l’eguaglianza di diritti e favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e gli uomini, secondo i principi delle direttive e degli indirizzi dell’Unione Europea in materia di parità. Promuove, in particolare, attraverso azioni concrete, la parità giuridica, sociale ed economica delle donne.
Promuove la parità di accesso delle donne alle cariche elettive ed assicura la rappresentanza dei generi, in misura tendenzialmente paritaria, nella composizione della Giunta provinciale, delle Commissioni provinciali e negli Organi provinciali di Enti, nonché nelle aziende e nelle istituzioni cui la Provincia partecipa o che controlla;
g) promuove interventi atti a favorire l’integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati, assicurando, nell’ambito delle leggi vigenti, a coloro i quali ottengono la residenza l’esercizio dei diritti civili, politici e di partecipazione;
h) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nei Comuni della Provincia anche coordinando l’azione dei Comuni medesimi attraverso i rispettivi organismi di rappresentanza;
i) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e agisce per questo fine anche attraverso le proprie iniziative di cooperazione internazionale e di sviluppo sostenibile.